Diversamente abili: detrazione Irpef per l’acquisto e per la riparazione dell’auto

Diversamente abili: detrazione Irpef per l’acquisto e per la riparazione dell’auto

La condizione di portatore di handicap grave dà diritto alle agevolazioni previste dalla legge quadro sull’handicap (legge 104 del 1992), cioè agevolazioni tributarie e fiscali, ad esempio: detrazione Irpef del 19% e Iva al 4% sull’auto acquistata dal disabile, detraibilità dei sussidi tecnici e informatici, deducibilità delle spese di assistenza specifica, esenzione dal pagamento del bollo auto se l’handicap è di natura motoria, contributi per la modifica degli strumenti di guida, ecc.
Nel presente articolo, ci occuperemo della detrazione Irpef sull’auto acquistata dal disabile o da un suo familiare e della sua riparazione. Usufruiscono di queste agevolazioni i disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (dal 1998), i non vedenti e i sordomuti, i disabili con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver avuto il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazione (tutti a partire dal 2001). Le agevolazioni previste sono riconosciute a favore del disabile o della persona di cui risulta essere fiscalmente a carico (per essere ritenuto a carico del familiare il disabile deve avere un reddito non superiore a 2.840,51 euro).
a. Detrazione d’imposta per i veicoli adattati alla guida degli invalidi con ridotte/impedite capacità motorie
I veicoli per i quali la legge ammette la detrazione d’imposta in quanto considerati mezzi necessari per la locomozione sono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui all’art. 53, comma 1, lettere b), c) ed f) e all’art. 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e cioè le autovetture destinate al trasporto persone, le motocarrozzette, gli autoveicoli e i motoveicoli per uso promiscuo o per trasporto specifico del disabile, gli autocaravan (l’inclusione degli autocaravan tra i mezzi di locomozione è prevista dall’art. 81, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con esclusivo riferimento alla detrazione d’imposta del 19%. Agli autocaravan, pertanto, non si applicano le altre agevolazioni fiscali [Iva, bollo, tasse automobilistiche]). Non è previsto alcun limite di cilindrata del veicolo.
La detrazione spetta se il veicolo, anche se prodotto in serie, è adattato alla guida delle persone con ridotte o impedite capacità motorie permanenti. La condizione delle ridotte o impedite capacità motorie può considerarsi implicita (per cui non occorre apposita certificazione medica che l’attesti) quando l’invalidità comporti difficoltà di deambulazione per patologie riguardanti gli arti inferiori. Occorre invece un’esplicita certificazione del medico dell’ASL di appartenenza, attestante che il disabile è affetto da una menomazione comportante ridotte o impedite capacità motorie permanenti, nel caso in cui le patologie riguardano altre parti dell’apparato locomotore. Gli adattamenti possono consistere nella modifica dei comandi di guida o nel solo cambio automatico, purché prescritti dalla Commissione di cui all’articolo 119 del Codice della strada per i veicoli condotti da coloro che sono provvisti di patente speciale. Gli adattamenti devono essere riportati nella carta di circolazione. Le circolari 186/E e 197/E del 1998 individuano una serie di adattamenti alla carrozzeria ritenuti "idonei", tra cui: la pedana sollevatrice, lo scivolo a scomparsa, il braccio sollevatore. L’elenco è solo orientativo, perché la legge agevola tutti quegli "accorgimenti" che abbiano un collegamento funzionale tra l’handicap e la tipologia di adattamento.
Le spese per l’acquisto dei mezzi di locomozione dei disabili, anche usati, danno diritto a una detrazione del 19%, riconosciuta per un solo veicolo nel corso di un quadriennio per un importo massimo di 18.075,99 euro. È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato venga cancellato dal Pra. Si può fruire dell’intera detrazione il primo anno, o ripartirla in quattro quote annuali di pari importo. Il documento di spesa deve essere intestato al disabile, se questo ha redditi propri superiori a 2.840,51 euro; se invece è a carico, la fattura può essere intestata, a scelta, al disabile o a chi lo ha "a carico".
b. Detrazione d’imposta per i veicoli adattati al trasporto degli invalidi con ridotte/impedite capacità motorie
Anche per i veicoli adatti per il trasporto dei disabili è possibile la detrazione d’imposta, l’importante che ci siano degli adattamenti che mettono il disabile in condizione di accedervi. Schematicamente si possono individuare i seguenti tipi di adattamenti:
– padana sollevatrice ad azione meccanico-elettro-idraulica;
