SENATO DELLA REPUBBLICA
ISTRUZIONE (7a)
MERCOLEDI’ 2 APRILE 2003
188a Seduta
Presidenza del Presidente
ASCIUTTI
Intervengono i sottosegretari di Stato per l’istruzione,
l’università e la ricerca Valentina Aprea e per i
beni e le attività culturali Pescante.
La seduta inizia alle ore 14,40.
IN SEDE REFERENTE
(202) EUFEMI ed altri. – Norme sullo stato giuridico
e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica
(259) BASTIANONI. – Norme in materia di stato giuridico
e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica
(554) BEVILACQUA ed altri. – Norme sullo stato giuridico
degli insegnanti di religione cattolica
(560) SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato
giuridico e di reclutamento degli insegnanti di religione
cattolica
(564) BRIGNONE. – Norme in materia di reclutamento
e stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica
(575) MONTICONE e CASTELLANI. – Norme sullo stato giuridico
degli insegnanti di religione cattolica
(659) MINARDO ed altri. – Norme in materia di stato giuridico
e di reclutamento dei docenti di religione cattolica
(811) COSTA. – Norme in materia di stato giuridico degli
insegnanti di religione cattolica
(1345) TONINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e
sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica
(1877) Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione
cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e
grado, approvato dalla Camera dei deputati.
(1909) ACCIARINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico
e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica
(Seguito e conclusione dell’esame congiunto)
Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri,
nel corso della quale – ricorda il presidente ASCIUTTI
– era iniziata l’illustrazione degli emendamenti all’articolo
5 del disegno di legge n. 1877.
Ha preliminarmente la parola il senatore TESSITORE, il
quale intende rispondere alle osservazioni rese dal sottosegretario
Aprea nella seduta del 26 marzo scorso. In quella occasione,
egli aveva infatti dichiarato il suo voto favorevole sull’emendamento
3.2, che imponeva il requisito della laurea per la partecipazione
degli insegnanti di religione cattolica alle procedure concorsuali,
motivandolo con la circostanza che i titoli rilasciati dalle
facoltà teologiche sono equiparati a quelli rilasciati
dagli atenei italiani, benchè alle facoltà
teologiche si acceda con titoli diversi dal diploma di scuola
secondaria superiore. Tale dichiarazione di voto è
stata tuttavia giudicata singolare dal sottosegretario Aprea,
che ha ricordato come l’equiparazione dei titoli di studio
presupponga una valutazione sull’efficacia culturale del
percorso seguito ma non può evidentemente spingersi
ad imporre l’identità delle condizioni di accesso.
Al riguardo, egli osserva peraltro che il riconoscimento
delle lauree teologiche avviene anche in assenza di titoli
di studio analoghi a quelli richiesti per conseguire una
laurea italiana; per contro, il riconoscimento dei diplomi
rilasciati da università di altri Stati esteri presuppone
l’accertamento di un percorso analogo a quello italiano.
A suo avviso la singolarità attiene dunque assai
più a tale curioso meccanismo che alla sua proposta
di richiedere il diploma di laurea agli insegnanti di religione
cattolica.
Prosegue quindi l’illustrazione degli emendamenti riferiti
all’articolo 5, pubblicati in allegato al presente resoconto.
La senatrice ACCIARINI illustra gli emendamenti presentati,
soffermandosi sul 5.8, interamente soppressivo dell’articolo.
L’articolo 5, prevedendo una fase transitoria in cui accederanno
al primo concorso gli insegnanti di religione cattolica
che abbiano prestato continuamente servizio per almeno quattro
anni nel corso degli ultimi dieci anche se per un orario
inferiore a quello d’obbligo, rappresenta infatti a suo
giudizio un elemento di particolare criticità: non
solo esso non determina alcuna consistenza dei posti che
saranno messi a concorso, ma non richiama neanche, ai fini
delle prove concorsuali, il disposto dell’articolo 400,
comma 6, del Testo unico sulla scuola che invece è
opportunamente richiamato nella fase a regime, sia pure
unitamente ad una sintesi alquanto riduttiva dei suoi contenuti.
