SENATO
DELLA REPUBBLICA
XIII LEGISLATURA
875
SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO
SOMMARIO
E STENOGRAFICO
MARTED
4 Luglio 2000
(Antimeridiana)
Presidenza
del vice presidente CONTESTABILE
La
seduta inizia alle ore 12,01.
Il
Senato approva il processo verbale della seduta del 30 giugno.
Comunicazioni all’Assemblea
PRESIDENTE.
D comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti
per incarico avuto dal Senato. (v.
Resoconto stenografico).
Preannunzio di votazioni mediante procedimento
elettronico
PRESIDENTE.
Avverte che dalle ore 12,03 decorre il termine regolamentare
di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.
RESOCONTO
SOMMARIO
Discussione
dei disegni di legge:
(662) SPECCHIA
ed altri. – Norme
in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione
cattolica
(703) MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi.
– Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della
religione cattolica
(1411) MINARDO ed altri. – Nuova
disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei
docenti di religione cattolica
(1376) FUMAGALLI CARULLI ed altri.
– Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti
di religione cattolica
(2965) COSTA. – Norme in materia
di stato giuridico degli insegnanti di religione
PRESIDENTE.
Ha facolt di parlare il senatore Brignone per integrare
la relazione scritta.
BRIGNONE,
relatore.
L’Accordo del 1984, che ha modificato il Concordato tra
Stato italiano e Chiesa cattolica del 1929, ha assicurato
la continuit dell’insegnamento della religione cattolica
accanto all’introduzione del diritto di scelta se avvalersi
o no di tale insegnamento, rinviando ad un momento successivo
la definizione dello status
giuridico e professionale degli insegnanti di religione,
aspetto che per risultato finora trascurato, anche a
causa del carattere dell’insegnamento ritenuto prettamente
confessionale. Nel frattempo, fra gli insegnanti di religione
aumentata sensibilmente la presenza di laici e questo,
accanto alla mancata loro inclusione nei provvedimenti a
favore del precariato, ha determinato la ripresa del dibattito
sull’adeguamento del loro stato giuridico a quello degli
insegnanti di ruolo, anche considerando l’apporto consistente
da essi garantito nella valutazione di profili ed aspetti
della personalit dell’alunno.
Le
norme del testo proposto dalla Commissione prevedono l’istituzione
di due distinti ruoli provinciali, la dotazione organica
nella misura del 70 per cento dei posti corrispondenti alle
classi, disposizioni sul reclutamento e sulla mobilit,
nonch norme transitorie per l’espletamento del primo concorso,
in ordine alle quali desta perplessit il requisito del
servizio continuativo di insegnamento per almeno quattro
anni. Alla mancanza di previsione dell’onere finanziario
e della relativa copertura, dovuta al ritardo nella presentazione
della relazione tecnica da parte del Governo, supplisce
un emendamento specificamente presentato. La possibilit
di revoca da parte dell’ordinario diocesano competente,
che costituisce il raccordo tra ordinamento canonico e legislazione
italiana, stata oggetto di questioni pregiudiziali sollevate
in Commissione, cos come l’annosa questione sulla laicit
dello Stato, sulla quale intervenuta la Corte costituzionale
sottolineando che l’insegnamento della religione cattolica
non in contrasto con il principio di laicit. (Applausi
dai Gruppi LFNP, PPI e DS e del senatore Folloni. Congratulazioni).
PRESIDENTE.
Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.
RESOCONTO
STENOGRAFICO
Discussione
dei disegni di legge:
(662) SPECCHIA
ed altri. – Norme
in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione
cattolica
(703) MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi.
– Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della
religione cattolica
(1411) MINARDO ed altri. – Nuova
disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei
docenti di religione cattolica
(1376) FUMAGALLI CARULLI ed altri.
– Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti
di religione cattolica
(2965) COSTA. – Norme in materia
di stato giuridico degli insegnanti di religione
PRESIDENTE.
L’ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge
nn. 662, 703, 1411, 1376 e 2965.
La
relazione stata gi stampata e distribuita.
Il relatore, senatore Brignone, ha chiesto di integrarla.
Ne ha facolt.
BRIGNONE,
relatore. Signor Presidente, signor Sottosegretario,
onorevoli colleghi, noto che il Concordato lateranense
dell’11 febbraio 1929 fu modificato dall’Accordo del 18
febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con la legge
25 marzo 1985, n. 121.
