STATUTO
Denominazione e sede
Art.1) E’ costituito lo SNADIR – SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO
DEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE, autonomo organismo rappresentativo
dei docenti di religione dei vari ordini e gradi delle scuole
statali e private, in servizio, in pensione o in attesa
di nomina iscritti.
Lo SNADIR ha sede in Modica in via Sacro Cuore n. 87. La
variazione della sede sociale nell’ambito del Comune di
Modica non costituirˆ variazione del presente Statuto.
Scopi
Art.2) Lo SNADIR si propone di tutelare, valorizzare e
far progredire le condizioni professionali dei docenti di
religione e di tutelare i lori interessi giuridici, sociali
e di lavoro, nonché di contribuire allo sviluppo
della politica scolastica e del sistema di istruzione.
Attività
Art.3) Lo SNADIR persegue gli scopi di cui all’articolo
2 attraverso adeguate proposte politiche e sindacali, specifiche
attività di contrattazione, legittime azioni di pressione
verso le controparti, particolari federazioni con altri
organismi sindacali o professionali ed appropriate attivitàˆ
di patronato e quant’altro deciderˆ il Congresso nazionale.
Durata
Art.4) Il SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO DEGLI INSEGNANTI
DI RELIGIONE è a tempo indeterminato.
I soci
Art.5) I soci possono essere tutti coloro che presentino
le caratteristiche indicate nell’articolo 1. Per essere
ammessi come tali devono versare una quota sociale il cui
ammontare è stabilito dal Congresso nazionale.
Tutti i soci devono partecipare attivamente alle iniziative
del sindacato nelle forme stabilite dal presente Statuto
e dal Regolamento attuativo. L’attività dei soci
non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal
beneficiario della stessa.
L’iscrizione al sindacato e la riscossione della quota associativa
si intendono tacitamente rinnovate per l’anno successivo
– anche in caso di variazione dell’importo della quota a
seguito di deliberazione del Congresso nazionale, da notificarsi
con i mezzi che il sindacato riterrà più opportuni
entro il trenta (30) settembre – ove non vengano formalmente
revocate dal socio mediante comunicazione scritta alla segreteria
nazionale.
La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni;
b) per morosità;
c) per radiazione.
A carico dei soci potranno essere adottati i seguenti provvedimenti
disciplinari:
a) l’ammonizione;
b) la sospensione dagli incarichi sociali per tempo indeterminato;
c) l’espulsione dal sindacato.
Tali sanzioni disciplinari vengono deliberate dalla segreteria
nazionale.
Organi statutari
Art.6) Gli organi dello SNADIR sono:
– il congresso provinciale;
– la segreteria provinciale;
– il congresso nazionale;
– il collegio nazionale dei probiviri;
– la segreteria nazionale.
Il congresso provinciale
Art.7) Il congresso provinciale è l’assemblea dei
soci dello SNADIR della provincia.
Il congresso provinciale si pronuncia sulla situazione della
categoria e sull’azione svolta dal sindacato; definisce
linee programmatiche, piattaforme rivendicative e forme
di mobilitazione in modo da costituire un orientamento generale
per l’attività degli organi dello SNADIR a livello
provinciale, regionale e nazionale; compila ed approva il
regolamento congressuale provinciale; elegge i delegati
provinciali al congresso nazionale; elegge la segreteria
provinciale e ne valuta l’operato.
La segreteria provinciale
Art.8) La segreteria provinciale è l’espressione
del congresso provinciale presso gli organismi nazionali
e rappresenta lo SNADIR presso gli organismi provinciali.
Dà attuazione alle deliberazioni del congresso provinciale
e degli organi regionali e nazionali; svolge attività
di contrattazione decentrata e di patronato; approva il
bilancio preventivo e consuntivo; redige e conserva su appositi
registri i verbali delle riunioni degli organi provinciali,
la contabilità di bilancio e l’elenco dei beni patrimoniali
disponibili a livello provinciale; elegge al suo interno
un segretario coordinatore, responsabile della funzione
di rappresentanza della segreteria provinciale, il quale
fa parte di diritto del congresso nazionale.
Particolari deleghe
Art.9) Qualora ragioni di opportunità lo consentano,
la segreteria nazionale può costituire segreterie
provinciali con funzioni di segreteria regionale. Tali segreterie
avranno la funzione di coordinamento dell’attività
sindacale a livello regionale; rappresentano lo SNADIR presso
gli organismi regionali.
