StatoGiuridico/18_01_2001_XI_Commissione_lavoro.asp

CAMERA
DEI DEPUTATI – XIII LEGISLATURA

Resoconto della XI Commissione permanente

(Lavoro pubblico e privato)

XI
Commissione – Resoconto di gioved 18 gennaio 2001


UFFICIO
DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI


L’Ufficio
di presidenza si riunito dalle 9,05 alle 9,15.


SEDE
REFERENTE


Gioved
18 gennaio 2001. – Presidenza del Vicepresidente Alfredo
STRAMBI.


La
seduta comincia alle 9.15.


Insegnanti
di religione cattolica.

C. 7238, approvato dal Senato, C. 666, Sbarbati, C. 1008,
Napoli, C. 1119 Landolfi, C. 1382 Teresio Delfino, C. 1463
Guidi, 1468 Napoli, C. 3597, Caruso, C. 3929 Lumia, C. 6917
Saonara.

(Seguito dell’esame, abbinamento delle petizioni
n. 309 e 1731, adozione del testo base e rinvio).


La
Commissione prosegue l’esame rinviato, da ultimo, il 16
gennaio 2001.


Alfredo
STRAMBI, presidente, propone – e la Commissione consente
– che ai progetti di legge all’ordine del giorno vengano
abbinate le petizioni n. 309 del 1998, annunciata nella
seduta dell’Assemblea del 30 marzo 1998 e presentata dal
signor Giovanni Morelli, che chiede un provvedimento legislativo
in materia di reclutamento e stato giuridico degli insegnanti
di religione cattolica, e la petizione n. 1731 del 2000,
annunciata nella seduta dell’Assemblea del 1o
dicembre 2000 e presentata dal Orazio Ruscica e numerosissimi
altri cittadini, che chiedono modifiche alle norme sullo
stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione
cattolica.


Teresio
DELFINO (misto-CDU) auspica innanzitutto che il provvedimento
in esame possa giungere alla sua definitiva approvazione
entro la legislatura in corso. Il superamento del precariato
in cui operano gli insegnanti di religione infatti un
obiettivo a cui il Governo e il Parlamento devono ritenersi
per completare gli interventi che hanno interessato il mondo
della scuola. In proposito, ricorda che a conclusione dell’iter
di approvazione della legge n. 124 del 1999 fu preso l’impegno
di disciplinare autonomamente lo status degli insegnanti
di religione cattolica, che non pu essere automaticamente
assimilato a quello degli altri insegnanti. Tuttavia, a
questa categoria di lavoratori vanno riconosciuti gli stessi
diritti che competono agli altri docenti, chiudendo una
questione rimasta aperta almeno dal 1985. A questo risultato
si potr pervenire solo superando posizioni politiche pregiudiziali,
che non tengono conto degli impegni pattizi gi assunti
dallo Stato italiano.

Ritiene che sia fondamentale partire dal presupposto che
lo status giuridico degli insegnanti di religione
deve essere adeguato a quello degli altri insegnanti, in
quanto la religione a tutti gli effetti una materia curricolare,
oltretutto di valore strategico dal punto di vista pedagogico.
Non a caso, lo stesso Ministero della pubblica istruzione
ha recentemente promosso una fase sperimentale dell’insegnamento
della religione, per accompagnare il pi ampio processo
di sperimentazione in corso sulle altre materie.

In questo senso, va anche superata l’esclusione della religione
dagli esami e quindi l’esclusione dei docenti di tale materia
dalle relative commissioni.

Per assicurare la pari dignit degli insegnanti di religione
rispetto agli altri docenti preannuncia la presentazione
di emendamenti volti ad aumentare la soglia del 60 per cento
prevista dall’articolo 2, laddove si fissa la dotazione
organica degli insegnanti di religione in relazione alle
classi funzionanti in ogni diocesi.

Un’altra questione da affrontare il requisito professionale
richiesto dall’articolo 3, consistente nel diploma di laurea
valido per l’ammissione all’insegnamento. Tale requisito
non pu essere preso in considerazione nella fase di prima
attuazione, in quanto precluderebbe l’accesso all’insegnamento
di larga parte del personale in attivit. Si tratta di una
categoria meritevole di considerazione, avendo ben operato
e avendo raggiunto un ottimo livello di integrazione con
gli altri docenti.

Infine, non ritiene equi i requisiti di accesso al primo
concorso, in particolare per quanto riguarda l’aver svolto
un orario settimanale di almeno dodici ore. Anche in questo
caso verrebbe penalizzata una larga parte del personale
docente.


Grazia
SESTINI (FI) esprime rammarico per l’assenza del rappresentante
del Governo.