– scivolo a scomparsa ad azione meccanico-elettro-idraulica;
– braccio sollevatore ad azione meccanico-elettro-idraulica,
– paranco ad azionamento meccanico-elettro-idraulica;
– sportello scorrevole e sedile scorrevole-girevole simultaneamente, atto a facilitare l’accesso del disabile nell’abitacolo;
– sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza);
– sportello scorrevole.
Gli adattamenti devo risultare sulla carta di circolazione. 
c. Detrazione d’imposta per i veicoli (non adattati) destinati al trasporto dei non vedenti e dei sordomuti
L’articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha esteso il beneficio della detrazione d’imposta per l’acquisto dei veicoli destinati al trasporto dei non vedenti e dei sordomuti, intestati a loro stessi o a un familiare di cui essi siano fiscalmente a carico. Non è richiesto l’adattamento al veicolo.
Per i non vedenti è inoltre detraibile la spesa relativa all’acquisto del cane-guida e del suo mantenimento. La detrazione della spesa relativa all’acquisto del cane-guida spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo il caso di perdita dell’animale. Spetta inoltre la detrazione forfettaria di 516,46 euro l’anno per il mantenimento del cane-guida; tale detrazione non deve essere documentata. 
d. Detrazione d’imposta per i veicoli (non adattati) destinati al trasporto degli handicappati psichici o mentali e degli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulare o affetti da pluriamputazioni
Con la legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 30, comma 7, il beneficio della detrazione d’imposta è stato inoltre esteso, preiscindendo dall’adattamento del veicolo:
1) ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver ottenuto il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento;
2) agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulare o affetti da pluriamputazioni.
Per entrambe le categorie si richiede il formale riconoscimento di persona handicappata effettuato dalla Commissione medica prevista dall’art. 3 della legge 104/92. Tale Commissione deve inoltre certificare:
* per i soggetti 1): che si trovano in situazione di gravità (ai sensi del comma 3, dell’art. 3 della legge n. 104 del 1992) tale da aver ottenuto il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (di cui alle leggi n. 18 del 1980 e n. 508 del 1988) emesso dalla Commissione a ciò preposta (Commissione per l’accertamento dell’invalidità civile di cui alla legge n. 295 del 1990);
* per i soggetti di cui al punto 2): che la situazione di handicap grave (ai sensi del comma 3, dell’art. 3 della legge n. 104 del 1992) derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione.
Per fruire dell’agevolazione il disabile (o chi ne ha la podestà) deve presentare copia del verbale della Commissione medica dal quale risultano le situazioni su indicate nonché, per i soggetti psichici o mentali, copia del documento attestante il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento.
In luogo di dette certificazioni, si può presentare una dichiarazione sostitutiva, a norma del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 485, sulla documentazione amministrativa, purché – ovviamente- le certificazioni siano state rilasciate dall’organo pubblico competente.
e. Detrazione d’imposta per le riparazioni
Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione spetta anche per le riparazioni, escluse quelle di ordinaria manutenzione. Sono esclusi anche i costi di esercizio quali il premio assicurativo, il carburante, il lubrificante e i materiali soggetti ad usura (pneumatici, pastiglie dei freni, disco frizione …).
La detrazione ai fini dell’irpef spetta nel limite massimo di 18.076 euro e per una sola volta nel corso del quadriennio.

F. Pisano

_________________

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

  • LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, n°104, ARTICOLO 33: Definisce il concetto di persona handicappata grave e stabilisce che la situazione di gravità deve essere accertata dall’ASL che rilascia certificazione.
  • LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)
  • LEGGE 23 DICEMBRE 2000, N. 388: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)
  • LEGGE 11 FEBBRAIO 1980, N. 18: Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili (Pubblicata nella G.U. 14 febbraio 1980, n. 44)
  • LEGGE 21 NOVEMBRE 1988, 508: Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti. (Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 novembre 1988, n. 277)
  • DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285: Nuovo Codice della Strada
  • DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 485

Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *