Stato_Giuridico_due/resoconto_S7_01_04_2003.asp

SENATO DELLA REPUBBLICA

ISTRUZIONE (7a)

MARTEDI’ 1° APRILE 2003
187a Seduta

Presidenza del Presidente
ASCIUTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’istruzione,
l’università e la ricerca Valentina Aprea.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(202) EUFEMI ed altri. – Norme sullo stato giuridico
e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica
(259) BASTIANONI. – Norme in materia di stato giuridico
e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica
(554) BEVILACQUA ed altri. – Norme sullo stato giuridico
degli insegnanti di religione cattolica
(560) SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato
giuridico e di reclutamento degli insegnanti di religione
cattolica
(564) BRIGNONE. – Norme in materia di reclutamento
e stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica
(575) MONTICONE e CASTELLANI. – Norme sullo stato giuridico
degli insegnanti di religione cattolica
(659) MINARDO ed altri. – Norme in materia di stato giuridico
e di reclutamento dei docenti di religione cattolica
(811) COSTA. – Norme in materia di stato giuridico degli
insegnanti di religione cattolica
(1345) TONINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e
sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica
(1877) Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione
cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e
grado, approvato dalla Camera dei deputati
(1909) ACCIARINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico
e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 26
marzo scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE
– era iniziata la votazione degli emendamenti riferiti
all’articolo 3 del disegno di legge n. 1877, pubblicati
in allegato al resoconto della seduta stessa.

Per dichiarazione di voto sull’emendamento 3.2 prende la
parola la senatrice Vittoria FRANCO che annuncia il voto
favorevole. Sottolinea, in particolare, l’opportunità
di richiedere agli insegnanti di religione cattolica il
titolo di laurea, ciò che è, peraltro, in
linea con le recenti riforme che puntano ad una sempre più
elevata qualificazione professionale della docenza. Inoltre,
così facendo si rispetta il principio di uguaglianza
di condizioni con gli insegnanti delle altre discipline.

Interviene il senatore MONTICONE che, pur condividendo
in linea di principio l’opportunità di assumere in
ruolo insegnanti con adeguata preparazione professionale,
annuncia il proprio voto contrario sull’emendamento. In
particolare, distinguendo tra la fase di assunzione in ruolo
ed il momento eventuale del passaggio all’insegnamento di
altra disciplina, sottolinea che solo in quest’ultimo caso,
soprattutto in considerazione della delicatezza della situazione
attuale, si pone un’assoluta esigenza di richiedere il titolo
di laurea. Parallelamente, con riferimento ad una fase successiva
dell’articolato, si dice favorevole ad una maggiore qualificazione
delle prove di cultura generale.

Si passa alle votazioni.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 3.2, 3.3 e
3.4 risultano respinti.

Sull’emendamento 3.5 la senatrice ACCIARINI interviene
per dichiarazione di voto favorevole, ritenendo che gli
insegnanti con contratto a tempo determinato debbano essere
scelti dalla graduatoria degli idonei non vincitori di concorso.
Non accogliendo tale emendamento, si rischierebbe altrimenti
di lasciare all’applicazione di criteri discrezionali la
selezione di un elevato numero di docenti.

Posto ai voti, l’emendamento 3.5 è respinto.

La Commissione accoglie invece l’articolo 3 nel testo approvato
dalla Camera dei deputati.

Si passa all’esame dell’articolo 4 e degli emendamenti
ad esso riferiti, pubblicati in allegato al presente resoconto.

La senatrice ACCIARINI illustra gli emendamenti presentati,
volti a rendere applicabili le procedure di mobilità
vigenti, in coerenza con il vincolo rappresentato dall’idoneità
territoriale degli insegnanti di religione cattolica. Ella
ribadisce infatti la piena intenzione del Gruppo Democratici
di Sinistra – L’Ulivo di tutelare adeguatamente tale categoria
di lavoratori, nel rispetto peraltro del quadro dettato
dalla Costituzione e dal diritto del lavoro.
Nel richiamare l’attenzione della Commissione sull’ipotesi
in cui un docente con contratto a tempo indeterminato risulti
in esubero per contrazione di cattedre, ella chiede poi
al Governo se sia stata condotta un’indagine degli insegnanti
di religione cattolica sotto il profilo dei titoli di studio,
rammentando che potrebbero essere ancora in servizio coloro
i quali, pur non avendo né un diploma di laurea né
un diploma di scuola secondaria superiore, furono sanati
all’atto dell’Intesa purchè avessero cinque anni
di servizio.