Ritiene importante il provvedimento in esame, perch sinora
allo spessore culturale dell’insegnamento della religione
ha fatto riscontro un trattamento giuridico del personale
improntato ad una sostanziale precariet. Tiene peraltro
a precisare che la disparit di trattamento riservata agli
insegnanti di religione si esaurisce quasi sempre sul piano
normativo, perch a livello didattico e funzionale c’ un
ottimo livello di integrazione con gli altri docenti.

Sottolinea che nel corso dei lavori del Senato, l’Assemblea
ha approvato alcune improvvisate modificazioni al testo
faticosamente licenziato dalla Commissione. Tale testo,
contestualmente, rispondeva alle esigenze dei docenti interessati
ed era l’espressione dell’equilibrio raggiunto fra le varie
forze politiche in campo.

Il testo trasmesso dal Senato necessita quindi di alcuni
cambiamenti.

In primo luogo, andrebbe eliminata la necessit del possesso
di una laurea per l’accesso all’insegnamento. Questo requisito
professionale contrasta con quanto previsto dall’intesa
con la CEI sancita con il decreto del Presidente della Repubblica
n. 751 del 1985. Tale decreto, infatti, all’articolo 4 prevede
che per l’insegnamento della religione cattolica sia richiesto
solo uno dei titoli indicati, tra i quali il titolo accademico
in teologia, l’attestato di compimento di un regolare corso
di studi teologici in un seminario maggiore, il diploma
accademico di magistero e scienze religiose e il diploma
di laurea valido nell’ordinamento italiano, in quest’ultimo
caso unitamente ad un diploma rilasciato da un istituto
di scienze religiose riconosciuto dalla CEI. Il testo del
Senato porterebbe, pertanto, ad un’ingiustificata discriminazione
dei docenti non laici. Il requisito della laurea potrebbe
essere giustificato solo per la normativa a regime, mentre
appare discriminatorio per la fase transitoria.

In secondo luogo, appare necessario elevare la soglia del
60 per cento delle classi funzionanti in ciascuna diocesi
per definire le dotazioni organiche dei docenti di religione.

Infine, va rivista la disciplina per l’accesso al primo
concorso, riconoscendo la validit dell’opera prestata dai
docenti in attivit. Il testo trasmesso dal Senato appare
discriminatorio laddove consente l’accesso al primo concorso
a chi ha insegnato per quattro anni, mentre la legge n.
124 del 1999 sul precariato aveva regolarizzato chi avesse
insegnato per soli 360 giorni. Inoltre, al medesimo articolo
5, richiesto un orario settimanale di almeno dodici ore
ed consentito l’accesso anche a docenti di altre materie.

In conclusione, ricorda le richieste di audizione rivolte
alla Commissione, che ritiene andrebbero esaudite, anche
ricorrendo a delle forme snelle di consultazione.


Stefano
BASTIANONI (misto-RI) premette che il provvedimento si rivolge
ad una ampia fascia di docenti che operano in uno stato
di precariato. Occorre, quindi, definire uno specifico stato
giuridico per gli oltre ventimila insegnanti di religione
attualmente operanti. L’approvazione da parte del Senato
di un apposito progetto di legge quindi un atto significativo,
che interviene dopo 70 anni di regolamentazione precaria
di questo aspetto.

Tuttavia, il testo approvato dal Senato contiene alcuni
limiti che vanno superati.

In questo senso, la richiesta del diploma di laurea contraddice
il fatto che il titolo di studio pi diffuso tra i docenti
di religione il magistero in scienze religiose. In sede
di prima applicazione, pertanto, occorrerebbe prevedere
un corso abilitante riservato che tenga luogo del diploma
di laurea. Il primo concorso successivo all’approvazione
della legge verrebbe poi riservato a chi ha gi insegnato
per quattro anni con un orario settimanale di almeno 12
ore. Si tratta di requisiti non applicabili a larga parte
dei docenti di religione. Inoltre, la dotazione organica
degli insegnanti di religione stata fissata con parametri
troppo bassi, facendo riferimento alle classi funzionanti
in ciascuna diocesi.

In conclusione ritiene opportuna una rapida approvazione
del provvedimento, con la modifica degli articoli 2 e 5,
in modo da garantire un equo percorso di regolarizzazione
dei docenti che hanno insegnato con dedizione, impegno e
professionalit.


Flavio
RODEGHIERO (LNP) premette la volont del suo gruppo di non
rallentare in alcun modo l’approvazione definitiva del progetto
di legge in esame, che completa un ciclo di discutibili
riforme del sistema scolastico approvate in questa legislatura,
a partire dalla legge n. 59 del 1997, nella parte relativa
all’autonomia scolastica, per arrivare alla legge n. 30
del 2000, sul riordino dei cicli scolastici.

Per quanto riguarda la disciplina dello stato giuridico
del personale, il provvedimento pi vicino a quello oggi
in esame costituito dalla legge n.124 del 1999.

