E la FLC-Cgil spara sugli insegnanti di religione e sugli alunni che si avvalgono dell’Irc

E la FLC-Cgil spara sugli insegnanti di religione e sugli alunni che si avvalgono dell’Irc


 


 


   Siamo alle solite. Qualche illuminato funzionario della FLC CGIL ha ritenuto di lanciare un nuovo anatema contro l’insegnamento della religione cattolica; bersaglio dell’odierna filippica: il voto dell’insegnante di religione in sede di  scrutinio finale.


   Ma la  suddetta nota della FLC supera di gran lunga le precedenti per ignoranza e presunzione. Vediamo perché.


   Non serve a nulla scomodare la Costituzione italiana e il diritto di ogni persona a scegliere la religione che più preferisce senza per questo essere discriminata: è la scoperta dell’acqua calda, perché su questo siamo tutti d’accordo!


   Gli errori di fondo su cui ruota tutto il ragionamento della FLC-Cgil sono due. Il primo è quello di confondere (ancora dopo 22 anni ) insegnamento della religione e catechesi. E’ bene ricordare che la legge n.121/1985 stabilisce che l’insegnamento della religione è impartito nel “quadro delle finalità della scuola” ed è “compreso tra gli altri insegnamenti del piano didattico, con pari dignità culturale”.


   Altro errore è quello di confondere il momento della SCELTA di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione con quello della VALUTAZIONE del profitto con cui, chi HA SCELTO tale insegnamento, segue le lezioni. Quando uno studente ha deciso di avvalersi dell’insegnamento della religione, che è una materia scolastica con dignità formativa e culturale identica a quella delle altre materie, ha DIRITTO a vedersi riconosciuto l’impegno con cui frequenta le lezioni di religione e il profitto che ne trae (vedi sentenze Corte Costituzionale n.13 del 1991; Corte Costituzionale n.290 del 1992;  Tar Lazio n.7101 del 15 settembre 200)


   A proposito di giurisprudenza, rileviamo ancora una volta come la FLC, citando norme e sentenze, utilizzi solo quelle che le fanno comodo, interpretandole a modo proprio e fingendo di ignorare (o ignorando!) tutta quella giurisprudenza dalla quale non si sente appoggiata; ad es dalla sentenza n.5 del 5/1/1994 del TAR – Puglia sez. Lecce, dall’ordinanza n.2307/95 del 19/09/1995 del Tar – Sicilia sez. Catania, dall’ordinanza n.130/96 del 14/02/1996 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, dalla sentenza TAR – Veneto n.2466 del 11/12/1998, dalla sentenza n.1089 del 20/12/1999 del TAR – Toscana.


   Come si vede, perfino il TAR della Toscana ha emesso una sentenza favorevole al ruolo determinante dell’irc nello scrutinio finale; perfino l’attuale Ministro della Pubblica Istruzione Fioroni, di centrosinistra, ha ritenuto di ribadire il concetto di cui sopra con l’O.M. n° 26 del 15 marzo 2007, colmando un vuoto legislativo che aveva causato qualche difficoltà applicativa e riprendendo le determinazioni dell’ex Ministro Berlinguer. Ma è inutile: la FLC si ostina a non voler sentire.


   E veniamo alla seconda caratteristica per cui la nota di stamani si distingue: la presunzione. L’illuminato estensore della stessa ha pensato bene di invitare  i suoi lettori  a non tenere in nessuna considerazione qualsiasi norma che dissenta da quanto “predicato” dalla FLC CGIL , sia che venga dal Ministero (giustificando – erroneamente – tale “ammutinamento” con l’autonomia di cui godono i dirigenti), sia che venga da qualche TAR (stavolta l’alibi, anzi, la scusa, é che non si può applicare una norma riguardante un caso singolo a tutto il territorio nazionale).


   Di fronte a tale sfrontatezza si resta allibiti. Qui siamo di fronte ad un vero e proprio incitamento ad ignorare le norme emanate dal Ministero – che è l’unico organismo in grado di decidere in materia scolastica – nel momento in cui differiscono da quanto faziosamente e demagogicamente argomentato dalla CGIL-Scuola; ancora peggio, si cerca di delegittimare le decisioni dei giudici e a disconoscere la validità delle sentenze dei  TAR sul territorio nazionale (salvo poi avallarle nel momento in cui, ad es., stabiliscono che le valutazioni quadrimestrali sull’insegnamento della religione vanno redatte in una scheda a parte!).


Ci sembra che si sia superato ogni limite: passi per le argomentazioni deliranti sull’irc (alle quali, comunque, non è difficile controbattere), ma incitare a disattendere precise norme dell’Amministrazione e della giurisprudenza vuol dire che la FLC CGIL vuole arrogarsi un potere superiore che  non le spetta; vuol dire che la FLC-Cgil, in dispregio di una giurisprudenza confermata da molti Giudici, si ritiene migliore dei giudici stessi.  Ma il “Migliore”  è stato uno solo: il resto è solo scarsa imitazione.


   Tutto ciò dovrebbe farci riflettere sulla pericolosità di un sindacato che si schiera dalla parte dei lavoratori solo a parole. Nei fatti, in realtà, ambisce a ben altro.


 


Orazio Ruscica


 


 



 


 


Snadir – venerdì 20 aprile 2007

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