Il senatore MONTICONE illustra gli emendamenti presentati,
soffermandosi in particolare sul 4.5, che esclude l’applicazione
delle procedure di mobilità professionale prima che
siano decorsi cinque anni dall’assunzione in ruolo. Si tratta,
a suo giudizio, di un meccanismo che allontana il sospetto
di un canale parallelo di reclutamento e consente un maggiore
equilibrio.

Sugli emendamenti all’articolo 4 il relatore BRIGONE esprime
parere contrario, ringraziando tuttavia l’opposizione per
il contributo costruttivo offerto.
Quanto all’emendamento 4.1, il parere è contrario
in quanto esso non riconosce la potestà dell’autorità
diocesana di revocare l’idoneità, mentre si tratta
di un istituto previsto da norme pattizie che non possono
essere derogate in questa sede.
L’emendamento 4.2 si propone analoga finalità e pertanto
il parere è contrario per gli stessi motivi.
Con riferimento al 4.3, egli ricorda che il disegno di legge
determina la consistenza organica degli insegnanti di religione
cattolica nella misura del 70 per cento non delle cattedre
bensì dei posti di insegnamento complessivamente
funzionanti. Ricorda poi che, ai sensi del secondo periodo
del comma 7 dell’articolo 3, il dirigente regionale attinge
dall’elenco dei docenti che hanno superato il concorso per
segnalare all’ordinario diocesano i nominativi necessari
per coprire i posti che si rendano eventualmente vacanti.

Invita infine il presentatore a ritirare gli emendamenti
4.4 e 4.5: il primo è infatti pleonastico, mentre
il secondo reintroduce un obbligo di permanenza nell’insegnamento
di cinque anni, già previsto nel testo approvato
nella scorsa legislatura, che rappresenta tuttavia una forma
di incentivazione del tutto anomala e fuorviante.

Il sottosegretario Valentina APREA esprime parere conforme
a quello del relatore, associandosi all’invito al ritiro
degli emendamenti 4.4 e 4.5. Quanto al 4.4, il testo già
prevede infatti che l’applicazione delle procedure di mobilità
professionale sia subordinato al possesso dei requisiti
previsti per l’insegnamento richiesto, fra cui non vi è
dubbio che sia compresa l’abilitazione. Quanto al 4.5, lo
ritiene un segnale errato nei confronti degli operatori,
atteso che il passaggio ad un diverso insegnamento non può
che essere un caso eccezionale. Qualora invece l’esperienza
dovesse dimostrare un ricorso innaturale alle procedure
di mobilità, sarà cura del Governo predisporre
un’adeguata modifica.

Si passa alle votazioni.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice
ACCIARINI, l’emendamento 4.1 è posto ai voti e respinto,
così come – con separata votazione – il 4.2.

La senatrice ACCIARINI dichiara il voto favorevole anche
sull’emendamento 4.3, stigmatizzando l’assoluta indefinitezza
del numero delle ore di cattedra, che certamente non tutela
i lavoratori. I religiosi che non hanno interesse ad un
orario di cattedra completo, di cui ha riferito il relatore
Brignone, sono infatti ormai assai rari; tutti gli altri
sono laici e pienamente interessati ad un maggior numero
di ore. Ampi margini di discrezionalità sulla decisione
relativa al numero di ore da attribuire risultano pertanto
assai inopportuni.

Posto ai voti, l’emendamento 4.3 viene respinto.

Il senatore MONTICONE, accedendo all’invito del relatore,
ritira l’emendamento 4.4. Mantiene invece il 4.5.

