StatoGiuridico/16_01_2001_XI_Commissione_lavoro.asp

CAMERA
DEI DEPUTATI – XIII LEGISLATURA

Resoconto della XI Commissione permanente

(Lavoro pubblico e privato)

XI
Commissione – Resoconto di marted 16 gennaio 2001


 Omissis


 
SEDE REFERENTE


Marted
16 gennaio 2001. – Presidenza del Presidente Renzo INNOCENTI,
indi del Vicepresidente Alfredo STRAMBI. – Interviene il
sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Giuseppe
Gambale.


La
seduta comincia alle 13.


Insegnanti
di religione cattolica.

C. 7238, approvato dal Senato, C. 666, Sbarbati, C. 1008,
Napoli, C. 1119 Landolfi, C. 1382 Teresio Delfino, C. 1463
Guidi, 1468 Napoli, C. 3597, Caruso, C. 3929 Lumia, C. 6917
Saonara.

(Seguito dell’esame e rinvio).


La
Commissione prosegue l’esame rinviato il 9 gennaio 2001.


Valentina
APREA (FI) premette che sarebbe stato opportuno un maggiore
coinvolgimento della Commissione cultura nella problematica
in esame, con l’assegnazione del provvedimento in sede referente
a Commissioni riunite. In ogni caso, assicura, almeno a
nome del suo gruppo, un impegno notevole da parte dei componenti
della VII Commissione.

In considerazione della specificit della posizione e del
ruolo degli insegnanti di religione cattolica, non comprende
la necessit del possesso del diploma di laurea valido per
l’ammissione ai concorsi per l’insegnamento, in aggiunta
ad almeno uno dei titoli stabiliti con l’intesa tra il Ministro
della pubblica istruzione e la Conferenza episcopale italiana.

Difatti, l’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 751 del 1985, che ha dato attuazione a tale intesa, elenca
una serie di titoli che gi assicurano una adeguata qualificazione
professionale degli insegnanti.

Si sofferma ad illustrare le ragioni che giustificano il
mantenimento della necessit di ottenere il riconoscimento
dell’idoneit all’insegnamento religioso da parte dell’autorit
ecclesiastica. La peculiarit dell’insegnamento della religione
cattolica, per cui non sufficiente il possesso di una
certa cultura religiosa, ma necessario un percorso di
fede riconosciuto dall’autorit ecclesiastica, giustifica
il mantenimento dell’idoneit.

Il testo approvato dal Senato non considera in maniera adeguata
l’esperienza maturata in precedenza dagli insegnanti di
religione, sia per quanto riguarda la fase transitoria sia
per quanto riguarda la normativa a regime.

Pi in particolare, soffermandosi sull’articolo 2, ritiene
insufficiente la misura del 60 per cento dei posti corrispondenti
alle classi funzionanti del territorio di ciascuna diocesi,
specie se si considera che fino ad oggi circa il 95 per
cento degli alunni si sono avvalsi dell’insegnamento della
religione cattolica. Tale percentuale sembrerebbe essere
stata fissata in considerazione di esigenze meramente finanziarie.
Ravvisa il rischio di estromettere dall’inserimento nei
ruoli proprio coloro che hanno maturato una notevole esperienza
nell’insegnamento della religione cattolica.

In relazione all’articolo 3, ritiene inaccettabile e irragionevole
pretendere il possesso, oltre che di uno dei titoli comprovanti
una specifica cultura religiosa, anche del diploma di laurea
valido per i concorsi per l’insegnamento. Ammette che l’eliminazione
del requisito del diploma di laurea potrebbe determinare
problemi per quanto riguarda la mobilit professionale in
caso di revoca dell’idoneit da parte dell’autorit ecclesiastica.
Tuttavia, ad un pi approfondito esame, ritiene che la mobilit
potrebbe avvenire tramite il trasferimento ad altri comparti
di contrattazione.

Ritiene inoltre che al comma 4 dell’articolo 3 vengano inopportunamente
richiamate le disposizioni del testo unico sull’istruzione,
per quanto riguarda le prove di esame, escludendo peraltro
espressamente l’accertamento della preparazione sui contenuti
specifici dell’insegnamento della religione cattolica, che
dovrebbe costituire invece il requisito principale richiesto
al candidato.

Ravvisa il rischio che la mobilit possa essere utilizzata
strumentalmente da parte del personale precario della scuola
per confluire nelle cattedre relative ad altri insegnamenti.
In tal modo, il provvedimento offrirebbe una scorciatoia
per l’accesso ai ruoli dei docenti dell’attuale personale
precario. Una ulteriore conferma della scarsa tutela offerta
agli attuali insegnanti di religione si rinviene nell’ultimo
periodo del comma 1 dell’articolo 5, che permette la partecipazione
al primo concorso da bandirsi dopo l’entrata in vigore della
legge anche a coloro che abbiano prestato servizio nelle
scuole statali per un insegnamento differente dalla religione
cattolica.

In conclusione, ritiene che andrebbero necessariamente apportate
al testo alcune modifiche. In particolare all’articolo 3,
bisognerebbe prevedere una equipollenza delle lauree rilasciate
dalle istituzioni pontificie ai fini della partecipazione
ai concorsi. Invece, per quanto riguarda il regime transitorio,
andrebbe eliminato il requisito del possesso del diploma
di laurea, estendendo a tutti ci che l’attuale comma 2
prevede esclusivamente per il personale della scuola dell’infanzia
e della scuola di base.


Alfredo
STRAMBI, presidente, in considerazione dell’urgenza
e della necessit di svolgere il comitato dei nove sul C.5651-A
in materia di lavori atipici, propone di rinviare il seguito
dell’esame ad altra seduta.


La
Commissione concorda.


La
seduta termina alle 13.35.


 

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