Stato_Giuridico_due/Emendamenti_Aula_Senato_DdL.asp

Disegno di legge n. 1877:
Emendamenti Fascicolo 1

BOZZE DI STAMPA
4 giugno 2003
N. 1
Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione
cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e
grado (1877)

ORDINE DEL GIORNO
G1
Cortiana, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1877, recante norme
sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica
degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado,
premesso che:
tanto l’Italia quanto le relazioni internazionali sono caratterizzate
da uno sforzo verso il dialogo interreligioso;
la libertà di coscienza e di religione, quale diritto
fondamentale della persona è garantita a tutti in
conformità alla Costituzione e alle convenzioni internazionali
sui diritti inviolabili dell’uomo ed ai princìpi
del diritto internazionale generalmente riconosciuti in
materia;
la libertà di coscienza e di religione comprende
il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa
o credenza, in qualsiasi forma individuale o associata,
di osservare i riti e di esercitare il culto in privato
o in pubblico e comprende altresì il diritto di mutare
religione o credenza o di non averne alcuna ed ancora di
aderire liberamente ad una confessione o associazione religiosa
e di recedere da essa, come anche il diritto di partecipare,
senza ingerenza da parte dello Stato, alla vita ed all’organizzazione
della confessione religiosa di appartenenza in conformità
alle sue regole;
preso atto degli orientamenti e degli sforzi intrapresi
della Chiesa cattolica tesi a costruire con forza il dialogo
interreligioso,
impegna il Governo a provvedere affinchè:
nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l’insegnamento
della religione venga impartito nel rispetto della libertà
di coscienza e delle pari dignità senza distinzione
di religione;
le istituzioni scolastiche possano organizzare, nell’ambito
delle attività di promozione culturale, sociale e
civile previste dall’ordinamento scolastico, libere attività
complementari relative alla storia delle religioni, in conformità
con i criteri e con le modalità stabilite da tale
ordinamento;
nell’ambito della definizione dei programmi si consideri
l’importanza dell’insegnamento della storia delle religioni.
EMENDAMENTI
Art. 1.
1.100
Cortiana, Boco, Carella, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni,
Zancan
Al comma 1, premettere il seguente:
"01. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado
l’insegnamento è impartito nel rispetto della dignità
della persona e della sua fede religiosa. Gli alunni e i
loro genitori possono chiedere ai competenti organi della
scuola di svolgere, nell’ambito delle attività di
promozione culturale, sociale e civile previste dall’ordinamento
scolastico, libere attività didattiche complementari
relative allo studio delle religioni e della storia delle
religioni, in conformità ai criteri e con le modalità
stabilite da tale ordinamento.
1.110
Acciarini, Franco Vittoria, Tessitore, Pagano, Modica
Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
"1. Agli insegnanti di religione cattolica nominati
in base alle indicazioni delle competenti autorità
diocesane, secondo quanto stabilito dall’Accordo di revisione
del Concordato lateranense, reso esecutivo con la legge
25 marzo 1985 n. 121, e dall’Intesa tra il Ministro della
pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale
Italiana, resa esecutiva con il decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e successive modificazioni,
si applica il trattamento economico e di carriera previsto
nel contratto nazionale per gli insegnanti a tempo indeterminato
in servizio nel corrispondente ordine scolastico.".
Conseguentemente, all’articolo 6, comma 1, sostituire le
parole: "7.418.903 euro per l’anno 2003 ed in 19.289.150
euro" con le seguenti: "15.003.918 euro per l’anno
2003 e in 45.009.053 euro".
1.101
Malabarba, Sodano Tommaso
Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
"1. Agli insegnanti di religione cattolica nominati
annualmente in base alle indicazioni delle competenti autorità
diocesane, secondo quanto stabilito dall’Accordo di revisione
del Concordato lateranense, reso esecutivo con la legge
215 marzo 1985, n. 121, e dall’intesa tra il Ministro della
pubblica istruzione e il Presidente della Repubblica 16
dicembre 1985, n. 751, e successive modificazioni, si applica
il trattamento economico e di carriera previsto nel contratto
nazionale per gli insegnamenti a tempo indeterminato in
servizio nel corrispondente ordine scolastico".
1.102
Cortiana, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan
Al comma 1, dopo le parole: "di ogni ordine e grado",
aggiungere le seguenti: "impartito nel rispetto della
dignità della persona e della sua fede religiosa,".
