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XI Commissione – Resoconto di marted 5 febbraio 2002



SEDE CONSULTIVA


Marted 5 febbraio 2002. – Presidenza del presidente
Domenico BENEDETTI VALENTINI.


La seduta comincia alle 10.

Omissis



SEDE REFERENTE


Marted 5 febbraio 2002. – Presidenza del presidente
Domenico BENEDETTI VALENTINI, indi del vicepresidente Angelo
SANTORI. – Interviene il sottosegretario di Stato per il
lavoro e le politiche sociali Alberto Brambilla.


La seduta comincia alle 11.

Insegnanti di religione cattolica.

C. 561 Molinari, C. 580 Loddo, C. 737 Angela Napoli, C.
909 Lumia, C. 1433 Di Teodoro, C. 1487 Coronella, C. 1972
Antonio Barbieri.

(Esame e rinvio).


La Commissione inizia l’esame.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, avverte
che la proposta di legge


Di Teodoro sullo stato giuridico e sul reclutamento
dei docenti di religione cattolica (AC 1493) stata successivamente
sottoscritta da numerosi deputati. Di tali adesioni stato
dato annuncio in occasione delle sedute dell’Assemblea.
In particolare, nella seduta n. 60 di luned 12 novembre
2001 sono state annunciate le adesioni dei deputati Alboni,
Azzolini, Biondi, Borriello, Campa, Carlucci, Castellani,
Catanoso, Crimi, Cuccu, Dell’Anna, Di Virgilio, Giuseppe
Drago, Fatuzzo, Gallo, Garagnani, Giuseppe Gianni, lannuccilli,
Iorio, Anna Maria Leone, Lo Presti, Losurdo, Lucchese, Lupi,
Gianni Mancuso, Filippo Mancuso, Maninetti, Mereu, Milanese,
Oricchio, Patria, Perrotta, Ramponi, Santori, Santulli,
Sanza, Savo, Scalia, Spina Diana, Stucchi, Tarantino, Tarditi,
Verro, Alfredo Vito e Zama.

Nella seduta n. 80 di marted 18 dicembre 2001 sono state
annunciate, invece, le adesioni dei deputati Massidda, Angelino
Alfano, Blasi, Ciro Alfano, Liotta, Strano e Pezzella.

Marcello TAGLIALATELA (AN), relatore, osserva
che le proposte di legge presentate sullo status
giuridico degli insegnanti di religione cattolica perseguono
l’obiettivo comune del superamento della condizione di precariato
dei docenti interessati. Si propone pertanto l’attribuzione
agli insegnanti in questione di uno status giuridico
analogo a quello dell’ordinario personale docente di ruolo
dello Stato, nonch la regolarizzazione, con apposite procedure
concorsuali, delle modalit di reclutamento.

Ricorda che sulla medesima materia, nella scorsa legislatura,
fu approvato dal Senato, in data 19 luglio 2000, un disegno
di legge e che la Camera dei deputati ha avviato l’esame
del testo approvato dal Senato, senza peraltro poterlo portare
a termine per la fine della legislatura.

La materia trattata nelle proposte di legge in esame rientra
nella competenza esclusiva dello Stato alla luce del disposto
dell’articolo 117, comma 2, lettere c) (rapporti
tra la Repubblica e le confessioni religiose) e n)
(norme generali sull’istruzione).

Le proposte di legge Loddo n. 580 e Di Teodoro n. 1493 riprendono
sostanzialmente il disegno di legge approvato dal Senato,
differenziandosene peraltro per quel che riguarda la determinazione
delle dotazioni organiche e le modalit di assunzione degli
insegnanti in servizio alla data di entrata in vigore della
legge. Ricorda poi che la stessa Corte costituzionale, con
la sentenza n. 390 del 1999, ha sottolineato che la disciplina
delle modalit di reclutamento e delle norme di stato giuridico
del personale insegnante di religione cattolica rientra
nella discrezionalit del legislatore.

