TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL RELATORE
SEN. MARIO OCCHIPINTI PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 662-703-1376-1411-2965
Art. 1
(Stato giuridico)
1. Ai fini dell’insegnamento della religione
cattolica nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado,
quale previsto dall’Accordo di revisione del Concordato
lateranense, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n.121,
e dall’Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione
e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, resa
esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1985, n.751 e successive modificazioni, sono
istituiti due distinti ruoli provinciali rispettivamente
per gli insegnanti di religione cattolica della scuola materna
ed elementare e per gli insegnanti di religione cattolica
della scuola media e secondaria superiore, fermo restando
che nella scuola materna ed elementare l’insegnamento della
religione cattolica può essere affidato ai docenti
di sezione o di classe disponibili e riconosciuti idonei
dalla competente autorità ecclesiastica, come previsto
al punto 2.6 della predetta Intesa.
2. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli
di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili con
la presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento
economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n.297, di seguito denominato testo unico, e
dalla contrattazione collettiva.
Art. 2
(Dotazioni organiche dei posti per l’insegnamento della
religione cattolica)
1. Le dotazioni organiche per l’insegnamento
della religione cattolica nella scuola media e secondaria
superiore sono stabilite dal Provveditore agli studi, nell’ambito
dell’organico complessivo di ciascuna provincia, nella misura
del 70 per cento dei posti corrispondenti alle classi prevedibilmente
funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi.
2. Per quanto riguarda la scuola materna ed elementare,
le dotazioni organiche sono stabilite dal Provveditore agli
studi, nell’ambito dell’organico complessivo di ciascuna
provincia, nella misura del 70 per cento dei posti corrispondenti
alle classi o sezioni di scuola materna funzionanti nell’anno
scolastico precedente a quello di costituzione dell’organico
nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi e nelle
quali, nel medesimo anno, gli insegnanti titolari non hanno
fornito la loro disponibilità all’insegnamento della
religione cattolica.
3. I posti di cui ai commi 1 e 2 possono essere coperti
con personale a tempo pieno o a tempo parziale, secondo
le quote e le modalità stabilite dalla contrattazione
collettiva.
Art. 3
(Reclutamento)
1. Per l’accesso ai ruoli di cui all’articolo
1 si applicano, per quanto compatibili con la presente legge,
le norme sul reclutamento del personale docente di cui alla
Parte III, Titolo I, Capo II, Sezione II del testo unico.
2. I titoli di qualificazione professionale per partecipare
alle procedure concorsuali sono quelli stabiliti al punto
4. Dell’Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione
e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana di
cui all’articolo 1, comma 1.
3.Ciascun candidato dovrà inoltre essere in possesso
del riconoscimento di idoneità di cui al Protocollo
addizionale, n. 5, lettera a), reso esecutivo con legge
25 marzo 1985, n. 121, rilasciato dall’Ordinario diocesano
competente per territorio e potrà concorrere soltanto
per i posti disponibili nel territorio di pertinenza di
quella diocesi.
4. Relativamente alle prove d’esame, fatto salvo quanto
stabilito dall’articolo 5, comma 2, si applicano le norme
di cui al comma 1 del presente articolo ed in particolare
l’articolo 400, comma 6, del testo unico, che prevedono
l’accertamento sulla preparazione culturale generale in
quanto quadro di riferimento complessivo, con l’eccezione
dei contenuti specifici dell’insegnamento.
5. L’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato
è disposta dal provveditore agli studi d’intesa con
l’Ordinario diocesano competente per territorio, ai sensi
del protocollo addizionale, n.5, lettera a), reso esecutivo
con legge 25 marzo 1985, n. 121, e del punto 2.5 del decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985 n. 751.
6. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 3,
ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti
dalle vigenti disposizioni si aggiunge la revoca dell’idoneità
da parte dell’Ordinario diocesano competente, divenuta esecutiva
a norma dell’ordinamento canonico.
7. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto
di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti
di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici,
su indicazione del provveditore agli studi, d’intesa con
il competente Ordinario diocesano.
Art. 4
(Mobilità)
1. Agli insegnanti di religione cattolica
inseriti nei ruoli provinciali di cui all’articolo 1, comma
1, si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità
professionale nel comparto del personale della scuola. La
mobilità professionale all’interno dei predetti ruoli
è subordinata al possesso del titolo di qualificazione
richiesto per il ruolo al quale si aspira e, ove comporti
lo spostamento dal territorio di una diocesi a quello di
un’altra, al possesso dei requisiti di cui al comma 2.
2. La mobilità territoriale è subordinata
al possesso da parte degli insegnanti di religione cattolica
del riconoscimento dell’idoneità rilasciata dall’Ordinario
diocesano competente per territorio e all’intesa col medesimo
Ordinario.
3. L’insegnante di religione cattolica con contratto di
lavoro a tempo indeterminato al quale sia stata revocata
l’idoneità, qualora abbia un’anzianità di
servizio di almeno dieci anni, ha titolo a partecipare alle
procedure di diversa utilizzazione e di mobilità
collettiva previste dall’articolo 35 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n.29 come modificato dall’articolo 20 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80.
Art. 5
(Norme transitorie e finali)
1. Il primo concorso per titoli ed esami
che sarà bandito dopo l’entrata in vigore della presente
legge è riservato agli insegnanti di religione cattolica
che abbiano prestato servizio continuativo nell’insegnamento
di religione cattolica per almeno quattro anni e per un
orario non inferiore alla metà di quello d’obbligo
anche in ordini e gradi scolastici diversi, e siano in possesso
dei requisiti previsti dall’articolo 3, commi 2 e 3.
2. Il programma d’esame del primo concorso sarà volto
unicamente all’accertamento della conoscenza dell’ordinamento
scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi
ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso e degli
elementi essenziali della legislazione scolastica.
3. La presente legge si applica anche agli insegnanti di
religione cattolica delle regioni di confine, ove essa non
risulti in contrasto con le norme locali tutelate dal Protocollo
addizionale, n.5, lettera c), reso esecutivo con legge 25
marzo 1985, n.121.
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