Il
comma 2 dell’articolo 9 dell’Accordo recita: La Repubblica
italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa
e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte
del patrimonio storico del popolo italiano, continuer ad
assicurare, nel quadro delle finalit della scuola, l’insegnamento
della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie
di ogni ordine e grado.
noto che il medesimo comma garantisce a ciascuno il diritto
di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento,
dichiarandolo all’atto dell’iscrizione, senza che la scelta
possa dare luogo ad alcuna forma di discriminazione. Al
momento della firma dell’Accordo, la Santa Sede e la Repubblica
italiana, al fine di assicurarne la migliore applicazione
con opportune precisazioni e di evitare difficolt di interpretazione,
di comune intesa sottoscrissero un Protocollo addizionale.
Il punto 5, lettera b), del Protocollo rinviava ad
una successiva intesa tra le competenti autorit scolastiche
e la CEI le seguenti materie: programmi di insegnamento
della religione cattolica, modalit di organizzazione di
tale insegnamento anche in relazione alla collocazione oraria,
criteri per la scelta dei libri di testo, profili della
qualificazione professionale degli insegnanti di religione.
Il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985,
n. 751, reca l’esecuzione dell’Intesa, determinando gli
specifici contenuti del punto 5, lettera b), del
Protocollo addizionale all’Accordo, fermo restando l’intento
dello Stato di dare una nuova disciplina dello stato giuridico
degli insegnanti di religione. Da questa affermazione in
premessa emergevano quindi la necessit e l’impegno di collocare
tali docenti in una posizione non emarginata.
La revisione del Concordato lateranense, per quanto concerne
l’insegnamento della religione cattolica, e in particolare
l’articolo 36, aveva richiesto procedure particolarmente
laboriose con la stesura successiva di sei bozze preparatorie
dell’Accordo ed un ampio dibattito sia in Parlamento sia
nell’opinione pubblica negli anni in cui si veniva elaborando,
attraverso un confronto anche nello stesso ambito cattolico,
la tesi della cultura religiosa (definita fatto religioso
nelle intese con le altre confessioni).
Eppure, negli anni appena successivi, cio nel corso della
X legislatura, si svolse un intenso dibattito nelle competenti
Commissioni e nelle Assemblee della Camera dei deputati
e del Senato circa l’applicazione della legge di revisione
del Concordato, anche sulla scorta della prima giurisprudenza
insorta in merito. Il dibattito ebbe per come tematiche
prevalenti la non obbligatoriet dell’insegnamento, la tutela
dei non avvalentisi e la collocazione oraria della disciplina.
Tra le varie proposte di risoluzione presentate, in sostanza
fu approvata soltanto quella sottoscritta dalle forze politiche
di Governo che impegnava ad elaborare al pi presto la necessaria
normativa attuativa dell’Accordo e dell’Intesa. Il ministro
della pubblica istruzione, onorevole Giovanni Galloni, il
6 agosto 1987 rifer nella VII Commissione della Camera
sui risultati del primo anno di applicazione della nuova
normativa riguardante l’insegnamento della religione cattolica
nelle scuole pubbliche. Nella sua ampia comunicazione, svolta
con particolare riferimento alla questione dell’ora di attivit
alternativa, anche a seguito di una sentenza del TAR del
Lazio, compariva per solo un accenno ai docenti di religione
cattolica, dei quali auspicava una sistemazione – cos
la definiva – per evitare forme di discriminazione nei
consigli di classe a danno degli stessi studenti.
Un
accenno agli insegnanti contenuto anche nelle comunicazioni
del Governo sui contatti con la Santa Sede concernenti le
intese per l’attuazione del Concordato in materia di insegnamento
della religione. In esse, rese in Assemblea del Senato nella
seduta del 15 ottobre 1987, il presidente Goria affermava
che per quanto riguarda lo status giuridico dei
docenti di religione cattolica, che spetta alla Repubblica
disciplinare, appare coerente con l’ordinamento scolastico
che la Repubblica assicuri a questi docenti, cos come a
quelli degli altri insegnamenti, uno status non precario,
giacch dal punto di vista della Repubblica l’insegnamento
di tale materia deve essere assicurato alla stessa stregua
degli altri e i suoi docenti sono, come gli altri, meritevoli
per il loro impegno culturale e civile.