Sull’emendamento 4.5 il senatore CORTIANA dichiara il voto
favorevole, in ciò confermato dalle dichiarazioni
del sottosegretario Valentina Aprea. Qualora la preoccupazione
del Governo fosse infatti quella di non dare un segnale
errato agli operatori, la norma potrebbe essere opportunamente
inserita fra le disposizioni transitorie. Affermare invece
che il problema verrà affrontato solo quando si manifesterà
un massiccio ricorso alle procedure di mobilità,
rappresenta un atto di irresponsabilità che induce
ad esprimere un voto convintamente favorevole sull’emendamento.

Anche la senatrice ACCIARINI dichiara il suo voto favorevole
all’emendamento 4.5, ricordando che le ultime manovre finanziarie
hanno determinato forti battute d’arresto nel reclutamento
del personale docente della scuola e che norme siffatte
rischiano di costituire meccanismi alternativi al di là
delle reali intenzioni. Raccomanda pertanto l’approvazione
dell’emendamento, tanto più che il testo dovrà
comunque tornare alla Camera dei deputati per l’aggiornamento
della copertura finanziaria.

La senatrice SOLIANI riconosce che l’emendamento, imponendo
la permanenza per cinque anni nell’insegnamento, cambia
di prospettiva a fronte della revoca dell’idoneità
così come della possibilità di esubero. Si
tratta tuttavia di una proposta culturale e politica assai
forte nel senso della stabilità e della certezza,
che va valutata con favore.

Il senatore BEVILACQUA annuncia il proprio voto contrario,
convenendo tuttavia con l’esigenza di una riflessione più
approfondita.

Posto ai voti, l’emendamento 4.5 viene respinto.

Per dichiarazione di voto contrario sull’articolo 4 nel
suo complesso, prende la parola la senatrice ACCIARINI,
la quale coglie l’occasione per ribadire il carattere atipico
dei docenti di religione cattolica a tempo indeterminato.
Sottolinea infatti che, nelle relative procedure di reclutamento,
i cittadini italiani non sono in condizioni di eguaglianza
fra loro – come dovrebbe essere per l’accesso a qualunque
posto pubblico – bensì sono soggetti alla valutazione
di un’autorità esterna. Così come è
atipico che un contratto statale a tempo indeterminato si
possa rescindere per motivi diversi da quelli di carattere
generale e, segnatamente, per motivi di carattere ideologico.
Su tale situazione del tutto anomala si innestano peraltro
le procedure di mobilità verso altri insegnamenti
ed in ciò ella ravvisa il profilo di maggiore criticità
dell’articolo.

La Commissione accoglie infine l’articolo 4 nel testo approvato
dalla Camera dei deputati.

Si passa all’esame dell’articolo 5 e degli emendamenti
ad esso riferiti, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il senatore MONTICONE illustra l’emendamento 5.14 che solo
apparentemente può a suo avviso essere giudicato
lassista. Esso prevede infatti che i quattro anni di servizio
richiesti per l’accesso al primo concorso possano essere
stati anche non continuativi. Si tratta tuttavia di una
scelta compiuta nell’interesse di ottimi insegnanti che,
per motivi indipendenti dalla loro volontà, sono
stati destinati dall’autorità ecclesiastica a compiti
di insegnamento in misura alternata rispetto ad altro tipo
di attività.

La senatrice SOLIANI illustra l’emendamento 5.5, sottoscritto
da tutti i rappresentati dell’opposizione. A giudizio dell’Ulivo,
il comma 2 dell’articolo 5 è infatti troppo scarno,
laddove anche il primo concorso dovrebbe invece mirare ad
una professionalità più accentuata. Analogo
orientamento ha del resto espresso la Commissione affari
costituzionali, nel parere reso sul testo approvato dalla
Camera dei deputati. L’emendamento sollecita quindi un accertamento
sulla cultura generale del candidato fin dal primo concorso,
in coerenza peraltro con il profilo culturale e non catechistico
dell’insegnamento.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO
DI LEGGE N. 1877

 

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