Con la citata sentenza la Corte ha dichiarato non fondata
la questione di legittimit costituzionale della vigente
normativa in quanto, da un lato, il conferimento per incarico
dell’insegnamento della religione non avrebbe carattere
discriminatorio, inquadrandosi nella comune disciplina delle
assunzioni a tempo determinato; dall’altro, la disciplina
vigente non configurerebbe una assoluta precariet degli
insegnanti, essendo prevista la conferma nel caso di permanenza
delle condizioni e dei requisiti prescritti. Peraltro, la
Corte ha rinviato alla discrezionalit del legislatore,
nel rispetto delle norme pattizie, la scelta di altre possibili
procedure per la provvista del personale docente in questione.

In merito alla normativa vigente, ricorda che la legge 25
marzo 1985, n. 121, di ratifica ed esecuzione dell’accordo
del 1984, di modifica del Concordato lateranense del 1929,garantisce
(articolo 9, n. 2, dell’Accordo) che lo Stato assicuri l’insegnamento
della religione cattolica nella scuola statale in virt
del riconoscimento del valore formativo della cultura religiosa
anche come fondamento del patrimonio storico degli italiani.

Peraltro la medesima norma riconosce il diritto dei cittadini
ad avvalersi o meno dell’insegnamento, nel rispetto della
libert di coscienza e della responsabilit educativa dei
genitori.

Il Protocollo addizionale recato dalla citata legge
n. 121 del 1985, al punto 5, dispone che tale insegnamento
nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine
e grado venga impartito in conformit alla dottrina della
Chiesa e nel rispetto della libert di coscienza degli alunni
e da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall’autorit
ecclesiastica e nominati d’intesa con essa dall’autorit
scolastica.

Nelle scuole materne ed elementari, inoltre, l’insegnamento
della religione cattolica pu essere impartito da un insegnante
della classe, che sia disposto a svolgerlo e che sia sempre
riconosciuto idoneo dall’autorit religiosa.

Le modalit di organizzazione dell’insegnamento e i profili
della qualificazione degli insegnanti (oltre a questioni
riguardanti i programmi, gli orari, la scelta dei libri
di testo) sono stati affrontati da una successiva intesa
tra l’autorit scolastica italiana e la Conferenza episcopale
italiana, resa esecutiva con il decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751 e modificata con l’intesa
tra il ministro della pubblica istruzione e il Presidente
della Conferenza episcopale, firmata il 13 giugno 1990,
cui stata data esecuzione con il decreto del Presidente
della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202.

In particolare per quanto riguarda i profili relativi alla
qualificazione professionale degli insegnanti di religione
dispone l’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 751 del 1985, individua i titoli e i requisiti professionali.
Nella scuola materna ed elementare, il requisito consiste
nell’aver frequentato l’insegnamento della religione cattolica
nel corso degli studi secondari, mentre nelle scuole secondarie
si richiedono titoli accademici in teologia o un diploma
di laurea unitamente a diplomi rilasciati da istituti di
scienze religiose accreditati dall’ordinario diocesano.
Tali titoli debbono sempre essere accompagnati dal possesso
dell’idoneit riconosciuta dall’ordinario diocesano. Il
riconoscimento dell’idoneit all’insegnamento religioso
ha effetto permanente, salvo revoca da parte dell’ordinario
diocesano per grave ed accertata carenza dei requisiti (retta
dottrina, testimonianza di vita cristiana, abilit pedagogica)
previsti dal canone 804 del codice di diritto canonico.

Ai sensi dell’articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, per l’insegnamento della religione cattolica
il capo d’istituto conferisce incarichi annuali d’intesa
con l’ordinario diocesano; i docenti incaricati dell’insegnamento
della religione fanno parte della componente docente negli
organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli
altri docenti, ma partecipano alle valutazioni periodiche
e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento
della religione cattolica; per detto insegnamento, in luogo
di voti ed esami, viene redatta una speciale nota riguardante
l’interesse con il quale l’alunno segue l’insegnamento ed
il profitto che ne trae.

