PENSIONI PERSONALE DOCENTE E ATA
Scadenza presentazione domande 10 gennaio 2008
Il Ministero della Pubblica Istruzione ha diramato la circolare e il decreto (C.M. n. 98 del 15 novembre 2007 che trasmette il Decreto Ministeriale n. 97 del 14/11/2007) in materia di pensioni. Vediamo,in maniera sintetica, gli elementi più significativi. Il predetto D.M. 97 fissa, all’art. 1, il termine ultimo del 10 gennaio 2008 per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio ai sensi dell’art. 509, commi 2, 3 e 5 del D.lvo n. 297 del 16 aprile 1994 .Il medesimo termine del 10 gennaio 2008 vale anche per coloro che manifestino la volontà di cessare prima della data finale prevista da un precedente provvedimento di permanenza in servizio. Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dall’1/9/2008. Entro la medesima data del 10 gennaio 2008 gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze.
Il personale docente, educativo ed ATA deve indirizzare tutte le istanze sopra richiamate , compresa l’eventuale revoca delle medesime, alla Scuola di titolarità (tramite la scuola di servizio se diversa da quella di titolarità).Nella domanda di cessazione dovrà essere indicato il c/c bancario o postale dove si desidera sia effettuato il pagamento della pensione nel solo caso che questo sia diverso da quello dove già viene accreditato lo stipendio.
Nel corrente anno scolastico maturano il diritto alla pensione per limiti d’età (pensione di vecchiaia) tutti coloro, uomini e donne, che entro il 31 agosto 2008 compiono 65 anni di età: in questo caso si è collocati a riposo d’ufficio (le donne – a richiesta – anche al compimento del 60° anno). Chi vuole può chiedere il trattenimento in servizio per altri due anni (fino a 67 anni di età). Questa proroga viene concessa a tutti coloro che ne fanno richiesta, indipendentemente dalla motivazione, in quanto l’Amministrazione scolastica non effettua sulle domande nessuna valutazione di merito (art. 509, comma 5 del D.Lvo n. . 297 del 16 aprile 1994). Una ulteriore proroga di 3 anni, fino al raggiungimento di un massimo di 70 anni di età, è possibile solo per raggiungere il minimo della pensione, che è di 20 anni (19 anni, 11 mesi e 16 giorni).
Il personale di ruolo e i docenti di religione di cui all’art.53 della legge 312/1980 che erano in servizio al 31/12/1992 (ai sensi dell’art. 2, comma 3 -lett. c del D.lvo n. 503 del 30.12.1992) conseguono il diritto a pensione di vecchiaia con una anzianità di 15 anni (14 anni, 11 mesi e 16 giorni).
Inoltre il personale di ruolo e gli incaricati a tempo indeterminato in servizio all’1/10/1974 possono chiedere la proroga fino a 70 anni di età per raggiungere il massimo dell’età pensionabile (40 anni) (ai sensi dell’art. 2, comma 3 -lett. c del D.lvo n. 503 del 30.12.1992)
Qualora l’interessato compia sia l’età anagrafica che l’anzianità di servizio dopo il 31 agosto 2008 ed entro il 31 dicembre 2008, a richiesta può cessare dal servizio dal 1° settembre 2008, altrimenti cesserà d’ufficio al 1° settembre 2009.
Il termine del 10 gennaio 2008 deve essere osservato anche da coloro che chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica. Tale richiesta va formulata con unica istanza.
All’acquisizione delle cessazioni nel SIMPI, o alle eventuali cancellazioni in caso di revoca delle dimissioni volontarie per mancata maturazione del diritto a pensione, provvederanno, le istituzioni scolastiche di titolarità di ciascun interessato, entro l’11 febbraio 2008, al fine di garantire la corretta acquisizione dei dati ai fini della determinazione delle disponibilità di posti per le operazioni di mobilità. Dopo l’11 febbraio, le cessazioni non inserite nel SIMPI, saranno comunicate all’USP, che provvederà all’inserimento, motivando la mancata acquisizione nei termini.Per cessazioni dal servizio di altra tipologia, con decorrenza diversa dal 1° settembre 2008 (decesso, decadenza, licenziamento ecc….); per la valutazione a domanda di servizi e/o periodi per la pensione e , infine, per quanto riguarda la liquidazione dell’indennità di buonuscita (liquidazione e riscatto), si rinvia integralmente alle istruzioni contenute nella C.M. n. 88 del 9 dicembre 2004.
Antonino Abbate
C.M. n. 98 del 15 novembre 2007 (file pdf)
Decreto Ministeriale n. 97 del 14/11/2007 (file pdf)
C.M. n. 88 del 9 dicembre 2004 (file pdf)
Snadir – sabato 17 novembre 2007
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