Scrutinio finale & esame di qualifica
E’ necessario distinguere tra i tradizionali esami di qualifica e quelli di cui al D.M. 24/02/1992 e al D.M. 23/04/1992. Mentre per i primi si procedeva distinguendo tra scrutini ed esami di qualifica, oggi invece in base alla nuova normativa lo scrutinio diventa oramai la prima parte della valutazione (scrutini + esame di qualifica).
Inoltre anche l’art.22 lettera A) , comma 6 dell’O.M. 65 del 20 febbraio 1998 stabilisce che «lo scrutinio finale () costituisce la prima parte della valutazione» degli esami di qualifica. Ma procediamo con ordine.
L’organo deputato allo scrutino è il Consiglio di classe. Pertanto, ai sensi del punto 4.1 lett.a della "intesa" fra Ministero della P.I. e Conferenza Episcopale italiana resa esecutiva a tutti gli effetti di legge nell’ordinamento statale italiano giusto DPR 16/12/1985 n.751 successivamente integrato con DPR 23/06/1990 n.202, all’insegnamento della religione cattolica è assegnata "dignità pari a quella di tutte le altre discipline" e in relazione a tale presupposto di principio, con riguardo agli alunni che abbiano liberamente scelto di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, i docenti incaricati dell’insegnamento di quest’ultimo, secondo quanto previsto dal punto 2.7 della citata intesa, "fanno parte della componente docente degli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti" e "partecipano alle valutazioni periodiche e finali", con voto che può anche essere determinante.
Al docente di religione cattolica, quale componente a tutti gli effetti del Consiglio di classe con compiti assolutamente corrispondenti a quelli dei docenti delle altre discipline, in sede di scrutinio finale, va riconosciuto, per gli alunni che abbiano scelto di avvalersi del relativo insegnamento, il diritto-dovere di partecipare al pari degli altri insegnanti agli scrutini finali.
Ora al fine di verificare il conseguimento degli obiettivi cognitivi e formativi il Consiglio di classe sottoporrà gli alunni a prove strutturate . Queste ultime possono essere interdisciplinari oppure riferite a singole discipline . Le prove strutturate sono quindi una premessa indispensabile per poter procedere allo scrutinio finale.
E’ vero che per l’Irc in luogo di voti ed esami viene redatta una comunicazione riguardante l’interesse con il quale l’alunno segue l’insegnamento e il profitto che ne ritrae (art.309, comma 4 del D.L.vo. 16 aprile 1994, n.297). Ed è altrettanto vero che l’insegnamento della religione cattolica è impartito nel quadro delle finalità della scuola e ha pari dignità formativa e culturale al pari delle altre discipline (punto 4.1 DPR 751/85). Poiché, il Consiglio di classe deve poter verificare il conseguimento degli obiettivi cognitivi e formativi, nulla vieta al docente di r.c. di approntare le prove strutturate per l’irc (interdisciplinari o singole).
Inoltre, il Consiglio di classe elabora per ciascuna materia un giudizio analitico sul profilo conseguito durante l’anno scolastico e nelle prove strutturate finali, nonché di un voto espresso in centesimi e di un giudizio sintetico . Ovviamente il docente di religione non proporrà un voto ma un aggettivo che tenga conto dell’impegno, della partecipazione e del profitto; dovrà altresì elaborare un giudizio sintetico.
Diversamente dallo scrutinio, cioè nell’esame di qualifica, che costituisce la seconda parte valutazione, il docente di religione non partecipa, in quanto l’Irc non è materia oggetto di esame. Questa seconda parte della valutazione è di competenza della commissione di esame, composta dal preside, dagli insegnanti dell’ultimo anno del corso di studi, purché di materie oggetto di esame .
Pertanto, il preside deve far partecipare il docente di religione alla prima parte della valutazione, che consiste in uno scrutinio finale, dove vengono acquisiti dal Consiglio di classe altri elementi utili per la valutazione degli alunni.
Nel caso in cui il preside voglia escludere i docenti di religione dalla prima parte della valutazione (scrutinio), il docente può impugnare le operazioni di esame di qualifica, per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica, davanti alle competenti autorità giudiziarie.
O. Ruscica
Lascia un commento