Tale scelta determina un’evidente discriminazione ed ella
invita pertanto il Governo a motivarla nel dettaglio.
Quanto all’emendamento 5.9, si tratta ancora una volta del
tentativo di ricondurre le procedure di immissione in ruolo
nell’ambito dell’ordinamento vigente. A tal fine, si prevede
la compilazione di una graduatoria, anziché di un
mero elenco, approvata dal dirigente regionale competente.
Dando per illustrato il 5.10, si sofferma infine sul 5.13
volto ad attribuire precedenza ai vincitori di concorso
non titolari di contratto a tempo indeterminato ai fini
del conferimento dei contratti a tempo determinato.
La senatrice Vittoria FRANCO dà per illustrati gli
emendamenti 5.11 e 5.12.
Il relatore BRIGNONE dà per illustrato l’emendamento
5.100, presentato in ossequio ad una condizione posta dalla
Commissione bilancio. Manifesta indi un orientamento contrario
su tutti gli altri emendamenti presentati all’articolo 5.
In particolare, invita i presentatori a ritirare gli emendamenti
5.1, 5.16, 5.3, 5.14, 5.17, 5.2, 5.11, 5.4, 5.5, 5.6 e 5.7.
Quanto al 5.8, interamente soppressivo dell’articolo, il
parere è evidentemente contrario, in quanto cancella
una parte essenziale del testo.
Sul 5.9, invece, il parere è contrario dal momento
che la graduatoria si riferirebbe solo a prove accessorie
mentre il giudizio di merito resterebbe comunque affidato,
sulla base di norme pattizie, all’autorità diocesana.
Con riferimento all’emendamento 5.10 (peraltro identico
al 5.15), egli osserva che gli insegnanti di religione cattolica
potrebbero anche avere una preparazione di carattere tecnico.
La loro immissione in ruolo prevede infatti una valutazione
disciplinare, a cura dell’autorità diocesana, nonché
una competenza specifica sull’ordinamento scolastico, accertata
attraverso il concorso. Ogni altra previsione è,
a suo avviso, superflua ed in tal senso esprime parere contrario
sui suddetti emendamenti.
Il parere sul 5.12 è contrario per le stesse motivazioni
già espresse con riferimento all’emendamento 5.9.
Anche sull’emendamento 5.13, valgono motivazioni già
espresse in precedenza.
Il sottosegretario Valentina APREA esprime parere conforme
a quello del relatore, raccomandando l’approvazione dell’emendamento
5.100.
Si passa alle votazioni.
Per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 5.8,
prende la parola la senatrice ACCIARINI, la quale manifesta
stupore per la mancanza di attenzione dimostrata dal Governo
e dalla sua maggioranza su tematiche di così grande
rilievo. Ribadisce quindi che lo sforzo dell’opposizione
è stato quello di offrire agli insegnanti di religione
cattolica la massima tutela consentita dall’ordinamento,
riconducendo le relative procedure di assunzione in ruolo
al più generale quadro normativo vigente per il personale
della scuola. Il testo che la maggioranza si accinge a varare,
che – per la fase transitoria – non richiama neanche le
prove concorsuali previste dall’articolo 400, comma 6, del
Testo unico sulla scuola, rischia invece di precostituire
un canale di reclutamento atipico che l’opposizione non
si sente di condividere in alcun modo.
Posto ai voti, l’emendamento 5.8 viene respinto.
Gli emendamenti 5.1, 5.16 e 5.3 vengono dichiarati decaduti
per l’assenza dei proponenti.
Il senatore D’ANDREA fa proprio l’emendamento 5.14 e insiste
per la sua votazione.
Posto ai voti, l’emendamento 5.14 viene respinto.
