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Disegno
di legge concernente "Norme sullo stato giuridico e
sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica"
(n.662). Emendamento.


Art.1


(Stato
giuridico)



  1. Agli
    insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di
    cui al comma 2 si applicano, per quanto compatibili con
    la presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento
    economico previsti dal testo unico delle disposizioni
    legislative vigenti in materia di istruzione, relative
    alle scuola di ogni ordine e grado, approvato con decreto
    legislativo 16 aprile 1994, n.297, di seguito denominato
    "testo unico", e dalla contrattazione collettiva.

  2. Sono
    istituiti due distinti ruoli provinciali, rispettivamente,
    per gli insegnanti di religione cattolica della scuola
    dell’infanzia e di base e per gli insegnanti di religione
    cattolica della scuola secondaria.


Art.2


(Dotazioni
organiche dei posti per l’insegnamento della religione cattolica)



  1. In
    attesa dell’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione
    della legge 10 febbraio 2000, n.30, le dotazioni organiche
    per l’insegnamento della religione cattolica sono stabilite:
    a) nella scuola media e secondaria superiore, nell’ambito
    dell’organico complessivo di ciascuna provincia, nella
    misura del 60 per cento dei posti corrispondenti alle
    classi prevedibilmente funzionanti nel territorio di pertinenza
    di ciascuna diocesi; b) nella scuola materna ed elementare,
    nell’ambito dell’organico complessivo di ciascuna provincia,
    nella misura del 60 per cento dei posti corrispondenti
    alle classi di scuola elementare o alle sezioni di scuola
    materna funzionanti nell’anno scolastico precedente a
    quello di costituzione dell’organico nel territorio di
    pertinenza di ciascuna diocesi e nelle quali, nel medesimo
    anno, gli insegnanti titolari non hanno fornito la loro
    disponibilit all’insegnamento della religione cattolica.

  2. I
    posti di cui al comma 1 possono essere coperti con personale
    a tempo pieno o a tempo parziale, secondo le quote e le
    modalit stabilite dalla contrattazione collettiva.


Art.3


(Reclutamento)



  1. Per
    l’accesso ai ruoli di cui all’articolo 1 si applicano,
    per quanto compatibili con la presente legge, le norma
    sul reclutamento del personale docente di cui alla Parte
    II, Titolo I, Capo II, Sezione II del testo unico.

  2. Per
    la partecipazione alle procedure concorsuali richiesto
    il possesso di almeno uno dei titoli di qualificazione
    professionale stabiliti al punto 4 dell’Intesa tra il
    Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della
    Conferenza Episcopale Italiana di cui all’articolo 1,
    comma 2, unitamente ad un diploma di laurea valido per
    l’ammissione ai concorsi a posti d’insegnamento.

  3. Ciascun
    candidato dovr inoltre essere in possesso del riconoscimento
    di idoneit di cui al n.5, lettera a), del Protocollo
    addizionale all’Accordo tra la Repubblica Italiana e la
    santa Sede di revisione del Concordato Lateranense dell’11
    febbraio 1929, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985,
    n.121, rilasciato dall’Ordinario diocesano competente
    per territorio e potr concorrere soltanto per i posti
    disponibili nel territorio di pertinenza della relativa
    diocesi.

  4. Relativamente
    alle prove d’esame, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo
    5, comma 3, si applicano le norme di cui al comma 1 del
    presente articolo ed in particolare l’articolo 400, comma
    6, del testo unico, con esclusione dell’accertamento della
    preparazione sui contenuti specifici dell’insegnamento
    della religione cattolica.

  5. L’assunzione
    con contratto di lavoro a tempo indeterminato disposta
    dal dirigente dell’ufficio scolastico periferico d’intesa
    con l’Ordinario diocesano competente per territorio, ai
    sensi del n.5, lettera a), del Protocollo addizionale
    di cui al comma 3 del presente articolo e del punto 2.5
    dell’Intesa di cui all’articolo 1, comma 2, della presente
    legge.

