Scrutinio finale & esame di qualifica
E’ necessario distinguere tra i tradizionali esami di qualifica e quelli di
cui al D.M. 24/02/1992 e al D.M. 23/04/1992. Mentre per i primi si procedeva
distinguendo tra scrutini ed esami di qualifica, oggi invece in base alla nuova
normativa lo scrutinio diventa oramai la prima parte della valutazione (scrutini
+ esame di qualifica).
Inoltre anche l’art.22 lettera A) , comma 6 dell’O.M. 65 del 20 febbraio 1998
stabilisce che «lo scrutinio finale () costituisce la prima parte della
valutazione» degli esami di qualifica. Ma procediamo con ordine.
L’organo deputato allo scrutino è il Consiglio di classe. Pertanto, ai sensi
del punto 4.1 lett.a della “intesa” fra Ministero della P.I. e Conferenza
Episcopale italiana resa esecutiva a tutti gli effetti di legge nell’ordinamento
statale italiano giusto DPR 16/12/1985 n.751 successivamente integrato con DPR
23/06/1990 n.202, all’insegnamento della religione cattolica è assegnata
“dignità pari a quella di tutte le altre discipline” e in relazione a tale
presupposto di principio, con riguardo agli alunni che abbiano liberamente
scelto di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, i docenti
incaricati dell’insegnamento di quest’ultimo, secondo quanto previsto dal punto
2.7 della citata intesa, “fanno parte della componente docente degli organi
scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti” e
“partecipano alle valutazioni periodiche e finali”, con voto che può anche
essere determinante.
Al docente di religione cattolica, quale componente a tutti gli effetti del
Consiglio di classe con compiti assolutamente corrispondenti a quelli dei
docenti delle altre discipline, in sede di scrutinio finale, va riconosciuto,
per gli alunni che abbiano scelto di avvalersi del relativo insegnamento, il
diritto-dovere di partecipare al pari degli altri insegnanti agli scrutini
finali.
Ora al fine di verificare il conseguimento degli obiettivi cognitivi e
formativi il Consiglio di classe sottoporrà gli alunni a prove strutturate
. Queste ultime possono essere interdisciplinari oppure riferite a
singole discipline . Le prove strutturate sono quindi una premessa
indispensabile per poter procedere allo scrutinio finale.
E’ vero che per l’Irc in luogo di voti ed esami viene redatta una
comunicazione riguardante l’interesse con il quale l’alunno segue l’insegnamento
e il profitto che ne ritrae (art.309, comma 4 del D.L.vo. 16 aprile 1994,
n.297). Ed è altrettanto vero che l’insegnamento della religione cattolica è
impartito nel quadro delle finalità della scuola e ha pari dignità formativa e
culturale al pari delle altre discipline (punto 4.1 DPR 751/85). Poiché, il
Consiglio di classe deve poter verificare il conseguimento degli obiettivi
cognitivi e formativi, nulla vieta al docente di r.c. di approntare le prove
strutturate per l’irc (interdisciplinari o singole).
Inoltre, il Consiglio di classe elabora per ciascuna materia un giudizio
analitico sul profilo conseguito durante l’anno scolastico e nelle prove
strutturate finali, nonché di un voto espresso in centesimi e di un giudizio
sintetico . Ovviamente il docente di religione non proporrà un voto ma un
aggettivo che tenga conto dell’impegno, della partecipazione e del profitto;
dovrà altresì elaborare un giudizio sintetico.
Diversamente dallo scrutinio, cioè nell’esame di qualifica, che costituisce
la seconda parte valutazione, il docente di religione non partecipa, in quanto
l’Irc non è materia oggetto di esame. Questa seconda parte della valutazione è
di competenza della commissione di esame, composta dal preside, dagli
insegnanti dell’ultimo anno del corso di studi, purché di materie oggetto di
esame .
Pertanto, il preside deve far partecipare il docente di religione alla prima
parte della valutazione, che consiste in uno scrutinio finale, dove vengono
acquisiti dal Consiglio di classe altri elementi utili per la valutazione degli
alunni.
Nel caso in cui il preside voglia escludere i docenti di religione dalla
prima parte della valutazione (scrutinio), il docente può impugnare le
operazioni di esame di qualifica, per gli alunni che si sono avvalsi
dell’insegnamento della religione cattolica, davanti alle competenti autorità
giudiziarie.
O. Ruscica


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