SCRUTINI FINALI
Avviso per non essere discriminati
Ogni insegnante di religione in sede di scrutinio finale
si ricordi che, qualora vi sia una deliberazione da adottarsi
a maggioranza, deve far inserire a verbale il proprio giudizio
motivato e far conteggiare il proprio voto ai fini della
costituzione della maggioranza. E’ utile ricordare
che:
1) la valutazione dell’IRC va trascritta nel registro
generale, sul pagellino e sui prospetti da affiggere all’albo
di istituto (art.4 legge 5 giugno 1930, n.824; C.M. 117/1930;
C.M. 11/1987; C.M. 156/1987).
2) La mancata partecipazione dei docenti di R.C. agli scrutini
che si sono avvalsi dell’IRC invalida gli scrutini
(artt.1-3-31-40 dell’O.M. n.80 del 9 marzo 1995 integrata
dall’O.M. n.117 del 22 marzo 1996, dall’O.M n.266
del 21 aprile 1997, dall’O.M. n.330 del 27 maggio 1997,
dall’O.M. n.65 del 20 febbraio 1998, prot.3111, dall’O.M.
n.128 del 14 maggio 1999, dall’O.M. 126/00, dall’O.M.
n.90 del 21 maggio 2001).
3) L’esclusione del voto dei docenti di religione (alcuni
capi d’istituto "illuminati" non fanno neppure
votare i docenti di religione) dà luogo alla invalidità
degli scrutini.
Bisogna formulare giudizi analitici che esprimano "la
valutazione positiva o negativa del grado di preparazione
di ciascun candidato, con riguardo al profitto e, quindi,
agli obiettivi didattici e formativi previsti dai programmi,
al comportamento (inteso come interesse e partecipazione
attiva al dialogo educativo), alla capacità e alle
attitudini" (comma 3, art.40 dell’O.M. n.80 del
9 marzo 1995 integrata dall’O.M n.266 del 21 aprile
1997, dall’O.M n.266 del 21 aprile 1997, dall’O.M.
n.330 del 27 maggio 1997, dall’O.M. n.65 del 20 febbraio
1998, prot.3111, dall’O.M. n.128 del 14 maggio 1999, dall’O.M.
126/00, dall’O.M. n.90 del 21 maggio 2001, dall’O.M.
n.56/2002).
Per comodità riportiamo un esempio di nota che, durante
gli scrutini, i colleghi, nel caso di deliberazioni da adottarsi
a maggioranza, potranno inserire nel verbale .
« L’alunno/a ………………….. ha seguito
le attività didattiche ………………………….
(inserire tutto il giudizio analitico positivo o negativo).
Questo giudizio motivato, messo a verbale ai sensi del D.P.R.
202/90, è da ritenersi valido a tutti gli effetti
giuridici per la determinazione dell’ammissione ( o
non ammissione) dell’alunno/a ……………………….
alla classe ……………. (o agli esami di licenza media
/ qualifica / stato), come previsto dall’art.7 della
legge n.824/1930, dal D.P.R. n.751 del 16/12/1985, dalla
C.M. n.316 del 28/10/1987, capo IV, dal citato D.P.R. 202/90,
dal D.P.R. 417/74 e dall’art.31 dell’O.M. n.80
del 9 marzo 1995 integrata dall’O.M. n.117 del 22 marzo
1996, dall’O.M n.266 del 21 aprile 1997, dall’O.M.
n.330 del 27 maggio 1997, dall’O.M. n.65 del 20 febbraio
1998, prot.3111, dall’O.M. n.128 del 14 maggio 1999, dalla
sentenza n.5 del 5/1/1994 del TAR – Puglia sez. Lecce, dall’ordinanza
n.2307/95 del 19/09/1995 del Tar – Sicilia sez. Catania,
dall’ordinanza n.130/96 del 14/02/1996 del Consiglio
di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, dalla
sentenza TAR – Veneto n.2466 del 11/12/1998, dalla sentenza
n.1089 del 20/12/1999 del TAR – Toscana, dall’O.M.
126/00, dall’O.M. n90/2001 e dall’O.M. 56/2002».
Nel caso che dopo tale dichiarazione il capo d’istituto
o qualche collega insista per non far valere il voto dei
docenti di religione aggiungete alla precedente nota:«
Poiché si insiste a non voler tener conto della validità
giuridica del voto espresso dal docente di religione in
questo consiglio della classe ……. del ……..(data),
ore………., DICHIARO che per palese violazione delle
norme succitate l’ammissione (o non ammissione) dell’alunno/a
……………………… alla classe ……… ( o agli
esami di licenza media / qualifica / stato) è da
ritenersi nulla.Dichiaro, inoltre, che impugnerò
giurisdizionalmente il presente atto del consiglio di classe
per vizio di legittimità nelle sedi competenti».
In quest’ultimo caso i colleghi, dopo aver fatto inserire
a verbale il suddetto giudizio, sono invitati a segnalarci
tempestivamente la mancata valutazione del voto per provvedere
a inoltrare ricorso alle sedi competenti.
Redazione
Redazione
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