Può essere convocato il congresso regionale.
Esso si pronuncia sulla situazione della categoria e sull’azione
svolta dal sindacato; definisce linee programmatiche, piattaforme
rivendicative e forme di mobilitazione in modo da costituire
un orientamento generale a carattere consultivo per l’attività
degli organi dello SNADIR.
Il congresso nazionale
Art.10) Partecipano al congresso nazionale:
– il segretario nazionale;
– i membri della segreteria nazionale;
– i delegati eletti dai congressi provinciali;
– i segretari provinciali o i delegati provinciali;
– i coordinatori regionali;
– i soci fondatori regolarmente iscritti allo SNADIR.
Il congresso nazionale si pronuncia sulla situazione della
categoria e sull’azione svolta dal sindacato; compila ed
approva il regolamento congressuale nazionale; definisce
linee programmatiche, piattaforme rivendicative e forme
di mobilitazione in modo da costituire un orientamento generale
per l’attività degli organi dello SNADIR a livello
nazionale; stabilisce l’importo della quota associativa
e la percentuale della quota da distribuire annualmente
a ciascuna sezione provinciale; elegge il segretario nazionale
e la segreteria nazionale; elegge il collegio nazionale
dei probiviri.
Il collegio nazionale dei probiviri
Art.11) Il collegio dei probiviri è composto da
tre (3) membri effettivi e da due (2) supplenti, eletti
dal congresso nazionale.
Il collegio dei probiviri elegge nel proprio seno un Presidente.
Al collegio dei probiviri spetta il giudizio, previo ricorso,
sulla conformità allo statuto degli atti adottati
dallo SNADIR. Esso esamina e compone altresì le controversie
che dovessero insorgere tra organi del sindacato. Le decisioni
sono inappellabili.
Le altre competenze del collegio dei probiviri e le modalità
di funzionamento sono demandate ad un apposito regolamento
adottato dal congresso nazionale.
La segreteria nazionale
Art.12) La segreteria nazionale, organo direttivo, è
l’espressione del congresso nazionale ed ha funzione di
rappresentanza generale dello SNADIR.
E’ composta dal segretario nazionale e da non più
di dieci (10) soci, eletti fra i membri del congresso nazionale.
La segreteria nazionale:
a) dà attuazione alle deliberazioni del congresso
nazionale;
b) svolge attività di contrattazione generale e di
patronato;
c) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
d) redige e conserva su appositi registri i verbali delle
riunioni degli organi nazionali, la contabilità di
bilancio e l’elenco dei beni patrimoniali disponibili a
livello nazionale;
e) delibera, nelle more della costituzione di segreterie
provinciali, in via d’urgenza, l’ammissione di nuovi soci
e la decadenza degli stessi;
f) ratifica o meno, ferma restando in ogni caso la loro
efficacia giuridica, gli atti compiuti in via d’urgenza
dal segretario nazionale;
g) delega all’occorrenza i propri poteri a uno o pi
componenti della segretaria nazionale, fissando i limiti
delle deleghe;
h) aggiorna all’inizio dell’anno, o quando ne ravvisa la
necessità, l’elenco dei soci che fanno parte del
sindacato;
i) elegge al suo interno tre vice segretari nazionali;
j) elegge al suo interno un tesoriere responsabile dell’attività
finanziaria del sindacato;
k) delibera, ove lo ritenga necessario, l’istituzione di
segreterie zonali (sub provinciali) fissandone i compiti
con appositi regolamenti all’uopo emanati; il segretario
zonale farà parte di diritto della segreteria provinciale;
l) delibera l’istituzione di centro-studi, centri autonomi
di assistenza fiscale e di patronati;
m) convoca gli organismi provinciali; nelle more della convocazione
del primo congresso provinciale elegge il segretario ed
il tesoriere provinciali; il segretario ed il tesoriere
così eletti resteranno in carica fino all’elezione
di tali organi da parte del congresso provinciale;
n) compie quant’altro le viene demandato dal presente Statuto.