1.103
Cortiana, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan
Sostituire il comma 2 con il seguente:
"2. Agli insegnanti di religione cattolica nominati
in base alle indicazioni delle competenti autorità
diocesane, secondo quanto stabilito dall’Accordo di revisione
del Concordato lateranense, reso esecutivo con la legge
25 marzo 1985 n. 121, e dall’Intesa tra il Ministro della
pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale
italiana, resa esecutiva con il decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e successive modificazioni,
si applica il trattamento economico e di carriera previsto
nel contratto nazionale per gli insegnanti a tempo indeterminato
in servizio nel corrispondente ordine scolastico".
Conseguentemente, all’articolo 6, comma 1, sostituire le
parole: "7.418.903 euro per l’anno 2003 ed in 19.289.150
euro" con le seguenti: "15.003.918 euro per l’anno
2003 e in 45.009.053 euro".
1.2
Acciarini, Franco Vittoria, Tessitore, Pagano, Modica
Al comma 2, sostituire le parole: "inseriti nei ruoli
di cui al comma 1" con le seguenti: "nominati
ai sensi della legislazione vigente".
1.104
Malabarba, Sodano Tommaso
Al comma 2, sostituire le parole: "inseriti nei ruoli
di cui al comma 1" con le seguenti: "nominati
ai sensi della legislazione vigente".
1.105
Cortiana, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan
Al comma 2, sostituire le parole: "inseriti nei ruoli
di cui al comma 1" con le seguenti: "nominati
ai sensi della legislazione vigente".
1.106
Cortiana, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan
Al comma 2, sostituire le parole: "salvo quanto stabilito
dalla presente legge" con le seguenti: "per quanto
compatibili con la presente legge".
1.3
Acciarini, Franco Vittoria, Tessitore, Pagano, Modica
Al comma 2, dopo le parole: "trattamento economico
previsti" aggiungere le seguenti: "per gli insegnanti
a tempo indeterminato".
1.107
Cortiana, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan
Al comma 2, dopo le parole: "trattamento economico
previsti" aggiungere le seguenti: "per gli insegnanti
a tempo indeterminato".
1.4
Acciarini, Franco Vittoria, Tessitore, Pagano, Modica
Sopprimere il comma 3.
1.108
Malabarba, Sodano Tommaso
Sopprimere il comma 3.
1.109
Cortiana, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan
Sopprimere il comma 3.
Art. 2.
2.2
Acciarini, Franco Vittoria, Tessitore, Pagano, Modica
Sopprimere l’articolo.
2.100
Cortiana, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan
Sopprimere l’articolo.
2.101
Malabarba, Sodano Tommaso
Sopprimere l’articolo.
2.102
Cortiana, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan
Sostituire l’articolo con il seguente:
"Art. 2. – (Stato giuridico ed economico degli insegnanti
di religione cattolica). – 1. Per ogni anno scolastico i
posti di insegnamento, con orario settimanale di lezione
inferiore a quello in vigore per gli insegnanti a tempo
indeterminato in servizio nel corrispondente ordine scolastico,
non possono superare il 30 per cento del totale dei posti
di insegnamento previsti per il medesimo anno scolastico.
2. Il trattamento economico e quello previdenziale del personale
docente di cui al comma 1 sono rapportati all’effettivo
orario di servizio prestato".
Art. 3.
3.100
Malabarba, Sodano Tommaso
Sopprimere l’articolo.
3.101
Cortiana, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan
Sostituire l’articolo con il seguente:
"Art. 3. – (Reclutamento). – 1. Per l’accesso ai ruoli
di cui all’articolo 1 si applicano, per quanto compatibili
con la presente legge, le norme sul reclutamento del personale
docente.
2. Per la partecipazione alle procedure concorsuali è
richiesto il possesso di almeno uno dei titoli di qualificazione
professionale stabiliti al punto 4 dell’Intesa tra il Ministero
della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza
episcopale italiana, resa esecutiva con il decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e successive
modificazioni, unitamente ad un diploma di laurea valido
per l’ammissione ai concorsi a posti di insegnamento".
3.102
Cortiana, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan
Sostituire l’articolo con il seguente:
"Art. 3. – (Reclutamento). – 1. Ai fini del reclutamento
degli insegnanti di religione cattolica, le autorità
ecclesiastiche responsabili del reclutamento del personale
docente di cui all’articolo 1, comma 1, vi provvedono attraverso
un procedimento concorsuale per soli titoli".