A tali riferimenti legislativi va aggiunta la giurisprudenza
della Corte costituzionale, che ha chiarito la sfera di
autonomia del legislatore nazionale in questa materia.

Gli insegnanti di religione si sono conquistati un notevole
riconoscimento per l’opera fin qui prestata, fornendo un
contributo pedagogico e didattico di alto valore, spesso
anche al di l dei limiti della specifica materia insegnata.

Nel merito del provvedimento approvato dal Senato, ritiene
che debbano essere modificati l’articolo 2 e l’articolo
5, rivedendo in particolare le modalit di accesso al primo
concorso successivo all’approvazione della legge e il requisito
del necessario possesso del diploma universitario. A questo
proposito, sottolinea che gi oggi il titolo di studio richiesto,
in particolare in virt del decreto del Presidente della
Repubblica n. 751 del 1985, oggettivamente equiparabile
ad un diploma di laurea.

Un ulteriore punto da modificare la disciplina della revoca
della autorizzazione all’insegnamento della religione da
parte dell’ordinario diocesano.

A titolo personale, rileva che sembra essere venuto meno
l’atteggiamento della CEI ostile ad una disciplina compiuta
dello stato giuridico dei docenti di religione, probabilmente
dovuto alla tentazione di mantenere in materia un potere
decisionale decisivo. Oggi, la stessa CEI sembra essere
consapevole della necessit di riordinare le modalit di
inserimento professionale dei docenti di religione all’interno
della pubblica amministrazione.

Occorre pertanto giungere rapidamente all’approvazione definitiva
della legge, risolvendo i punti pi problematici e quindi
modificando gli aspetti gi segnalati del testo approvato
dal Senato.


Giovanni
SAONARA (PDU) sottolinea la necessit di arrivare entro
questa legislatura ad una soluzione equa del tema dello
stato giuridico degli insegnanti di religione. Il principio
ispiratore della nuova disciplina deve essere quello di
eliminare le discriminazioni tra i docenti di religione
e gli altri docenti, come del resto testimoniato dalla sua
proposta di legge n. 6917, vertente sulla stessa materia.

Dichiara di condividere alcuni punti fondamentali del testo
approvato dal Senato, in particolare l’articolo 1, che dichiara
applicabili anche agli insegnanti di religione le norme
di stato giuridico e di trattamento economico contenute
nel testo unico sulla pubblica istruzione, l’articolo 4,
che estende agli insegnanti di religione cattolica le vigenti
disposizioni in materia di mobilit del personale scolastico,
e l’articolo 2, che andrebbe interpretato anche alla luce
della risoluzione adottata sul riordino dei cicli scolastici
di cui alla legge n. 30 del 2000.

Per converso, i punti deboli del medesimo testo sono costituiti
dal comma 2 dell’articolo 3, che richiede il necessario
possesso del diploma di laurea, il comma 1 dell’articolo
5, che consente ai docenti di altre materie di partecipare
al primo concorso per l’insegnamento della religione e il
comma 3 dello stesso articolo 5, sul programma d’esame del
primo concorso.


Carlo
STELLUTI (DS-U), relatore, replicando agli intervenuti,
sottolinea che la gran parte dei deputati intervenuti ha
sottolineato la necessit di modificare il testo approvato
dal Senato, senza peraltro compromettere la possibilit
di approvare definitivamente la legge entro questa legislatura.

Pertanto, sotto il profilo metodologico, ritiene preferibile
non procedere allo svolgimento delle audizioni richieste,
data l’esiguit del tempo a disposizione. Resta peraltro
la disponibilit della Commissione a raccogliere ogni contributo
scritto.

Dal punto di vista procedurale, propone di adottare come
testo base la proposta di legge n. 7238., gi approvata
dal Senato.


La
Commissione adotta come testo base la proposta di legge
n. 7238, gi approvata dal Senato.


Alfredo
STRAMBI, presidente, rinvia il seguito dell’esame
ad altra seduta.


La
seduta termina alle 10.30.


COMITATO
RISTRETTO


Grandi
invalidi per servizio.

C. 5995 Spini, C. 6200 Crema, C. 6701 Stelluti.


Il
Comitato si riunito dalle 10.30 alle 10.50.


AVVERTENZA


Il
seguente punto all’ordine del giorno non stato trattato:


SEDE
REFERENTE


Tutela
dei lavoratori dalla violenza psicologica.

C. 1813 Cicu, C. 6410 Benvenuto, C. 6667 Fiori, C. 7265
Volont, petizione n. 1291.


Molestie
sessuali nei luoghi di lavoro

C. 601 Cordoni, C. 4817, approvata dal Senato, C. 5090 Prestigiacomo.


 

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