Il Primo Ministro sollevava per anche la questione dei
delicati problemi in ordine alla composizione del collegio
dei docenti in sede valutativa, che evidentemente poteva
variare in conseguenza della scelta dello studente di avvalersi
o meno dell’insegnamento.
Nel dibattito in Senato che segu le comunicazioni del Governo
comparvero alcuni riferimenti alla questione dello stato
giuridico degli insegnanti di religione cattolica. Per esempio,
la senatrice Manieri, con applausi e congratulazioni finali
dalla sinistra e dal centro-sinistra, afferm tra l’altro
la necessit di colmare il vuoto legislativo in merito allo
stato giuridico ed economico degli insegnanti di religione,
alla loro forma di reclutamento, ai loro profili professionali,
ai loro diritti e doveri perch si affermi non solo il
valore dell’insegnamento religioso, ma si dia effettivamente
ad esso, come stato chiesto e pattuito, dignit di insegnamento.
Anche il senatore Mancino sottolineava che la coerenza con
il riconosciuto valore culturale dell’insegnamento della
religione, in una con l’impegno concordatario relativo alla
qualificazione professionale degli insegnanti, determinava
l’esigenza di disciplinare adeguatamente la condizione giuridica
dei docenti di religione. Ribadiva inoltre la necessit
della loro partecipazione agli organismi collegiali e alle
valutazioni periodiche finali degli avvalentisi, cosa peraltro
gi disposta dal comma 2 del punto 7 dell’Intesa. Su quest’ultimo
tema il decreto del Presidente della Repubblica del 23 giugno
1990, n. 202, aggiungeva che nello scrutinio finale, nel
caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione
da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall’insegnante
di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio
motivato iscritto a verbale.
Si pu quindi osservare che l’ampio dibattito sull’insegnamento
della religione nella scuola nel corso della X legislatura,
tra il mese di agosto 1987 e il mese di maggio 1989, testimoniato
da un volume di 650 pagine di atti parlamentari, pur dando
luogo ad una copiosa produzione di mozioni, interpellanze,
interrogazioni, risoluzioni e ad un esteso confronto parlamentare
in cui curioso ricordare che si ciment perfino l’onorevole
Staller, sostanzialmente trascur la figura dell’insegnante
di religione cattolica, sebbene questi, rispetto agli altri
docenti, si caratterizzi per un particolare coinvolgimento
con l’oggetto dell’insegnamento.
evidente che tale impostazione risentiva di diffuse ma
anche infondate convinzioni circa il carattere clericale
o catechistico dell’ora di religione, determinato dal fatto
che negli anni precedenti l’insegnamento era affidato a
sacerdoti o religiosi.
Nel frattempo, per, la composizione qualitativa del corpo
docente della materia stava notevolmente mutando. Secondo
l’ultimo rilievo, relativo all’anno scolastico 1998-1999,
gli insegnanti di religione nelle scuole medie inferiori
e superiori risultano classificabili secondo le seguenti
percentuali: sacerdoti 19,6 per cento, religiosi 1,1 per
cento, religiose 3,1 per cento, laici 76,2 per cento.
Il fenomeno, sempre pi marcato, da ascriversi al calo
in Italia del numero di sacerdoti e di religiosi e religiose
nelle fasce di et appropriate all’impegno di insegnanti.
Inoltre aumentato il carico pastorale complessivo dei
sacerdoti, molti dei quali oggi devono seguire pi parrocchie.
Infine, l’insegnamento si fatto pi impegnativo perch
comprende non soltanto le ore effettive di lezione, ma anche
le attivit dei diversi organismi scolastici.
Proprio la presenza di una percentuale cos cospicua di
insegnanti laici richiede una pi stabile disciplina dello
stato giuridico. Essi infatti non godono del sistema di
sostentamento assicurato ai sacerdoti che svolgono il ministero,
n delle garanzie derivanti ai religiosi dalla comunit
di appartenenza.