Per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 5.9,
prende la parola la senatrice ACCIARINI, la quale critica
la scelta di introdurre nell’ordinamento una figura giuridica
ibrida quale un "elenco" dei vincitori di concorso.
Si tratta, del resto, di una preoccupazione diffusa anche
nella maggioranza, che ha difatti suggerito di rendere detto
elenco quanto meno "graduato". Si tratta comunque
di un atto dalla natura giuridica non definita, che stravolge
ancora una volta il quadro generale dell’ordinamento. Quanto
alle considerazioni del relatore sulla difficoltà
di stilare una graduatoria relativa a prove accessorie,
osserva che anche in questo caso si tratta di una anomalia
senza precedenti nell’ordinamento.
Conclude ribadendo il convinto voto favorevole del Gruppo
Democratici di Sinistra – L’Ulivo.
Posto ai voti, l’emendamento 5.9 viene respinto.
Gli emendamenti 5.17 e 5.2 vengono dichiarati decaduti
per l’assenza dei proponenti.
La senatrice Vittoria FRANCO dichiara il voto favorevole
del Gruppo Democratici di Sinistra – L’Ulivo sull’emendamento
5.10, del resto identico al successivo 5.15. L’insegnamento
della religione cattolica non affronta infatti solo tematiche
strettamente religiose, ma investe spesso – anche e
soprattutto su sollecitazione degli studenti – tematiche
di grande rilievo ed attualità sociale. Prevedere
quindi un accertamento della preparazione dei candidati
nel campo delle scienze sociali, filosofiche e storiche
va nel senso di garantire la qualità dell’insegnamento,
così come il rapporto tra docenti e studenti.
Posto ai voti, l’emendamento 5.10 (identico al 5.15) viene
respinto, così come – con separata votazione
– il 5.11.
Gli emendamenti 5.4, 5.5 e 5.6 vengono dichiarati decaduti
per l’assenza dei proponenti.
Per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 5.12,
prende la parola la senatrice ACCIARINI, la quale ribadisce
l’esigenza di concludere i concorsi con la redazione di
una graduatoria a carattere permanente per la copertura
dei contratti sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.
Non utilizzare la graduatoria per i contratti a tempo determinato
rischia infatti di accrescere il sospetto che si intenda
gestirli in modo del tutto discrezionale, con il risultato
di aumentare anziché contenere l’area del precariato.
Posto ai voti, l’emendamento 5.12 viene respinto, così
come – con separata votazione – il 5.13.
Sull’emendamento 5.100, la senatrice ACCIARINI dichiara
il proprio voto contrario. A parte lo slittamento del triennio
di riferimento, ritiene infatti che la cifra ivi indicata
sia del tutto arbitraria, a fronte di una assoluta indeterminatezza
dei posti da mettere a concorso.
Posto ai voti, l’emendamento 5.100 è approvato,
con conseguente preclusione dell’emendamento 5.7.
Concluso l’esame degli emendamenti riferiti all’articolo
5, per dichiarazione di voto contrario sull’articolo nel
suo complesso, prende la parola la senatrice ACCIARINI,
la quale ne sottolinea i profili di maggiore criticità.
Ricorda infatti che solo a partire dall’anno scolastico
1985-1986 agli insegnanti di religione cattolica è
stato richiesto un diploma di scuola secondaria superiore.
Parallelamente all’Intesa, fu infatti approvata una norma
che sanava i docenti allora in servizio anche se sprovvisti
di titolo di studio di scuola secondaria superiore, purché
fossero in carica da almeno cinque anni. Nel rinnovare pertanto
la richiesta di dati analitici sui titoli di studio dei
docenti, lamenta la scarsa attenzione dedicata all’accertamento
della loro preparazione culturale, anche in considerazione
dei delicati profili illustrati dalla senatrice Vittoria
Franco.
La Commissione approva quindi l’articolo 5 nel suo complesso,
come emendato.