L’articolo 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro
del comparto del personale della scuola del 23 giugno 1995,
relativo al rapporto di lavoro a tempo determinato, chiarisce
che il contratto di incarico annuale degli insegnanti di
religione cattolica assunti secondo la disciplina di cui
sopra si intende confermato qualora permangano le condizioni
e i requisiti prescritti. L’articolo 66 del medesimo contratto
ha confermato d’altra parte la validit delle disposizioni
di cui all’articolo 53 della legge n. 312 del 1980, integrate
dall’articolo 3, commi 6 e 7, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 399 del 1988 (che ha recepito gli accordi
contrattuali 1988-1990 per il personale della scuola), ai
sensi delle quali al personale docente di religione attribuita
una progressione economica di carriera corrispondente a
quella spettante ai docenti di ruolo.

L’efficacia annuale dell’incarico di insegnante di religione
stata considerata discriminatoria e lesiva dell’esigenza
di stabilit connessa al lavoro di docente, anche sotto
il principio della continuit didattica.

In relazione allo stato giuridico, tutte le proposte di
legge in esame, ad eccezione delle proposte
Di Teodoro n. 1433 e Barbieri n. 1972, estendono espressamente
agli insegnanti di religione cattolica lo stato giuridico
ed economico del personale docente di ruolo delle scuole
pubbliche.

Pressoch tutte le proposte di legge, ad eccezione della
proposta Barbieri n. 1972, prevedono l’istituzione di due
ruoli provinciali degli insegnanti di religione cattolica:
uno per la scuola dell’infanzia e per la costituenda scuola
di base e l’altro per la scuola secondaria.

In relazione ai cicli di riferimento, si rammenta che il
recentissimo Consiglio dei Ministri del 1o febbraio
2002, ha approvato, in via preliminare, un disegno di legge
di riforma degli ordinamenti scolastici, che prevede tra
l’altro una nuova articolazione degli studi e della formazione
in tre fasi: scuola dell’infanzia; primo ciclo (scuola primaria
di 5 anni e scuola secondaria di primo grado di tre anni)
con esame di Stato alla fine del ciclo; secondo ciclo (sistema
dei licei e sistema dell’istruzione e della formazione professionale)
ed esame di Stato.

Per quanto riguarda la determinazione delle dotazioni organiche,
il problema collegato alla natura dell’insegnamento in
questione, che costituisce materia facoltativa della quale
gli studenti possono avvalersi o meno, rendendo difficilmente
determinabile a priori il numero degli insegnanti necessari
per ciascun anno scolastico. A questo problema, le proposte
di legge rispondono fissando la dotazione organica, in una
percentuale – variabile a seconda dei testi – dei posti
corrispondenti alle classi prevedibilmente funzionanti nel
territorio di pertinenza di ciascuna diocesi, ovvero rimettendo
il compito di fissare la determinazione dei posti al dirigente
dell’ufficio scolastico regionale, in relazione ai posti
disponibili e vacanti e al numero delle classi funzionanti
in ogni scuola.

Un altro importante aspetto quello del reclutamento.
prevedibile che – come nella passata legislatura – un punto
delicato sia la richiesta del diploma di laurea valido per
l’ammissione ai concorsi a posti di insegnamento. In ogni
caso, questa una delle questioni su cui le proposte presentate
si differenziano in maniera pi significativa.

Collegato al tema del reclutamento quello della cosiddetta
idoneit canonica. In merito, tutte le proposte di legge
prevedono che la revoca dell’idoneit da parte dell’ordinario
diocesano competente, divenuta esecutiva a norma dell’ordinamento
canonico, costituisca motivo di risoluzione del rapporto
di lavoro. La proposta Di Teodoro n. 1433 non afferma esplicitamente
che la revoca dell’idoneit comporta la risoluzione del
rapporto di lavoro, ma indica le procedure da applicare
per una diversa utilizzazione degli insegnanti.

In alcuni casi sono previste forme di tutela degli insegnanti
ai quali sia stata revocata la suddetta idoneit, quali
la mobilit professionale nel comparto del personale della
scuola ovvero delle amministrazioni pubbliche, oppure una
diversa utilizzazione dei docenti a cui sia stata revocata
l’idoneit.

Sulla mobilit, si registra la necessit di coordinare la
disciplina legislativa con le peculiarit del personale
in questione. Da un lato, si pone il problema della mobilit
verso altri insegnamenti, mentre dall’altro – per i trasferimenti
da una provincia all’altra – si apre la questione di una
forma di autorizzazione da parte dell’ordinario diocesano
della provincia per la quale si richiede il trasferimento.