Inoltre, come giustamente ha osservato il collega senatore
Monticone in un articolo apparso su Il Popolo dell’8 marzo
2000, con il Concilio Vaticano II la Chiesa ha profondamente
innovato il proprio modo di intervento nella societ superando
ampiamente, di fatto, il metodo concordatario e si aperta
al dialogo con le culture. Il Concilio affidava ai laici
il compito di animare cristianamente la societ e la Chiesa
introduceva nella scuola docenti di religione laici.
L’Accordo del 1984 ha riconosciuto quindi e confermato questo
processo di trasformazione dell’insegnamento e della classe
docente di religione, costituita ora da una nuova e motivata
generazione di insegnanti, che rappresenta un solido punto
di riferimento nell’istituzione scolastica, perch concorre
a realizzare un’offerta formativa pi completa e radicata
nella nostra storia, in quanto innegabile che il nostro
Paese deve al cattolicesimo una parte notevole della propria
identit, come sancito dal comma 2 dell’articolo 9 dell’Accordo,
che inserisce l’insegnamento della religione cattolica nel
quadro delle finalit della scuola, assegnando alla materia
uno status e una dignit culturale pari a quella
delle altre discipline.
Infatti, tra gli obiettivi disciplinari vi sono i seguenti:
favorire lo sviluppo della personalit degli alunni nella
dimensione religiosa, promuovendo la riflessione sul loro
patrimonio di esperienze e contribuendo a dare specifica
risposta al bisogno di significato di cui essi sono portatori;
introdurre alla conoscenza delle fonti, delle espressioni
e delle testimonianze storico-culturali del cattolicesimo;
avviare l’alunno alla problematica religiosa, ma anche al
superamento di ogni forma di intolleranza e di fanatismo
e alla solidariet con tutti, particolarmente con chi
fisicamente e socialmente svantaggiato; offrire contenuti
e strumenti specifici per una lettura della realt storico-culturale
in cui vivono gli alunni; contribuire alla formazione della
loro coscienza morale; maturare capacit di confronto tra
il cattolicesimo e le altre religioni, passando gradualmente
dal piano della conoscenza a quello della consapevolezza.
Se ne desume che l’insegnamento della religione cattolica
possa offrire al credente la percezione della dimensione
culturale delle proprie convinzioni con il linguaggio della
razionalit e al non credente, o credente in altra fede
che intenda avvalersene, la possibilit di allargare le
proprie conoscenze a culture, valori e dimensioni della
vita diversi.
Certamente le potenzialit formative ed educative della
disciplina potrebbero essere valorizzate e sfruttate in
modo pi congruo se, come osservato acutamente dal senatore
Folloni nel dibattito sull’affare assegnato, di cui riferir
brevemente dopo, non permanessero difficolt quale quella
della collocazione curriculare della materia non corrispondente
alla collocazione oraria. Egli ritiene giustamente che sono
difficolt derivanti dal timore di una lesione della sovranit
statale, da schematizzazioni ideologiche, da antiche o nuove
contrapposizioni che hanno determinato l’erezione di una
parete quasi impermeabile tra l’insegnamento della religione
cattolica e gli altri insegnamenti, a testimonianza di una
consapevolezza incompleta della maturazione avvenuta tra
il Concordato del 1929 e la sua modifica del 1984.
Mi sono dilungato alquanto sui contenuti e sulle finalit
dell’insegnamento religioso nella scuola statale perch
essi sono strettamente connessi con la figura del docente.
Come sta avvenendo per tutte le altre discipline, essi oggi
sono oggetto di revisione alla luce dell’attuazione del
riordino dei cicli.
Ho trattato diffusamente la questione dell’insegnamento
religioso nella mia relazione dell’11 novembre 1999 nella
7 Commissione del Senato, sull’affare assegnato, ai sensi
dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, in merito alla
politica del Governo in ordine all’insegnamento della religione
cattolica previsto dal Concordato tra l’Italia e la Santa
Sede. Nel dibattito sono intervenuti 12 senatori di varie
forze politiche, dando luogo ad un confronto di alto profilo.
La mia replica calendarizzata nella seduta di domani pomeriggio
in 7 Commissione.
opportuno ricordare che la questione dello stato giuridico
degli insegnanti di religione frequentemente si ripresentata
negli interventi dei colleghi sull’affare assegnato. Allo
stesso modo oggi non si sarebbero potuti sottacere i programmi
e le finalit di una disciplina indubbiamente peculiare,
che non pu essere surrogata da un’alternativa equivalente,
sia che l’insegnamento si esplichi in un approccio di studio
al fatto religioso in termini comparativi, sia che venga
svolto sotto un profilo storico, contenutistico, fenomenologico,
oppure morale ed educativo.