Si passa all’esame dell’articolo 6 e degli emendamenti
ad esso riferiti.
La senatrice ACCIARINI illustra l’emendamento 6.1 soppressivo
dell’intero articolo. Ritiene, in particolare, che gli oneri
finanziari siano stati valutati in maniera non corretta
senza basarsi su dati oggettivi. Ritiene, piuttosto, che
l’onere sia più elevato ed in tal senso l’emendamento
1.1 dell’opposizione, peraltro respinto, prevedeva uno stanziamento
addirittura doppio. Sottolinea, quindi, che i costi stimati
sono di gran lunga inferiori rispetto a quelli reali. Dà
altresì per illustrato il 6.2.
Il relatore BRIGNONE dà per illustrati gli emendamenti
6.100 e 6.101, presentati in ossequio al parere della Commissione
bilancio. Osserva poi che le cifre previste nel disegno
di legge derivano da precisi calcoli che si basano sui medesimi
criteri individuati durante la scorsa legislatura e su dati
reali in possesso del Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca. L’onere finanziario previsto, in particolare,
tiene conto del progresso economico dei docenti di religione
cattolica che, pur non essendo di ruolo, hanno maturato
una loro progressione di carriera.
Esprime pertanto parere contrario sull’emendamento 6.1,
osservando che il 6.2 è sostanzialmente assorbito
dal 6.100.
Il sottosegretario Valentina APREA esprime parere conforme
a quello del relatore.
Si passa alle votazioni.
La senatrice ACCIARINI dichiara voto favorevole sull’emendamento
6.1. Sottolinea inoltre come il testo del disegno di legge
non risolva il problema della precarietà dei docenti
di religione cattolica, alcuni dei quali potrebbero non
essere in possesso dei requisiti per la mobilità
professionale in caso di revoca dell’idoneità da
parte dell’ordinario diocesano. Meglio sarebbe stato dunque
applicare in via generalizzata il contratto collettivo nazionale.
Ella coglie altresì l’occasione per lamentare la
mancata indicazione di una data a cui riferire i posti di
insegnamento complessivamente funzionanti ai fini del calcolo
del 70 per cento.
Posto ai voti l’emendamento 6.1 è respinto.
La Commissione approva invece l’emendamento 6.100 e pertanto
l’emendamento 6.2 è dichiarato precluso.
L’emendamento 6.101 viene approvato.
La Commissione approva infine l’articolo 6, come emendato.
Il PRESIDENTE avverte che si passerà all’esame dei
seguenti ordini del giorno, precedentemente accantonati:
0/1877/7/6
BRIGNONE
"Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1877, recante norme
sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica
degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado,
premesso che:
– l’articolo 5, comma 1, prevede in sede di prima applicazione,
ossia in occasione della prima prova selettiva riservata
agli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato
servizio "per almeno quattro anni nel corso degli ultimi
dieci anni", un concorso per titoli ed esami;
– nel medesimo articolo non è esplicitato il carattere
permanente dell’elenco graduato derivante dalla prima prova
concorsuale;
– non viene inoltre prevista per i vincitori della prima
prova selettiva – che non si collocheranno in posizione
utile per la copertura del 70 per cento delle cattedre da
assegnare con contratto a tempo indeterminato – la precedenza
per il conferimento degli incarichi di cui al comma 10 dell’articolo
3;
impegna il Governo
a) a verificare la possibilità di organizzare un
corso finalizzato alla preparazione dei candidati alla prima
prova selettiva su argomenti attinenti il programma d’esame;
b) a considerare le problematiche esposte in premessa al
fine di assicurare, attraverso specifiche iniziative legislative,
d’intesa con le autorità ecclesiastiche ed in coerenza
con la vigente normativa concordataria, una maggiore stabilità
e garanzia di occupazione a coloro che, inclusi negli elenchi,
non abbiano conseguito l’assunzione a tempo indeterminato
o determinato."
