Snadir_8_luglio_2000_allegato.htm

Modica,
08 luglio 2000


Egr.
Dott. Riccardo Barenghi


Direttore
"Il Manifesto"


Via
Tomacelli, 146


00186
ROMA


 


Egregio
Direttore,


alcune
espressioni apparse sull’articolo "ora di religione
al senato" (6 luglio) del dott. Cosimo Rossi, richiedono
da parte di questo sindacato nazionale autonomo degli insegnanti
di religione (= Snadir) il dovere verso i lettori di alcune
precisazioni.

















































Con la revisione concordataria
del 1985 stato definito dalla Repubblica Italiana
e dalla Santa Sede un insegnamento della religione
cattolica non pi catechistico ma culturale. Infatti
l’accordo madamense dell’85 ha riconosciuto il valore
della cultura religiosa ed ha confermato che i principi
del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico
del popolo italiano. L’Irc quindi gi un sapere
culturale e un sapere scolastico.


Pertanto punto fermo della discussione
sull’Irc che tale insegnamento dentro la scuola,
secondo le finalit della scuola per permettere
allo studente di apprendere e gestire "conoscenze,
competenze e capacit" di contenuti essenziali
del cristianesimo e delle espressioni pi significative
della sua vita, in dialogo con le altre confessioni
cristiane e con le altre religioni.


L’Irc insegnato da docenti di
religione qualificati con un titolo accademico specifico
che li abilita a tale insegnamento. La loro preparazione
a livello universitario e i loro titoli sono riconosciuti
come diploma universitario e laurea dal Ministero
dell’Universit e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.


In base al concordato e all’intesa
tra la Cei e il MPI, la garanzia della qualit dei
contenuti dell’Irc e delle abilit pedagogiche viene
garantita dall’idoneit all’insegnamento che viene
rilasciata dall’Ordinario diocesano competente per
territorio.


I docenti di religione propongono
un insegnamento interdisciplinare, adeguato alle
esigenze e ai bisogni formativi dei loro studenti,
utilizzando e creando media didattici (come libri
di testo, ipertesti, multimedialit, .) e strategie
educative che sempre pi perfezionano durante corsi
di aggiornamento professionale. Per esempio, l’Irc
l’unico insegnamento che alle soglie del terzo
millennio sta cercando di riproporsi con programmi
nuovi e didatticamente pi efficaci (si pensi soltanto
che i programmi attualmente in vigore risalgono
al 1987). Infatti per migliorare sempre pi tale
insegnamento i docenti di religione gi da un anno
stanno sperimentando, d’intesa con la Cei e il MPI,
nuovi programmi di religione cattolica pi in sintonia
con la riforma scolastica e pi significativi per
i giovani del terzo millennio.


Grazie ai docenti di religione
nella scuola italiana gli studenti possono conoscere
la storia e i valori del cristianesimo di confessione
cattolica, ortodossa e protestante (=confessioni
cristiane) e le altre religioni (ad es. Ebraismo,
Islamismo, Induismo, Buddismo). Tali conoscenze
sono sempre proposte nel contesto degli altri saperi
scolastici e del patrimonio culturale, civile e
religioso italiano, europeo e mondiale. Ma va ancora
ribadito che senza i docenti di religione gli alunni
rimarrebbero nell’ignoranza totale del fenomeno
religioso.


A scuola i docenti di religione
non insegnano soltanto religione cattolica. Perch
non possibile farlo senza dialogare con i credenti
delle altre religioni e senza riconoscere a tutti
il diritto e la libert di coscienza di esprimere
e confrontare le loro convinzioni e le loro interpretazioni
culturali e religiose della vita. Infatti, i docenti
di religione valutano la qualit e il livello di
conoscenze, capacit e competenze di ogni studente
in merito ai programmi di religione. La loro valutazione,
insieme a quella degli altri colleghi, concorre
alla definizione degli esiti scolastici e formativi
di ogni studente.


L’Irc un sapere scolastico non
solo in Italia ma in tutti i paesi europei, pur
nelle contestuali differenze culturali e scolastiche.
Non solo, ma l’Irc – insieme agli altri saperi scolastici
– contribuisce all’educazione e alla formazione
di valori che segnano la nostra storia europea e
mondiale.


I docenti di religione come gli
altri docenti prestano un servizio statale con tutti
i diritti e doveri degli altri colleghi docenti.
Per lo Stato non riconosce loro lo stato giuridico.
E’ questo costituisce una anomalia e un paradosso
in quanto lo Stato non riconosce ai suoi dipendenti
(come i docenti di religione) il diritto del loro
status e della professione che esercitano a nome
dello Stato e per il bene dei cittadini. A questo
proposito la VII Commissione Istruzione del Senato
ha approvato il testo base sullo stato giuridico
dei docenti di religione ed ha dato mandato al senatore
Brignone di relazionare in Aula. Ci auguriamo che
l’esame del disegno di legge gi avviato il 4 luglio
u.s. sia l’inizio di un iter parlamentare che si
concluda in tempi credibili con l’auspicato riconoscimento
dello stato giuridico ai docenti di religione.


Il protocollo addizionale n. 5
della Revisione del Concordato prevede che gli insegnanti
siano riconosciuti idonei. Se tale idoneit necessaria
per insegnare religione, la revoca viene quindi
a configurarsi come ovvia applicazione a tutela
della qualit dell’insegnamento soprattutto nei
confronti degli studenti. Pertanto, cos come avviene
nei casi di decadenza dell’impiego, richiamati dall’art.
111 del DPR 31 maggio/1974 n. 417, nel caso specifico
degli idr si deve aggiungere la perdita dell’idoneit
a seguito di revoca da parte dell’ordinario diocesano
che l’ha rilasciata. La revoca motivata pu essere
attivata solo dopo regolare intimazione (CdC n.50)
e l’interessato pu ricorrere al Supremo Tribunale
della Segnatura Apostolica (CdC n.1445). L’appello
sospende l’esecuzione della sentenza (CdC n.1638;
n.1732 ss.).


Il disegno di legge attualmente
in discussione al Senato prevede l’immissione in
ruolo dei docenti di religione che abbiano il requisito
dell’idoneit, tramite un concorso indetto dall’amministrazione
statale. Pertanto, lo Stato selezioner in ogni
caso il personale da immettere in ruolo in qualit
di docente di religione. Una lettura attenta del
disegno di legge permette di verificare che i docenti
di religione non vogliono avere privilegi ma un
trattamento giuridico uguale a quello previsto per
il personale docente delle altre discipline.



Alla
luce di queste chiarificazioni sulla nostra identit professionale
di docenti di religione e della qualit dell’Irc che proponiamo
nella scuola italiana e sulle richieste per un legittimo
stato giuridico, Le saremo grati se potessimo riscontrare
queste precisazioni durante gli eventuali prossimi interventi
sul Suo autorevole quotidiano che per noi hanno sempre il
sapore e le finalit di un dibattito civile, di un dialogo
democratico (e per noi anche cristiano) che hanno come finalit
il bene comune dei nostri cittadini studenti e del nostro
paese.


AugurandoLe
un buon lavoro insieme a noi e ai nostri studenti.


 


Il
Segretario Nazionale


prof.
Orazio Ruscica

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