3.1
Acciarini, Franco Vittoria, Tessitore, Pagano, Modica
Sostituire l’articolo con il seguente:
"Art. 3. – (Reclutamento) – 1. Le autorità ecclesiastiche
responsabili del reclutamento del personale docente di cui
all’articolo 1, comma 1, vi provvedono attraverso un procedimento
concorsuale per soli titoli.".
3.2
Pagano, Acciarini, Franco Vittoria, Tessitore, Modica
Sostituire il comma 3 con il seguente:
"3. Per la partecipazione alle procedure concorsuali
è richiesto il possesso di almeno uno dei titoli
di qualificazione professionale stabiliti al punto 4 dell’Intesa
di cui all’articolo 1, comma 1, unitamente a un diploma
di laurea valido per l’ammissione ai concorsi a posti d’insegnamento."
3.103
Cortiana, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan
Sostituire il comma 3 con il seguente:
"3. Per la partecipazione alle procedure concorsuali
è richiesto il possesso di almeno uno dei titoli
di qualificazione professionale stabiliti al punto 4 dell’Intesa
di cui all’articolo 1, comma 1, unitamente a un diploma
di laurea valido per l’ammissione ai concorsi a posti d’insegnamento".
3.3
Franco Vittoria, Acciarini, Pagano, Modica, Tessitore
Sostituire il comma 7 con il seguente:
"7. Le Commissioni compilano la graduatoria di coloro
che hanno superato il concorso; la graduatoria è
approvata dal dirigente regionale che ha curato lo svolgimento
del concorso".
3.104
Cortiana, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan
Sostituire il comma 7 con il seguente:
"7. La graduatoria di coloro che hanno superato il
concorso è compilata dalle Commissioni giudicatrici;
la graduatoria è approvata dal dirigente regionale
che ha curato lo svolgimento del concorso".
3.105
Cortiana, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan
Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole da: "valutando,
oltre al risultato" fino alla fine del periodo.
3.106
Cortiana, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan
Al comma 9, premettere le seguenti parole: "Fatto salvo
quanto disposto dall’articolo 4, comma 3," ed in fine,
sopprimere le parole da: "purché non si fruisca"
fino alla fine del comma.
3.4
Pagano, Modica, Acciarini, Franco Vittoria, Tessitore
Al comma 9, sostituire le parole: "si fruisca della
mobilità professionale o della diversa utilizzazione
o mobilità collettiva" con le seguenti: "rientri
nelle fattispecie".
3.5
Pagano, Modica, Acciarini, Franco Vittoria, Tessitore
Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Tali
insegnanti devono essere scelti dalla graduatoria degli
idonei non vincitori di concorso".
3.107
Cortiana, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan
Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Tali
insegnanti devono essere scelti dalla graduatoria degli
idonei non vincitori di concorso".
Art. 4.
4.1
Acciarini, Franco Vittoria, Tessitore, Pagano, Modica
Sostituire l’articolo con il seguente:
"Art. 4. – (Mobilità) – 1. Agli insegnanti di
religione cattolica si applicano, del medesimo insegnamento,
le disposizioni vigenti in materia di mobilità territoriale
nel comparto del personale della scuola.
2. La mobilità territoriale è subordinata
al possesso da parte degli insegnanti di religione cattolica
del riconoscimento dell’idoneità dall’Ordinario diocesano
competente per territorio e all’intesa col medesimo Ordinario".
4.100
Cortiana, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan
Sostituire l’articolo con il seguente:
"Art. 4. – (Mobilità). – 1. Agli insegnanti
di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui all’articolo
1, comma 1, si applicano le disposizioni vigenti in materia
di mobilità territoriale nel comparto del personale
della scuola.
2. La mobilità territoriale degli insegnanti di religione
cattolica è subordinata al possesso da parte degli
stessi del riconoscimento dell’idoneità dall’Ordinario
diocesano competente per territorio e all’intesa col medesimo
Ordinario".
4.101
Malabarba, Sodano Tommaso
Sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. Agli insegnanti di religione cattolica si applicano,
nell’ambito dei rispettivi insegnamenti, le disposizioni
vigenti in materia di mobilità territoriale nel comparto
del personale della scuola".
4.102
Malabarba, Sodano Tommaso
Sopprimere il comma 2.