0/1877/7/1
MINARDO
"Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1877, recante norme
sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica
degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado,
premesso che:
· l’articolo 5, comma l, del disegno di legge in
esame prevede in sede di prima applicazione – ossia in occasione
della prima prova selettiva riservata agli insegnanti di
religione cattolica che abbiano prestato servizio "per
almeno quattro anni nel corso degli ultimi dieci anni"
– un concorso per titoli ed esami;
· nel medesimo articolo non è esplicitato
il carattere permanente dell’elenco graduato derivante dalla
prima prova concorsuale;
· sempre nel medesimo articolo non è prevista
per i vincitori della prima prova selettiva – che non si
collocheranno in posizione utile per la copertura del 70
per cento delle cattedre da assegnare con contratto a tempo
indeteminato – la precedenza per il conferimento degli incarichi
di cui al comma 10 dell’articolo 3;
· l’articolo 3, comma 10, non precisa la possibilità
– per tutti i posti non coperti con contratto di lavoro
a tempo indeterminato – di stipulare contratti di lavoro
a tempo determinato anche con un orario inferiore a quello
previsto per l’orario cattedra,
impegna il Governo ad affrontare, nell’ambito dei decreti
legislativi di cui all’articolo 1 del disegno di legge recante
"Norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale" (A.S. n. 1306-B, già A.C. n.
3387), le importanti problematiche esposte in premessa attraverso:
la predisposizione, in sede di prima applicazione della
presente legge, di un corso svolto dalla stessa commissione
esaminatrice finalizzato all’approfondimento degli argomenti
costituenti l’oggetto dell’esame;
l’istituzione di un elenco graduato permanente ad esaurimento
in modo da salvaguardare i docenti di religione precari,
i quali – pur avendo superato il primo concorso riservato
– non hanno ancora raggiunto la stabilizzazione;
la specificazione che gli insegnanti che superano i concorsi
che saranno banditi successivamente al primo, saranno inclusi
in un elenco graduato aggiuntivo, cosi come avviene con
la divisione in tre fasce delle graduatorie provinciali
permanenti;
la puntualizzazione
· del diritto alla precedenza nell’assegnazione degli
incarichi per i docenti di religione vincitori della prima
prova concorsuale e non collocati in posizione utile per
la copertura del 70 per cento delle cattedre;
· della possibilità di assegnare i posti ricadenti
nel 30 per cento con un orario inferiore a quello previsto
per l’orario cattedra".
0/1877/7/3
BASILE
"Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1877, recante norme
sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica
degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado,
premesso che:
· l’articolo 5, comma 1, prevede in sede di prima
applicazione – ossia in occasione della prima prova
selettiva riservata agli insegnanti di religione cattolica
che abbiano prestato servizio "per almeno quattro anni
nel corso degli ultimi dieci anni" – un concorso
per titoli ed esami;
· nel medesimo articolo non è esplicitato
il carattere permanente dell’elenco graduato derivante dalla
prima prova concorsuale;
· sempre nel medesimo articolo non è prevista
per i vincitori della prima prova selettiva – che non
si collocheranno in posizione utile per la copertura del
70 per cento delle cattedre da assegnare con contratto a
tempo indeterminato – la precedenza per il conferimento
degli incarichi di cui al comma 10 dell’articolo 3;
· l’articolo 3, comma 10, non precisa la possibilità
– per tutti i posti non coperti con contratto di lavoro
a tempo indeterminato – di stipulare contratti di lavoro
a tempo determinato anche con un orario inferiore a quello
previsto per l’orario cattedra;
impegna il Governo ad affrontare, nell’ambito dei decreti
legislativi di cui all’articolo 1 del disegno di legge recante
"Norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale" (A.S. n. 1306-B, già A.C. n.
