risoluzione della camera dei deputati del 16-1-1986.htm


Risoluzione della Camera dei
Deputati del 16/1/1986, n. 6-00074

Emendamenti alla CM 368/85 e impegni per il governo in ordine
all’applicazione dell’Intesa Cei-Mpi.

La Camera,

considerata l’Intesa fra il Ministro della Pubblica
Istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana
sottoscritta il 14 dicembre 1985 di cui al DPR 16 dicembre
1985, n.751, in attuazione del punto 5, lettera B, del protocollo
addizionale dell’accordo di modificazione del Concordato
Lateranense ratificato con Legge 25 marzo 1985, n. 121,

impegna il Governo:

1. a fissare natura, indirizzi e modalit di svolgimento
e di valutazione delle attivit culturali e formative offerte
dalla scuola, nei suoi diversi gradi, a chi intenda non
avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica,
al fine di assicurare la scelta tra alternative entrambe
note e definite, predisponendo tempestivamente, e in ogni
caso entro il 30 aprile, le misure di conseguenza necessarie,
anche con eventuali provvedimenti di legge;

2. a fissare alla data del 10 febbraio, per l’anno
scolastico 1986/ 87, il termine per la preiscrizione alla
scuola materna, alla prima classe della scuola elementare
e alla prima classe della scuola media, necessaria per la
successiva iscrizione, e a confermare al 7 luglio la data
della iscrizione a tutte le classi e del contestuale esercizio
del diritto di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento
della religione cattolica, redigendo opportunamente il modulo
anche in relazione alle esigenze di cui al punto 1). Nel
caso di non esercizio del diritto di opzione si stabilir
quali attivit alternative possano essere praticate;

3. a presentare immediatamente un apposito provvedimento
legislativo atto a consentire che nella scuola media superiore
gli studenti possano esercitare personalmente il diritto
di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione
cattolica;

4. ad esprimere ai direttori didattici e ai Collegi docenti
della scuola elementare ai quali affidata la responsabilit
dell’organizzazione e della programmazione didattica,
la necessit che sia assicurato tanto lo svolgimento delle
attivit di insegnamento della religione cattolica quanto
le attivit didattiche per gli allievi che non si avvalgono
di detto insegnamento, rappresentando l’esigenza di
collocare entrambe le attivit nell’ora iniziale o
finale delle lezioni in relazione alla finalit di non dar
luogo a nessuna forma di discriminazione;

5. a definire le "specifiche ed autonome attivit
educative" in ordine all’insegnamento della religione
cattolica nella scuola materna pubblica, tenendo conto dei
criteri che caratterizzano gli orientamenti dell’attivit
educativa nella scuola materna pubblica in materia di educazione
religiosa e a precisare altres i criteri di utilizzazione
del tempo riservato a detto insegnamento, in modo da tener
conto delle particolari esigenze del bambino e del rispetto
dovuto alla scelta fatta dai genitori o da chi esercita
la patria potest, in materia di insegnamento della religione
cattolica, al fine di non consentire alcuna forma di discriminazione,
anche in relazione a quanto stabilito dalla Legge n. 449
del 1984;

6. a predisporre apposito modulo, distinto dalla pagella,
per la valutazione del profitto sia per quanto attiene all’insegnamento
religioso, sia per le attivit alternative, al fine di evitare
che le diverse scelte possano rappresentare motivo di discriminazione;

7. a riferire al Parlamento al termine dell’anno scolastico
1986/ 87 sui risultati del primo anno di applicazione della
nuova normativa, al fine di porre rimedio ad eventuali inconvenienti
e di mettere a punto eventuali correttivi nell’applicazione
dell’Intesa, fermo restando quando previsto al terzultimo
e al penultimo capoverso dell’Intesa stessa.

La Camera impegna altres il Governo

a sollecitare la conclusione degli accordi con
la Tavola Valdese per l’adozione della circolare attuativa
della Legge n. 449 del 1984;

– a concludere le intese con l’Unione delle Comunit
Israelitiche e con le altre confessioni religiose che ne
abbiano fatto richiesta;

– a sottoporre preventivamente al Parlamento ogni proposta
o ipotesi di accordo concernente materie concordatarie o
l’attuazione di principi sanciti dall’accordo
concordatario, al fine di consentire alle Camere di esercitare
in tempo utile i propri poteri di indirizzo.


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