4.103
Cortiana, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
"2-bis. Agli insegnanti di religione cattolica non
si applicano le disposizioni concernenti la mobilità
professionale verso insegnamenti diversi da quello per il
quale sono stati assunti in virtù della idoneità
diocesana prevista dalle norme concordatarie".
4.104
Malabarba, Sodano Tommaso
Sopprimere il comma 3.
4.105
Cortiana, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan
Sostituire il comma 3 con il seguente:
"3. L’insegnante di religione cattolica, al quale sia
stata revocata l’idoneità, ovvero che si trovi in
situazione di esubero a seguito di contrazione dei posti
di insegnamento, può fruire, nel caso dell’esubero,
della mobilità professionale nel comparto del personale
della scuola limitatamente all’insegnamento di religione
cattolica, ed ha altresì titolo a partecipare alle
procedure di diversa utilizzazione e di mobilità
collettiva previste dall’articolo 33 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165".
4.2
Acciarini, Franco Vittoria, Tessitore, Pagano, Modica
Sostituire il comma 3 con il seguente:
"3. Agli insegnanti di religione cattolica con contratto
di lavoro a tempo indeterminato, ai quali non sia stata
revocata l’idoneità, che si trovino in condizioni
di esubero, si applicano le procedure di diversa utilizzazione
e mobilità collettiva previste dall’articolo 33 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.".
4.106
Cortiana, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan
Al comma 3, dopo le parole: "a tempo indeterminato,
al quale" aggiungere la seguente: "non" e
sostituire la parola: "ovvero" con la seguente:
"e".
4.3
Acciarini, Franco Vittoria, Tessitore, Pagano, Modica
Al comma 3, dopo le parole: "contrazione dei posti
di insegnamento," aggiungere le seguenti: "ivi
compreso il 30 per cento dei posti a tempo determinato esistenti
nell’ambito diocesano,".
4.107
Cortiana, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan
Al comma 3, dopo le parole: "per l’insegnamento richiesto"
inserire le seguenti: ", ivi inclusa l’abilitazione
prescritta per l’insegnamento a cui si accede,".
4.4
Monticone, Soliani, D’Andrea, Tonini
Al comma 3, dopo le parole: "per l’insegnamento richiesto"
inserire le seguenti: "ivi inclusa l’abilitazione prescritta
per l’insegnamento a cui si accede".
4.5
Monticone, Acciarini, Bastianoni, Betta, Cortiana, D’Andrea,
Franco Vittoria, Modica, Pagano, Soliani, Tessitore, Togni,
Tonini
Aggiungere in fine il seguente comma:
"3-bis. La mobilità professionale verso altro
insegnamento non è consentita prima che siano decorsi
cinque anni di effettivo insegnamento dall’assunzione in
ruolo. I posti rimasti vacanti a seguito di revoca dell’idoneità
non concorrono, per un quinquennio, a determinare le dotazioni
organiche di cui l’articolo 2 e sono coperti mediante stipula
di contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’articolo
3, comma 10".
4.0.100
Cortiana, Boco, Carella, Donati, Martone, Ripamonti, Bonavita,
Turroni, Zancan, Brutti Paolo, Longhi, Flammia
Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:
"Art. 4-bis.
(Insegnamento della storia delle religioni)
1. Al fine del rispetto della dimensione multiculturale
e multireligiosa propria della società italiana,
con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare
entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, su proposta del Ministro della pubblica istruzione,
previa intesa con la Conferenza episcopale italiana, viene
stabilita una modifica ai programmi dell’insegnamento della
religione cattolica nelle scuole statali di ogni ordine
e grado, in modo da prevedere, nel quadro delle ore di lezione
previste dagli ordinamenti didattici per tale insegnamento,
che un terzo dell’orario settimanale venga destinato all’insegnamento
della storia delle religioni".
Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: "stato
giuridico degli insegnanti di religione cattolica"
aggiungere le seguenti: "e sull’integrazione dei programmi
dell’insegnamento della religione".
4.0.101
Cortiana, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan
Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:
"Art. 4-bis.
(Regioni di confine)
1. La presente legge si applica anche agli insegnanti di
religione cattolica delle regioni di confine, ove essa non
risulti in contrasto con le norme locali tutelate dalla
disposizione del numero 5, lettera c), del Protocollo addizionale
dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1".
Art. 5.
5.8
Acciarini, Franco Vittoria, Tessitore, Pagano, Modica
Sopprimere l’articolo.
5.100
Cortiana, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan
Sopprimere l’articolo.