3387), le importanti problematiche esposte in premessa attraverso:
· la predisposizione, in sede di prima applicazione
della presente legge, di un corso svolto dalla stessa commissione
esaminatrice finalizzato all’approfondimento degli argomenti
costituenti l’oggetto dell’esame;
· l’istituzione di un elenco graduato permanente
ad esaurimento in modo da salvaguardare i docenti di religione
precari, i quali – pur avendo superato il primo concorso
riservato – non hanno ancora raggiunto la stabilizzazione;
· la specificazione che gli insegnamenti che superano
i concorsi che saranno banditi successivamente al primo,
saranno inclusi in un elenco graduato aggiuntivo, così
come avviene con la divisione in tre fasce delle graduatorie
provinciali permanenti;
· la puntualizzazione:
1. del diritto alla precedenza nell’assegnazione degli incarichi
per i docenti di religione vincitori della prima prova concorsuale
e non collocati in posizione utile per la copertura del
70 per cento delle cattedre;
2. della possibilità di assegnare i posti ricadenti
nel 30 per cento con un orario inferiore a quello previsto
per l’orario della cattedra".
0/1877/7/2
BERGAMO, GABURRO
"Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1877, recante norme
sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica
degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado,
premesso che:
· il disegno di legge non dà la giusta considerazione
alla "stabilizzazione" di molti docenti di religione,
cioè alla continuità nell’insegnamento derivante
dagli incarichi annuali, e non dà supplenze temporanee;
· dall’articolo 5 comma 1 si evince che per far maturare
il requisito dei quattro anni di servizio sono sufficienti
supplenze che, sommate insieme, raggiungano 180 giorni di
insegnamento nell’arco dell’anno (requisito sufficiente
per partecipare alla prima sessione d’esame);
· la "stabilizzazione" ha comportato, solo
per i docenti che sono in questa posizione e non per i supplenti,
il riconoscimento della progressione di carriera, con la
conseguente equiparazione al ruolo nel trattamento economico
e quindi un inquadramento preciso per lo Stato;
· la certezza della "stabilizzazione" ha
garantito all’istituzione scolastica continuità nei
progetti che vedono anche nei docenti di religione validissimi
referenti o collaboratori,
impegna il Governo, in sede di emanazione del decreto ministeriale
che bandirà il concorso, a dare giusto riconoscimento
ai docenti di religione "stabilizzati" prevedendo
che:
· la prima sessione riservata d’esami per l’accesso
al ruolo consista nella frequenza di un corso abilitante
all’insegnamento, alla fine del quale si accertino le competenze
(definite dall’articolo 5, comma 2) con la discussione orale
di un elaborato personale del candidato (in analogia con
quanto previsto dalla legge n. 124 del 1999);
· sia data una valutazione "pesante" ai
servizi prestati (intendendo per servizi tutti gli anni
di insegnamento con incarico annuale), attribuendo ad ogni
anno un punteggio significativo;
· al punteggio conseguito nella prova orale sia possibile
sommare il punteggio dei servizi prestati".
0/1877/7/4
MINARDO
"Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1877, recante norme
sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica
degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado,
considerato che l’articolo 5, comma 1, riserva il primo
concorso per titoli ed esami agli insegnanti di religione
cattolica che abbiano prestato continuativamente servizio
per almeno quattro anni nel corso degli ultimi dieci
impegna il Governo ad interpretare la predetta disposizione
intendendo per ‘anno’ quello in cui l’insegnante abbia prestato
servizio per almeno 150 giorni".
0/1877/7/5
MINARDO
"Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1877, recante norme
sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica
degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado,
considerato che l’articolo 5, comma 1, riserva il primo
concorso per titoli ed esami agli insegnanti di religione
cattolica che abbiano prestato servizio per un orario complessivamente
non inferiore alla metà di quello d’obbligo
impegna il Governo ad interpretare la predetta disposizione
intendendo per ‘metà dell’orario d’obbligo’ un numero
di ori settimanali non inferiore a cinque".
Il senatore BERGAMO illustra l’ordine del giorno n. 2,
invitando il Governo a tenerne nel debito conto i contenuti.
Il relatore BRIGNONE dà per illustrato l’ordine
del giorno n. 6, da lui presentato raccogliendo spunti contenuti
anche in altre proposte. Quanto agli altri ordini del giorno,
sostiene che ve ne siano alcuni che contengono richieste
non accettabili sotto il profilo tecnico come la proposta
di predisporre un corso per gli insegnanti di religione
cattolica da parte della stessa commissione esaminatrice
finalizzato all’approfondimento degli argomenti costituenti
oggetto dell’esame. Piuttosto, quanto a questo ultimo aspetto,
ritiene appropriato limitarsi a prevedere che il Governo
verifichi la possibilità di organizzare un corso
finalizzato alla preparazione dei candidati alla prova selettiva.
Invita conclusivamente i presentatori a ritirare gli ordini
del giorno rispettivamente presentati.
Il sottosegretario Valentina APREA accoglie l’ordine del
giorno n. 6 mentre dichiara di non accogliere gli altri.
Il relatore BRIGNONE non insiste per la votazione dell’ordine
del giorno n. 6, nel quale il presidente ASCIUTTI dichiara
assorbiti gli ordini del giorno n. 1, 3 e 2.
Gli ordini del giorno nn. 4 e 5 vengono dichiarati decaduti
per l’assenza del proponente.
Si passa alle votazioni sul mandato al relatore a riferire
in Aula in senso favorevole al disegno di legge.
La senatrice ACCIARINI dichiara voto contrario. Ritiene
importante richiamare i principi costituzionali sul rapporto
Stato-Chiesa cattolica, ricordando che, pur non collocandosi
in una dimensione di separazione ostile, tuttavia non si
identifica neanche in un approccio neo confessionale. Piuttosto,
dalla Costituzione è desumibile una dimensione comunitaria
che, pur prevedendo una disciplina speciale per la religione
cattolica, è compatibile con il riconoscimento di
una pluralità di confessioni religiose non cattoliche,
che in molti casi presentano profonde radici storiche. In
questa prospettiva segnala che i principi di tendenziale
eguaglianza tra le confessioni religiose non debbano essere
affievoliti mediante l’adozione di norme che vanno ben oltre
gli accordi concordatari.
Sottolinea indi come la disciplina dell’assunzione e del
recesso del rapporto di lavoro degli insegnanti di religione
cattolica sia del tutto atipica rispetto alla disciplina
generale in tema di rapporto di lavoro pubblico. Evidenzia,
in particolare, che in presenza della revoca dell’idoneità
(la cui disciplina è interamente demandata al diritto
canonico) e nell’ipotesi che il docente non abbia i titoli
adeguati per transitare in un’altra disciplina, si ha la
risoluzione del rapporto di lavoro. In particolare la senatrice
richiama l’attenzione sulle conseguenze negative che deriverebbero
se il recesso avvenisse nel corso dell’anno scolastico.
Conclude sostenendo che quantunque il disegno di legge presenti
elementi di dubbia compatibilità con taluni principi
costituzionali, tuttavia se la maggioranza avesse preso
in considerazione gli emendamenti proposti dall’opposizione
(ed in particolare il requisito della laurea, l’obbligo
di permanenza nell’insegnamento per almeno cinque anni e
le modifiche delle caratteristiche concorsuali), si sarebbe
potuta sensibilmente migliorare la disciplina in esame.
Segnala, infine, la preoccupazione di molti insegnanti per
il rischio che si venga a creare un accesso privilegiato
all’insegnamento.
Il senatore CORTIANA ricorda come nella scorsa legislatura
le Camere siano riuscite ad approvare una legge di elevato
spessore come quella sulla parità che, offrendo maggiori
garanzie alle scuole private (di cui quelle cattoliche costituiscono
la maggioranza), testimoniava il chiaro intento di evitare
un’impostazione ideologica preconcetta.