Il segretario nazionale
Art.13) Il segretario nazionale:
a) ha la rappresentanza legale del sindacato sia in campo
negoziale che giudiziale ed amministrativo;
b) in caso di urgenza compie tutti gli atti che ritiene
necessari, comprese le azioni da promuovere o da sostenere
in giudizio e le azioni di natura conservativa o esecutiva;
c) può delegare con atto formale avente anche rilevanza
esterna, alcuni suoi compiti al vice segretario o ad altro
membro della segreteria nazionale;
d) convoca e presiede le riunioni del congresso nazionale
e della segreteria nazionale;
e) promuove, dirige e coordina l’attività del sindacato
con la collaborazione della segreteria nazionale;
f) può compiere in qualsiasi momento verifiche alla
cassa in presenza del tesoriere;
g) compie quant’altro previsto nel presente statuto.
Il tesoriere
Art.14) Il tesoriere è responsabile solidalmente
col segretario nazionale dell’attività finanziaria
del sindacato; tiene i libri contabili; prepara lo stato
di previsione e il bilancio consuntivo nonché lo
stato patrimoniale da sottoporre alla segreteria nazionale;
provvede all’esazione delle quote dei soci e delle entrate
in genere, nonché ai pagamenti e alle spese necessarie,
previa autorizzazione del segretario nazionale o di un suo
delegato.
Le sezioni provinciali
Art.15) Le sezioni provinciali dello SNADIR sono, dal punto
di vista amministrativo e patrimoniale, autonome, entità
distinte tra loro e dal Sindacato Nazionale e dai suoi organi
periferici. Pertanto, il SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO DEGLI
INSEGNANTI DI RELIGIONE, nella sua struttura nazionale e
i suoi organi nazionali non rispondono della gestione amministrativa
delle sedi provinciali, le quali restano le sole responsabili
dei loro impegni economici, salvo il caso in cui vi sia
stata una preventiva autorizzazione per iscritto della segreteria
nazionale.
Delegati d’Istituto
Art.16) I delegati d’Istituto sono nominati dalla segreteria
provinciale o, dove manca, dalla segreteria regionale o
nazionale.
Svolgono attività di contrattazione decentrata, seguendo
le direttive della segreteria nazionale.
Le cariche
Art.17) Le cariche negli organismi statutari sono elettive
e durano tre (3) anni. Hanno diritto di voto tutti i soci
dello SNADIR. Le elezioni sono organizzate dalla segreteria
di competenza e si svolgono con votazioni dirette o segrete.
Tutte le cariche sono esercitate a titolo gratuito. E’ consentito
soltanto il rimborso delle spese vive.
Le risorse finanziarie e patrimoniali
Art.18) Il patrimonio del sindacato è costituito
da:
a) le quote versate periodicamente dai soci;
b) eventuali lasciti e donazioni;
c) contributi provenienti da privati e da enti pubblici;
d) eventuali acquisti effettuati con proprie disponibilità;
e) i corrispettivi dei costi per i servizi resi in rapporto
di convenzione;
f) i redditi del patrimonio medesimo.
Le quote associative non sono rivalutabili e sono intrasmissibili
sia per atto tra vivi che mortis causa.
Le risorse finanziarie e patrimoniali dello SNADIR sono
amministrate dalla segreteria nazionale e da quelle provinciali.
Ogni segreteria è responsabile in solido della gestione
economica di sua competenza.
L’anno sociale e l’esercizio finanziario si aprono il 1°
gennaio e si chiudono il 31 dicembre. Il bilancio preventivo
e quello consuntivo sono redatti per capitoli e con criteri
analitici.
Durante la vita del Sindacato è preclusa la distribuzione,
anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonché
di fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione
o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Gli organismi nazionali
Art.19) Fino alla convocazione del primo congresso nazionale
la segreteria nazionale può completare la propria
composizione mediante la cooptazione dei membri mancanti.
Modifiche dello Statuto
Art.20) Le modifiche del presente statuto saranno deliberate,
su proposta della segreteria nazionale, dal congresso nazionale
con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei suoi componenti
presenti.
Scioglimento del sindacato
Art.21) Lo scioglimento del sindacato può essere
deliberato dal congresso nazionale a maggioranza dei due
terzi (2/3) dei suoi componenti presenti.
Esaurita la liquidazione, la destinazione del patrimonio
residuo avverrà, sentito l’organismo di controllo
preposto per legge, a favore di altra associazione che persegua
finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità,
fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Rinvio a norme generali
Art.22) Per quanto non disciplinato dal presente statuto
valgono le norme del diritto civile relative alle associazioni.
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