SENATO DELLA REPUBBLICA
—————— XIV LEGISLATURA ——————
404a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO
GIOVEDÌ 29 MAGGIO 2003
(Antimeridiana)
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Presidenza del vice presidente CALDEROLI
Omissis
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in attesa del senatore
Pastore, relatore sul disegno di legge 776-B-bis, dispongo
l’inversione dell’ordine del giorno, nel senso
di passare alla discussione dei disegni di legge nn. 1877,
già approvato dalla Camera dei deputati, 202, 259,
554, 560, 564, 575, 659, 811, 1345 e 1909, iscritti al successivo
punto dell’ordine del giorno.
Discussione dei disegni di legge:
(1877) Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di
religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni
ordine e grado (Approvato dalla Camera dei deputati)
(202) EUFEMI ed altri. – Norme sullo stato giuridico
e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica
(259) BASTIANONI. – Norme in materia di stato giuridico
e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica
(554) BEVILACQUA ed altri. – Norme sullo stato giuridico
degli insegnanti di religione cattolica
(560) SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato
giuridico e di reclutamento degli insegnanti di religione
cattolica
(564) BRIGNONE. – Norme in materia di reclutamento
e stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica
(575) MONTICONE e CASTELLANI. – Norme sullo stato
giuridico degli insegnanti di religione cattolica (659)
MINARDO ed altri. – Norme in materia di stato giuridico
e di reclutamento dei docenti di religione cattolica
(811) COSTA. – Norme in materia di stato giuridico
degli insegnanti di religione cattolica
(1345) TONINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico
e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica
(1909) ACCIARINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico
e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione dei
disegni di legge nn. 1877, già approvato dalla Camera
dei deputati, 202, 259, 554, 560, 564, 575, 659, 811, 1345
e 1909.
La relazione è stata già stampata e distribuita.
Chiedo al relatore se intende integrarla.
BRIGNONE, relatore. Signor Presidente, onorevoli senatori,
nella mia relazione scritta ho già esposto ampiamente
le premesse e le ragioni del presente disegno di legge.
Non ritengo perciò necessario ripeterle né
richiamare gli intenti contenuti nell’Accordo di revisione
del Concordato lateranense e nel Protocollo addizionale,
né illustrare ulteriormente il contenuto degli articoli,
considerato anche che siamo giunti in sostanza all’atto
conclusivo di un iter parlamentare che si è dipanato
nel corso di due legislature e che si è avvalso di
un ampio dibattito e di una pluralità di proposte
di iniziativa parlamentare, la maggior parte delle quali
sostanzialmente simili.
Nella XIII legislatura, nella quale fui relatore di analogo
disegno di legge in Senato, nella XIV legislatura alla Camera,
dalla quale giunge questo provvedimento, e nella 7a Commissione
del Senato, sono già state date risposte esaurienti
anche su questioni collaterali sollevate da alcuni colleghi.
Tali questioni peraltro furono affrontate in sede più
appropriata nell’affare assegnato nella precedente
legislatura, ai sensi dell’articolo 50, comma 2 del
Regolamento del Senato, alla 7a Commissione; affare che
riguardava la politica del Governo in ordine all’insegnamento
della religione cattolica previsto dal Concordato tra l’Italia
e la Santa Sede.
Ritengo però di dover aggiungere alcune brevi postille
e riflessioni per dimostrare che questo provvedimento si
colloca nel solco di una continuità storica della
politica religiosa del nostro Paese dagli anni del referendum
abrogativo del divorzio del 1964 ad oggi, cioè da
quando si passò da una dimensione di sostanziale
restauro conservativo del Concordato alla legge del 1985
sugli enti e i beni ecclesiastici e alle parallele intese
con altre religioni.
Certamente gli esiti del Concilio ecumenico Vaticano II,
la secolarizzazione della società e la crescente
presenza di immigrati di diverse provenienze nazionali e
religiose hanno richiesto da una parte la formalizzazione
e l’attribuzione di competenze specifiche in ordine
a tutte le questioni religiose e, dall’altra, il rinnovamento
dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole
di ogni ordine e grado, di cui ancora oggi si avvale la
stragrande maggioranza della popolazione scolastica, a testimonianza
di una scelta da parte di studenti e famiglie che rimane
comunque stabile ed immutata.
Al rinnovamento, tuttora in atto, dell’insegnamento
religioso manca però il supporto dell’effettiva
stabilizzazione e dignità dei suoi docenti, ormai
in gran parte laici, i quali, pur senza potere di voto disciplinare,
recano spesso un apporto consistente per quanto concerne
profili ed aspetti della personalità complessiva
dell’alunno e rappresentano un solido punto di riferimento
nelle istituzioni scolastiche, ora rinnovate, concorrendo
a realizzare un’offerta formativa più completa
e radicata nella storia e nella cultura del nostro Paese,
che deve al cattolicesimo una parte notevole della propria
identità.
Ebbene, voglio rammentare brevemente alcuni obiettivi disciplinari
dell’insegnamento religioso: favorire lo sviluppo della
personalità degli alunni nella dimensione religiosa,
promuovendo la riflessione sul loro patrimonio di esperienze
e contribuendo a dare specifica risposta al bisogno di significato
di cui essi sono portatori; introdurre alla conoscenza delle
fonti, delle testimonianze e delle espressioni storico-culturali
del cattolicesimo; avviare l’alunno alle problematiche
religiose, superando intolleranza e fanatismo; offrire contenuti
e strumenti specifici per una consapevole lettura della
realtà storico-culturale in cui vivono gli allievi;
maturare capacità di confronto tra il cattolicesimo
e le altre religioni, con passaggio graduale dalla semplice
conoscenza alla consapevolezza. Sono questi obiettivi che
ben si inquadrano nelle finalità della scuola, ma
che devono essere corredati innegabilmente da uno status
e una dignità dell’insegnamento pari a quelli
delle altre discipline.
Come si vede, l’insegnamento della religione cattolica
è rivolto sia al credente e sia al non credente o
credente in altra fede.
Rimane la questione che le potenzialità formative
ed educative della disciplina dovrebbero essere meglio sfruttate
e valorizzate. Certamente questo disegno di legge è
rivolto in tal senso, ma sono convinto che occorra altresì
affrontare senza indugio anche la questione dell’ora
alternativa, la quale, troppo spesso marginalizzata dalla
collocazione nell’orario scolastico, si riduce alla
cosiddetta ora del nulla. Ritengo che in sede di relazione
non occorra aggiungere altro. Nella replica risponderò
alle questioni che saranno eventualmente sollevate. Infatti,
nonostante la giurisprudenza insorta anche in seguito alle
pronunce della Corte Costituzionale, restano forse aperte
alcune problematiche, poiché nell’insegnamento
religioso si opera il raccordo fra ordinamento canonico
e ordinamento statuale nel quadro di una pubblica funzione,
fermo restando però che il presente disegno di legge
dà attuazione, finalmente, ad un intento espresso
nel comma 2 dell’articolo 9 dell’Accordo del lontano
1984. (Applausi dai Gruppi LP, FI, UDC e Mar-DL-U).
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale che,
come convenuto, avrà luogo la prossima settimana.
Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno
di legge in titolo ad altra seduta.
Omissis
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