Questo disegno di legge, invece, si caratterizza per la
mancanza di rispetto per la dimensione multiculturale e
multireligiosa propria della società italiana.
Ritiene, piuttosto, che si sarebbe dovuto introdurre l’insegnamento
della storia delle religioni.
Sottolinea altresì che la scelta di una modalità
alternativa di reclutamento sarà con ogni probabilità
fonte di tensioni tra gli insegnanti e che, peraltro, poco
si concilia con la politica di rigore finanziario adottata
dal Governo nei confronti della scuola.
In considerazione del rifiuto della maggioranza di prendere
in esame le proposte emendative dell’opposizione, annuncia
quindi il suo voto contrario ed un atteggiamento di dura
opposizione in Aula.
Il senatore BETTA esprime invece voto favorevole. Osserva
che con questo provvedimento, che pur potrebbe essere migliorato,
si realizza finalmente la stabilizzazione degli insegnanti
di religione cattolica, secondo un apprezzabile compromesso
fra ordinamento nazionale e norme concordatarie.
Il senatore FAVARO dichiara il voto favorevole del Gruppo
Forza Italia, rilevando che il disegno di legge risponde
ad un’esigenza molto sentita dagli insegnanti di religione
cattolica, il cui stato di precarietà viene finalmente
ad avere termine.
Quanto alle osservazioni critiche sulla rimessione dell’idoneità
all’autorità diocesana, ricorda che si tratta di
istituto derivante da norme pattizie, mentre per la mobilità
verso altri insegnamenti è correttamente previsto
un più significativo accertamento da parte dello
Stato.
Si tratta dunque di un testo sufficientemente equilibrato,
che rispetta sia l’Intesa del 1985 che i diritti dei lavoratori
e che, lungi dall’avviare l’involuzione da taluni paventata,
non innova sensibilmente l’ordinamento se non per la parte
in cui offre maggiore stabilità ad una determinata
categoria di docenti.
Il senatore D’ANDREA, a nome del Gruppo Margherita –
DL – L’Ulivo, si riserva di esprimersi più compiutamente
in Aula, una volta esaurito l’esame degli emendamenti. Nella
fase attuale, dichiara pertanto che non parteciperà
alla votazione, tanto più che il confronto parlamentare
non ha finora dimostrato una significativa disponibilità
del Governo e della sua maggioranza a ridurre l’asprezza
dell’impatto di alcune norme. In particolare, sottolinea
come sarebbe stato opportuno contestualizzare il provvedimento
con disposizioni relative all’immissione in ruolo degli
altri docenti, evitando di accentuare la rivalità
fra diverse forme di precariato.
Deplora infine che il Governo abbia evitato di affrontare
alcune questioni chiave sollevate dall’opposizione, fra
cui il confronto con le altre confessioni religiose e il
rapporto con i docenti delle altre discipline, che rischiano
di sentirsi se non minacciati quanto meno messi in discussione
dall’immissione in ruolo degli insegnanti di religione cattolica,
attesa la prevista possibilità di accesso alla mobilità
professionale.
Si augura quindi di registrare in Aula qualche segnale positivo
in questo senso, affinché il Gruppo Margherita –
DL – L’Ulivo possa definire più compiutamente
la propria posizione.
Il senatore DELOGU dichiara infine il voto favorevole del
Gruppo Alleanza Nazionale, esprimendo un giudizio complessivamente
favorevole al testo, che corrisponde alle lunghe attese
degli operatori del settore.
La Commissione conferisce infine mandato al relatore Brignone
a riferire favorevolmente in Aula sul disegno di legge n.
1877, con le modifiche apportate, proponendo l’assorbimento
in esso degli altri disegni di legge in titolo.
Il sottosegretario Valentina APREA ringrazia la Commissione
tutta per l’impegno profuso nell’esame del provvedimento.
IN SEDE DELIBERANTE
Omissis
EMENDAMENTI AL DISEGNO
DI LEGGE N. 1877
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