5.101
Malabarba, Sodano Tommaso
Sopprimere l’articolo.
5.14
Monticone
Al comma 1, sopprimere la parola: "continuativamente".
5.102
Boscetto
Al comma 1, sopprimere la parola: "continuativamente".
5.9
Acciarini, Franco Vittoria, Tessitore, Pagano, Modica
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le
commissioni compilano la graduatoria di coloro che hanno
superato il concorso; la graduatoria è approvata
dal dirigente regionale che ha curato lo svolgimento del
concorso.".
5.103
Cortiana, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La
graduatoria di coloro che hanno superato il concorso viene
compilata dalle commissioni esaminatrici; la graduatoria
è approvata dal dirigente regionale che ha curato
lo svolgimento del concorso".
5.15
Soliani, Acciarini, Betta, Cortiana, D’Andrea, Franco Vittoria,
Modica, Monticone, Pagano, Tessitore, Togni, Tonini
Sostituire il comma 2 con il seguente:
"2. Il programma di esame del primo concorso, consistente
in una prova scritta ed una orale, è volto all’accertamento
della conoscenza della legislazione e dell’ordinamento scolastici,
degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi
di scuola ai quali si riferisce il concorso, nonché
all’accertamento della cultura posseduta dal candidato nel
campo delle scienze sociali, filosofiche e storiche".
5.10
Acciarini, Franco Vittoria, Tessitore, Pagano, Modica
Sostituire il comma 2 con il seguente:
"2. Il programma di esame del primo concorso, consistente
in una prova scritta ed una orale, sarà volto all’accertamento
della conoscenza della legislazione e dell’ordinamento scolastici,
degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi
di scuola ai quali si riferisce il concorso, nonché
all’accertamento della cultura posseduta dal candidato nel
campo delle scienze sociali, filosofiche e storiche.".
5.11
Pagano, Modica, Acciarini, Franco Vittoria, Tessitore
Sostituire il comma 2 con il seguente:
"2. Il programma di esame del primo concorso, consistente
in una prova scritta ed una orale, sarà volto all’accertamento
della conoscenza della legislazione e dell’ordinamento scolastici,
degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi
di scuola ai quali si riferisce il concorso.".
5.104
Cortiana, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan
Al comma 2, sostituire le parole da: "è volto
unicamente" fino alla fine del comma con le seguenti:
"consistente in una prova scritta ed una orale, sarà
volto all’accertamento della conoscenza della legislazione
e dell’ordinamento scolastici, degli orientamenti didattici
e pedagogici relativi ai gradi di scuola ai quali si riferisce
il concorso, nonché all’accertamento della cultura
posseduta dal candidato nel campo delle scienze sociali,
filosofiche e della storia delle religioni".

5.12
Franco Vittoria, Modica, Acciarini, Tessitore, Pagano
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
"2-bis. La graduatoria di coloro che superano il concorso
di cui al comma 2 ha carattere permanente: da essa si attinge
per la copertura delle cattedre da assegnare con contratto
a tempo indeterminato e per la copertura delle cattedre
da assegnare con contratto a tempo determinato.".
5.13
Acciarini, Franco Vittoria, Tessitore, Pagano, Modica
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
"2-bis. I docenti inseriti nella graduatoria di cui
al comma 7 dell’articolo 3 non destinatari di contratto
a tempo indeterminato hanno titolo di precedenza per il
conferimento degli incarichi di cui al comma 10 dell’articolo
3.".
5.105
Cortiana, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
"2-bis. I docenti inseriti nella graduatoria di cui
al comma 7 dell’articolo 3 non destinatari di contratto
a tempo indeterminato hanno titolo di precedenza per il
conferimento degli incarichi di cui al comma 10 dell’articolo
3".
Art. 6.
6.1
Pagano, Modica, Acciarini, Franco Vittoria, Tessitore
Sopprimere l’articolo.
6.100
Acciarini, Pagano, Franco Vittoria
Sostituire il comma 3 con il seguente:
"3. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede
al monitoraggio dell’attuazione della presente legge, anche
ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni,
i decreti che, in presenza dei presupposti richiesti dalla
legge, dispongano l’utilizzo del Fondo di cui all’articolo
7 della medesima legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni.
I decreti di cui al precedente periodo sono altresì
elencati con separata evidenza nell’allegato di cui all’articolo
11, comma 6-bis, della citata legge n. 468 del 1978, e successive
modificazioni".

Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *