Un’occhiata alla questione pensioni
Cessazioni dal servizio. Termine ultimo presentazione domande 10 gennaio 2007
Abbiamo già avuto modo di evidenziare che il tema delle pensioni interessa oramai non solo i “pensionandi”, ma anche tutti gli insegnanti di religione in servizio i quali, con la conseguente disponibilità di cattedre, possono legittimamente attendere uno scorrimento della graduatoria del concorso o, comunque, un completamento della propria cattedra orario.
Riassumiamo le due principali tipologie di pensionamento:
A – Collocamento a riposo d’ufficio.
Interessa uomini e donne nati tra il 1 gennaio ed il 31 agosto 1942, ossia che compiranno 65 anni di età (pensione di vecchiaia) entro il 31 agosto 2007.
La domanda deve essere presentata al Dirigente scolastico entro il 10 genaio 2007 (vedi CM n.68 del 9 novembre 2006; DM n.67 del 6 novembre 2006).
Coloro che erano in servizio ad ottobre 1992 possono chiedere il trattenimento in servizio per altri due anni (fino a 67 anni di età), qualora non abbiamo già maturato venti anni di servizio (legge 23 ottobre 1992 n.421), in modo da acquisire i requisiti minimi richiesti. L’Amministrazione scolastica può concedere una ulteriore proroga di 3 anni, fino al raggiungimento di un massimo di 70 anni di età. Questi ulteriori tre anni non sono però assoggettati a contribuzione e non incidono, di conseguenza, sull’importo della successiva pensione (Legge 27 luglio 2004 n.186, art. 1 – quater).
Il termine del 10 gennaio si riferisce anche alle domande di trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età.
Coloro che l’anno scorso hanno chiesto ed ottenuto il trattenimento in servizio, e che intendono rinunciare al secondo anno, possono presentare entro la stessa scadenza la domande di pensione di vecchiaia
B – Collocamento a riposo a domanda.
Secondo la normativa (che resterà in vigore fino al dicembre 2007), le donne possono chiedere di essere collocate in pensione purché abbiano compiuto almeno 60 ani di età e abbiano prestato 20 anni di servizio.
A gennaio 2007 possono presentare domanda di pensionamento, se lo ritengono rispondente alle loro esigenze, le donne che entro il 31 dicembre 2007 compiono:
60 anni (quindi nate nel 1947)
61 anni (quindi nate nel 1946)
62 anni (quindi nate nel 1945)
63 anni (quindi nate nel 1944)
64 anni (quindi nate nel 1943)
E’ opportuno sottolineare che a partire dal 1995 l’importo delle retribuzioni aumenta sulla base di gradoni stipendiali, per tale motivo risulta conveniente presentare domanda di pensionamento solo successivamente al passaggio di gradone.
La dispensa per inabilità e per inidoneità.
Si ha dispensa per inabilità quando il lavoratore viene riconosciuto permanentemente inabile, per motivi di salute non dipendenti da causa di servizio, a svolgere qualsiasi attività lavorativa. La domanda per l’accertamento della inabilità dev’essere presentata su apposito modello (in allegato alla legge n. 335/1995) cui va aggiunto un apposito modulo predisposto dal proprio medico di famiglia.
Si ha invece dispensa per inidoneità quando il lavoratore, a seguito di visita medica presso la preposta Commissione medica, viene riconosciuto inidoneo alle sue funzioni per motivi di salute non dipendenti da causa di servizio, ma comunque idoneo a svolgere altri compiti nell’ambito della medesima amministrazione scolastica.
Alcune questioni particolari.
Numerosi Idr sono entrati in servizio in tarda età e possono quindi ritrovarsi nella condizione di aver raggiunto i 65 anni d’età con un ridotto numero di anni di servizio. Per loro si pone il problema di sapere quali sono i requisiti minimi.
La pensione minima si consegue con 20 anni di servizio (19 anni, 11 mesi, 16 giorni). Esiste però una eccezione (D.L.vo. n.503/1992, art. 2, co.3, lett.C) che riguarda i docenti di ruolo e gli Idr: coloro che erano in servizio al 31 dicembre 1992 hanno diritto a pensione di vecchiaia anche se raggiungono solo 15 anni di anzianità contributiva (14 anni, 11 mesi e 16 giorni). E’ evidente che questi colleghi hanno interesse a richiedere la proroga in servizio fino a due anni (Decreto Legislativo 16/04/1994 n.297, art. 509, comma 5) o per raggiungere i 15 anni di servizio oppure per aggiungere qualche altro anno a quelli comunque svolti.
Nei prossimi anni è prevedibile una revisione dei meccanismi di pensionamento, tenuto conto del rilevante aumento del numero di docenti che maturano il relativo diritto. Per l’anno scolastico 2006-2007 il numero di docenti con 65 anni di età è stimato in 7.085 unità, nell’anno scolastico 2011-2012 sarà di 26.632 unità, un valore più che triplicato (elaborazione Tuttoscuola su dati Miur).
Ernesto Soccavo
Modello di domanda per le dimissioni dal servizio (pensione) (file in formato doc)
Snadir – 15 novembre 2006
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