Eppure, innegabile che l’insegnante di religione, pur
senza potere di voto disciplinare, reca spesso un apporto
consistente per quanto concerne profili ed aspetti della
personalit complessiva dell’alunno, alla valutazione della
quale frequentemente si ricorre a complemento dei risultati
conseguiti nelle singole discipline.
La questione dello stato giuridico degli insegnanti di religione,
sostanzialmente accantonata nonostante l’intesa del 1985
avesse sottolineato l’intento dello Stato di dare una nuova
disciplina in merito, ha ripreso vigore soprattutto nel
corso di questa legislatura, anche a seguito dei recenti
provvedimenti emanati a favore dei docenti precari, di cui
gli insegnanti di religione non sono risultati beneficiari,
pur rivestendo tuttora tale status.
Per tale scopo, in questa legislatura sono stati presentati
in Senato cinque disegni di legge di iniziativa parlamentare,
assegnati alla 7 Commissione in sede referente. Al loro
esame stato altres abbinato quello della petizione n.
447, ad essi attinente.
I cinque disegni di legge estendono, secondo modalit in
taluni profili distinte, lo stato giuridico del personale
docente di ruolo statale agli insegnanti di religione cattolica.
I disegni di legge n. 1376, d’iniziativa dei senatori Fumagalli
Carulli ed altri, e n. 1411, d’iniziativa dei senatori Minardo
ed altri, predispongono altres una compiuta disciplina
del reclutamento. Rimetto alla relazione scritta ogni approfondimento
in merito alle cinque proposte, recepite nella sostanza
nel testo unificato oggi al nostro esame.
La Commissione istruzione del Senato, coordinata dal relatore
dell’epoca, senatore Mario Occhipinti, inizi il 2 ottobre
1997 l’esame congiunto in sede referente dei primi quattro
disegni di legge (cui si aggiunse, il 10 marzo 1998, il
disegno di legge n. 2925, nel frattempo assegnato alla Commissione).
Fu poi decisa l’istituzione di un Comitato ristretto, che
oper fra il mese di marzo ed il mese di luglio del 1998,
allorch il senatore Bergonzi (a nome dell’allora Gruppo
di Rifondazione Comunista) ne chiese l’interruzione dei
lavori.
Il relatore Occhipinti, sulla scorta del lavoro comunque
svolto in sede ristretta, predispose il presente testo unificato,
che fu adottato dalla Commissione quale testo base, in una
stesura aggiornata, il 14 luglio 1999.
Frattanto, rammento che il 26 maggio, il 16 e il 17 giugno
e il 13 luglio 1999, in 7 Commissione venivano auditi,
nell’ordine, la CEI, il Comitato nazionale scuola e Costituzione,
la Federazione nazionale insegnanti e la Federazione delle
Chiese evangeliche in Italia. Gi erano stati auditi, in
un primo giro, fra la fine di aprile e il maggio 1998, i
sindacati CGIL, CISL, UIL e altri.
Il termine per gli emendamenti riferiti al testo unificato
venne fissato per il 22 settembre. Decorso tale termine,
sia il testo sia gli emendamenti furono trasmessi alla 1
e alla 5 Commissione per i prescritti pareri; la 5 Commissione
richiese tuttavia al Governo la relazione tecnica, il che
determin una sospensione dei lavori di circa un mese. Specifico
che la relazione tecnica peraltro pervenuta soltanto in
data 28 marzo 2000.
Non essendo giunti i pareri richiesti nei termini prescritti,
la Commissione decise comunque di procedere all’esame degli
articoli e dei relativi emendamenti.
Nella seduta del 7 marzo 2000 fu approvata a maggioranza
la proposta di rinvio dell’esame congiunto avanzata dal
senatore Biscardi.
Nella seduta del 9 marzo 2000, nel corso dell’illustrazione
degli emendamenti all’articolo 1, si apr un dibattito incidentale
sull’ordine dei lavori, con la conseguenza che non fu possibile
procedere alla votazione di alcun emendamento, obiettivo
peraltro abbastanza evidente di alcuni interventi.
