SCRUTINI FINALI:il voto dell’insegnante di religione è determinante Avviso affinché non sia discriminato il voto dell’insegnante di religione. Ogni insegnante di religione in sede di scrutinio si ricordi che, l’art. 309 del Testo Unico sulla scuola (D.Lgs. n.297/194) gli riconosce gli stessi diritti e doveri degli altri docenti. Egli partecipa alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica: per questi ultimi, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l’interesse con il quale l’alunno segue l’insegnamento e il profitto che ne ritrae. E’ utile ricordare che: 1. la valutazione dell’IRC va trascritta nel registro generale, sul pagellino e sui prospetti da affiggere all’albo di istituto (art.4 legge 5 giugno 1930, n.824; C.M. 117/1930; C.M. 11/1987; C.M. 156/1987). 2. La mancata partecipazione dei docenti di R.C. agli scrutini degli alunni che si sono avvalsi dell’IRC invalida gli scrutini (artt.1-3-31-40 dell’O.M. n.80 del 9 marzo 1995 integrata dall’O.M. n.117 del 22 marzo 1996, dall’O.M n.266 del 21 aprile 1997, dall’O.M. n.330 del 27 maggio 1997, dall’O.M. n.65 del 20 febbraio 1998, prot.3111, dall’O.M. n.128 del 14 maggio 1999, dall’O.M. 126/00, dall’O.M. n.90 del 21 maggio 2001; O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007; O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008). 3. L’esclusione del voto dei docenti di religione (alcuni capi d’istituto “illuminati” non fanno neppure votare i docenti di religione) dà luogo alla invalidità degli scrutini. Qualora, in sede di scrutinio finale, vi sia una deliberazione da adottarsi a maggioranza, l’idr deve far inserire a verbale il proprio giudizio motivato e far conteggiare il proprio voto ai fini della costituzione della maggioranza. Il giudizio formulato dall’insegnante di religione deve esprimere “la valutazione positiva o negativa del grado di preparazione di ciascun candidato, con riguardo al profitto e, quindi, agli obiettivi didattici e formativi previsti dai programmi, al comportamento (inteso come interesse e partecipazione attiva al dialogo educativo), alla capacità e alle attitudini” (comma 3, art.40 dell’O.M. n.80 del 9 marzo 1995 integrata dall’O.M n.266 del 21 aprile 1997, dall’O.M n.266 del 21 aprile 1997, dall’O.M. n.330 del 27 maggio 1997, dall’O.M. n.65 del 20 febbraio 1998, prot.3111, dall’O.M. n.128 del 14 maggio 1999, dall’O.M. 126/00, dall’O.M. n.90 del 21 maggio 2001, dall’O.M. n.56/2002, O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007;O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008 ). Per comodità riportiamo un esempio di nota che, durante gli scrutini, i colleghi, nel caso di deliberazioni da adottarsi a maggioranza, potranno inserire nel verbale . “L’alunno/a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha tratto dal percorso formativo un profitto complessivo . . . . . . . . . . . . (inserire tutto il giudizio positivo o negativo), egli infatti ha seguito le attività didattiche in maniera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ha evidenziato un interesse . . . . . . .. . . . . . e capacità . . . . . . . . . . . Il presente giudizio, inserito a verbale ai sensi del D.P.R. 202/90, è valido a tutti gli effetti giuridici per la determinazione dell’ammissione ( o non ammissione) dell’alunno/a ………………………. alla classe ……………. (o agli esami di licenza media / qualifica / stato), come previsto dall’art.7 della legge n.824/1930, dal D.P.R. n.751 del 16/12/1985, dalla C.M. n.316 del 28/10/1987, capo IV, dal citato D.P.R. 202/90, dal D.P.R. 417/74 e dall’art.31 dell’O.M. n.80 del 9 marzo 1995 integrata dall’O.M. n.117 del 22 marzo 1996, dall’O.M n.266 del 21 aprile 1997, dall’O.M. n.330 del 27 maggio 1997, dall’O.M. n.65 del 20 febbraio 1998, prot.3111, dall’O.M. n.128 del 14 maggio 1999, dall’O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007, dalla sentenza n.5 del 5/1/1994 del TAR – Puglia sez. Lecce, dall’ordinanza n.2307/95 del 19/09/1995 del Tar – Sicilia sez. Catania, dall’ordinanza n.130/96 del 14/02/1996 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, dalla sentenza TAR – Veneto n.2466 del 11/12/1998, dalla sentenza n.1089 del 20/12/1999 del TAR – Toscana, dall’O.M. 126/00, dall’O.M. n.90/2001 e dall’O.M. 56/2002″. Nel caso che dopo tale dichiarazione il capo d’istituto o qualche collega insista per non far valere il voto dei docenti di religione aggiungete alla precedente nota: “Poiché si insiste a non voler tener conto della validità giuridica del voto espresso dal docente di religione in questo consiglio della classe ……. del ……..(data), ore………., DICHIARO che, per palese violazione delle norme citate, l’ammissione (o non ammissione) dell’alunno/a ……………………… alla classe ……… ( o agli esami di licenza media / qualifica / stato) è da ritenersi nulla. Dichiaro, inoltre, che mi riservo di impugnare il presente atto del consiglio di classe nelle sedi competenti per vizio di legittimità “. In quest’ultimo caso i colleghi, dopo aver fatto inserire a verbale il suddetto giudizio, sono invitati a segnalarci tempestivamente la mancata valutazione del voto per provvedere a inoltrare ricorso alle sedi competenti. La Redazione
Snadir – sabato 15 marzo 2008
Lascia un commento