  6. Fatto
    salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, ai motivi
    di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle vigenti
    disposizioni si aggiunge la revoca dell’idoneit da parte
    dell’Ordinario diocesano competente, divenuta esecutiva
    a norma dell’ordinamento canonico.

  7. Per
    tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto
    di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante
    contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai
    dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente dell’ufficio
    scolastico periferico, d’intesa con il competente Ordinario
    diocesano.


Art.4


(Mobilit)



  1. Agli
    insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli provinciali
    di cui all’articolo 1, comma 2, si applicano le disposizioni
    vigenti in materia di mobilit nel comparto del personale
    della scuola. La mobilit professionale all’interno dei
    predetti ruoli subordinata al possesso del titolo di
    qualificazione richiesto per il ruolo al quale si aspira.
    La mobilit professionale verso altro insegnamento non
    consentita prima che siano decorsi cinque anni di effettivo
    insegnamento dall’assunzione in ruolo.

  2. L’insegnante
    di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo
    indeterminato al quale sia stata revocata l’idoneit ha
    titolo a fruire della mobilit professionale nel comparto
    del personale della scuola.

  3. I
    posti rimasti vacanti a seguito di revoca dell’idoneit
    non concorrono, per un quinquennio, a determinare le dotazioni
    organiche di cui all’articolo 2 e sono coperti mediante
    stipula di contratti di lavoro a tempo determinato ai
    sensi dell’articolo 3, comma 7.


Art.5


(Norme
transitorie e finali)



  1. Al
    primo concorso per titoli ed esami che sar bandito successivamente
    alla data di entrata in vigore della presente legge sono
    ammessi gli insegnanti di religione cattolica che risultino
    destinatari dell’articolo 53, ultimo comma, della legge
    n.312 del 1980, integrato e modificato dall’articolo 3,
    commi 6 e 7, del D.P.R. n.399 del 1988 e che siano in
    servizio nell’anno scolastico in corso alla data di entrata
    in vigore della presente legge
    . Al predetto concorso
    pu altres partecipare il personale docente che abbia
    prestato effettivo servizio per altro insegnamento nelle
    scuole statali per almeno quattro anni scolastici e che
    sia in servizio nell’anno scolastico in corso alla data
    predetta
    .

  2. Il
    personale di cui al comma 1 deve essere in possesso dei
    requisiti previsti dall’articolo 3, commi 2 e 3. Limitatamente
    alle procedure riguardanti i posti di insegnamento nella
    scuola dell’infanzia e nella costituenda scuola di base,
    per i candidati al primo concorso di cui al comma 1 si
    prescinde dal requisito del possesso del diploma di laurea.

  3. Il
    programma d’esame del primo concorso di cui al
    comma 1, consistente in una prova scritta ed una prova
    orale
    , sar volto all’accertamento della conoscenza
    della legislazione e dell’ordinamento scolastico, degli
    orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi
    di scuola ai quali si riferisce il concorso, nonch all’accertamento
    della cultura posseduta dal candidato nel campo delle
    scienze sociali, filosofiche e storiche
    .

  4. La
    presente legge si applica anche agli insegnanti di religione
    cattolica delle regioni di confine, ove essa non risulti
    in contrasto con le norme locali tutelate dalla disposizione
    del n.5, lettera c, del Protocollo addizionale di cui
    all’articolo 3, comma 3, della presente legge.


Art.5.


(Disposizione
finanziaria)



  1. All’onere
    derivante dalla presente legge, valutato in lire 507 milioni
    per l’anno 2000, lire 17.930 milioni per l’anno 2002 e
    lire 46.620 milioni a decorrere dall’anno 2003, si provvede
    mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
    ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito
    dell’unit previsionale di base di conto corrente "Fondo
    speciale" dello stato di previsione del Ministero
    del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
    allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
    al Ministero della pubblica istruzione.


 


Maria
Grazia Pagano (DS)  Adolfo Manis (R.I.), Roberto Napoli
(Udeur), Carla Mazzucca Poggiolini (I Democratici) , Gian
Guido Folloni (Centro Riformatori), Alberto Monticone (PPI),
, Armin Pinggera (SVP)


 


 

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