Nella seduta del 14 marzo la senatrice Pagano propose un
rinvio tecnico dell’esame in attesa del parere della Commissione
bilancio. La proposta venne approvata a maggioranza.
Nella seduta del 29 marzo il senatore Monticone, nel prendere
atto che era finalmente giunta la relazione tecnica da parte
del Governo, esprimendo la convinzione che la Commissione
avesse gi sviluppato il pi ampio dibattito sulla questione…
PRESIDENTE.
Senatore Brignone, mi deve perdonare se mi permetto di interromperla.
Tuttavia, le devo dire che ella ha depositato una pregevole
relazione scritta, che in questo momento sta leggendo.
BRIGNONE, relatore. Signor Presidente, ho integrato
la relazione con delle nuove considerazioni in essa non
contenute.
PRESIDENTE. La relazione – ripeto – molto pregevole, ma
se lei, senatore Brignone, ritiene di continuare a leggerla,
per la Presidenza non ci sono problemi.
BRIGNONE, relatore. Signor Presidente, la relazione
che sto leggendo contiene molte parti integrative che desidero
esporre all’Aula.
Come
dicevo, esprimendo il senatore Monticone la convinzione
che il provvedimento fosse ormai maturo per l’Assemblea,
propose di rinunciare ad esaminare e votare gli emendamenti
e di conferire al relatore il mandato di riferire favorevolmente
in Aula sul testo unificato, dando conto dello stato dei
lavori in Commissione. A suo giudizio tale scelta avrebbe
consentito, infatti, una calendarizzazione certa del provvedimento
ed una pi agevole convergenza su un disegno di legge di
grande rilievo.
L’opposizione, pur dichiarandosi favorevole in linea di
principio ad una accelerazione dell’iter, pavent
tuttavia un ulteriore insabbiamento del provvedimento, attesa
l’evidente difficolt di raggiungere in Assemblea un accordo
invano perseguito in Commissione. Anche questa proposta
fu approvata a maggioranza.
Ecco l’excursus attraverso il quale giunto in Aula
il disegno di legge. noto che stato gi calendarizzato
pi volte nei lavori di Assemblea e successivamente, spesso
all’ultimo momento, stralciato dalla Conferenza dei Capigruppo.
Di conseguenza soltanto oggi, dopo quasi tre anni dall’inizio
dell’esame in 7 Commissione in sede referente, viene incardinato
nei lavori d’Aula con la relazione che sto svolgendo.
Il testo unificato proposto dalla Commissione si compone
di cinque articoli. Signor Presidente, del contenuto degli
stessi si riferisce nella relazione scritta; ho fatto pochi
cambiamenti e, se ella ritiene, posso tralasciarne la lettura
per una parte.
PRESIDENTE.
Come lei preferisce.
BRIGNONE, relatore. Vorrei fare una lettura integrale,
perch ho apportato alcune modifiche alla relazione.
L’articolo
1, dopo gli opportuni riferimenti alla normativa concordataria,
istituisce due distinti ruoli provinciali, rispettivamente
per gli insegnanti di religione cattolica della scuola materna
ed elementare e per quelli della scuola media e secondaria
superiore; prevede altres che ai docenti inseriti nei suddetti
ruoli si applichino le norme di stato giuridico ed il trattamento
economico previsti dal Testo unico delle disposizioni legislative
in materia di istruzione.
L’articolo 2 prevede che le dotazioni organiche per l’insegnamento
della religione cattolica siano stabilite dal provveditore
agli studi, nell’ambito dell’organico complessivo di ciascuna
provincia, rispettivamente nella misura del 70 per cento
dei posti corrispondenti alle classi prevedibilmente funzionanti
per la scuola media e secondaria superiore e nella misura
del 70 per cento dei posti corrispondenti alle classi di
scuola elementare o sezioni di scuola materna funzionanti
nell’anno scolastico precedente.
A fronte di proposte emendative che spaziano dal 50 all’80
per cento, ritengo che la percentuale adottata sia congrua
alle percentuali degli avvalentisi, considerate anche statisticamente
in proiezione futura. Una proposta fortemente riduttiva,
se, da un lato, parrebbe ipotizzare negli anni a venire
un calo deciso degli avvalentisi, dall’altro lato – a mio
avviso – dilaterebbe senza ragioni la fascia di mobilit
nella quale sono utilizzati soprattutto sacerdoti e religiosi.