Un tema molto delicato quello della disciplina transitoria,
che deve prevedere le modalit di immissione in ruolo del
personale attualmente in servizio.

Non a caso, tutte le proposte, ad eccezione della proposta
Lumia n. 909, contengono disposizioni transitorie per l’immissione,
negli istituendi ruoli, degli insegnanti di religione attualmente
in servizio presso le scuole. La stessa proposta Lumia n.
909, comunque, richiede, per la partecipazione ai concorsi
per l’insegnamento della religione cattolica, un precedente
servizio effettivo di insegnamento per almeno 360 giorni.

Secondo un primo orientamento, la legge dovr quindi stabilire
i soggetti da ammettere al primo concorso per titoli ed

esami che sar bandito successivamente
alla sua entrata in vigore. Si ipotizza in genere un concorso
riservato agli insegnanti in servizio nell’anno scolastico
in corso alla data di entrata in vigore della legge. In
via subordinata, le proposte presentate propongono la via
del concorso per soli titoli, riservando agli idonei non
vincitori la precedenza assoluta, per un quadriennio, nell’assegnazione
delle supplenze.

Un’alternativa delineata con l’immissione diretta dei
docenti in servizio nei nuovi ruoli, subordinatamente al
possesso di determinati requisiti di anzianit di servizio
e di studio. Un’ulteriore possibilit quella dei corsi
abilitanti.

Date la sostanziale identit di finalit tra le proposte
di legge in esame e la variabilit delle soluzioni proposte,
riterrebbe utile la costituzione di un Comitato ristretto,
incaricato di redigere un testo base per la successiva prosecuzione
dell’iter parlamentare.

Andrea DI TEODORO (FI) rileva che si di fronte ad
una sorta di atto dovuto perch, a prescindere dal contenuto
della materia di insegnamento, le proposte di legge in esame
vanno a sanare la situazione di una categoria di insegnanti
della scuola italiana ingiustamente discriminata rispetto
agli altri docenti, soprattutto per quanto riguarda lo stato
giuridico.

Concorda, infine, con la proposta, avanzata dal relatore,
di nominare un Comitato ristretto incaricato di redigere
un testo base con il quale rendere giustizia a questa categoria
di lavoratori.

Renzo INNOCENTI (DS-U) reputa atto doveroso da parte
del Parlamento la definizione di una normativa che dia certezza
agli insegnati di religione cattolica, in merito al loro
status giuridico ed economico, a prescindere dalla
materia di insegnamento. Ribadisce l’intento dei deputati
del gruppo dei Democratici di sinistra di individuare le
soluzioni idonee a ridurre, anzi ad eliminare gli anacronismi
presenti nell’attuale legislazione.

Ritiene peraltro opportuno, prima di deliberare la costituzione
di un Comitato ristretto, verificare gli intendimenti e
gli orientamenti del Governo in questo campo, come la Commissione
lavoro ha ritenuto utile fare su altri argomenti, sollecitando
la riflessione di tutti sulle considerazioni evidenziate
dal relatore. Del resto, risale a pochi giorni fa l’approvazione
in Consiglio dei ministri del disegno di legge di riforma
dei cicli scolastici, che costituisce la cornice in cui
si andr ad inserire la normativa in esame.

Andrea DI TEODORO (FI) si associa alla richiesta del
deputato Innocenti di acquisire l’orientamento del Governo
sulla questione in discussione, anche se ricorda che qualche
mese fa il ministro Moratti ha posto con forza il problema
del riconoscimento dello stato giuridico degli insegnati
di religione cattolica, preannunciando cos, anche se non
in una sede parlamentare, l’intendimento del Governo su
tale materia.

Marcello TAGLIALATELA (AN), relatore, condivide
la proposta avanzata dal deputato Innocenti, sollecitando
il Governo ad esprimersi in tempi brevi.

Angelo SANTORI, presidente, alla luce delle considerazioni
espresse, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta,
al fine di acquisire, sulle questioni sollevate, l’orientamento
del Governo. In quella sede, si potr deliberare sulla costituzione
del Comitato ristretto.

Omissis


 

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