L’articolo 3 detta norme sul reclutamento. Esso prevede,
in particolare, che ciascun candidato per partecipare alle
procedure concorsuali debba essere in possesso dei titoli
di qualificazione professionale stabiliti al punto 4 dell’Intesa
tra l’autorit ecclesiastica e la CEI e del riconoscimento
di idoneit rilasciato dall’ordinario diocesano competente
per territorio. Le prove d’esame sono volte ad accertare
la preparazione culturale generale dei candidati in quanto
quadro di riferimento complessivo, con l’eccezione dei contenuti
specifici dell’insegnamento. Il comma 5 del medesimo articolo
stabilisce altres che l’assunzione a tempo indeterminato
disposta dal provveditore agli studi d’intesa con l’ordinario
diocesano, ai sensi del n. 5 della lettera a) del
Protocollo addizionale.
Il comma 6 prevede, infine, che ai motivi di risoluzione
del rapporto di lavoro secondo le disposizioni vigenti si
aggiunga la revoca dell’idoneit da parte dell’ordinario
diocesano competente, divenuta esecutiva a norma dell’ordinamento
canonico. Poich questo un punto che ha dato luogo a controversie,
ritengo opportuno informare che la procedura la seguente:
il vescovo deve motivare per iscritto il provvedimento di
revoca; l’insegnante pu ricorrere al vescovo stesso e successivamente
alla Congregazione per il clero e, in ultima istanza, alla
Segnatura apostolica; solo quando ci sar la sentenza definitiva
la revoca produrr il suo effetto. Questa procedura stata
stabilita dalla CEI nel 1990.
L’articolo 4 estende agli insegnanti di religione cattolica
inseriti nei ruoli di cui all’articolo 1 le disposizioni
vigenti in materia di mobilit professionale e territoriale
del personale della scuola, subordinatamente al possesso
del titolo di qualificazione richiesto nonch del riconoscimento
dell’idoneit da parte dell’ordinario diocesano competente
per territorio e all’intesa con il medesimo. Il comma 3
stabilisce che l’insegnante di religione cattolica assunto
a tempo indeterminato, al quale sia stata revocata l’idoneit,
e che non possa fruire della mobilit professionale, ha
titolo per partecipare alle procedure di diversa utilizzazione
e di mobilit collettiva. Il comma 4 prevede che i posti
rimasti vacanti a seguito di revoca dell’idoneit non concorrano
per un quinquennio a determinare le dotazioni organiche.
L’articolo 5 reca norme transitorie e finali relative al
primo concorso da bandirsi dopo l’entrata in vigore della
legge. Esso dovr essere riservato agli insegnanti con determinati
requisiti, fra i quali un servizio continuativo nell’insegnamento
di religione cattolica per almeno quattro anni e per un
orario non inferiore alla met di quello dell’obbligo.
La prescrizione derivante dal termine continuativo ha
suscitato in me qualche perplessit, tenuto conto dei requisiti
richiesti ai docenti precari per l’accesso al concorso riservato.
Il programma d’esame sar volto unicamente all’accertamento
della conoscenza dell’ordinamento scolastico e degli orientamenti
didattici e pedagogici relativi ai gradi di scuola ai quali
si riferisce il concorso.
Il comma 3 reso necessario dal fatto che nelle cosiddette
regioni di confine lo stato giuridico dei docenti di religione
e l’insegnamento della materia sono disciplinati in modo
differente e molto pi favorevole per entrambi.
Per quanto concerne la definizione delle regioni di confine
nella sua accezione storica, nelle interpretazioni e nella
disciplina ivi vigente dell’insegnamento religioso, mi pare
opportuno rinviare all’ultimo paragrafo della mia relazione
sull’affare assegnato, il cui testo depositato in 7 Commissione.
Il nuovo testo unificato non reca, nell’ambito dei cinque
articoli dei quali si compone, alcun riferimento circa la
quantificazione dell’onere annuo del provvedimento, derivante
dall’immissione dei docenti di religione cattolica negli
istituendi ruoli organici, n di conseguenza una previsione
di copertura finanziaria. Ci dovuto, come si detto,
alla mancata espressione del parere da parte della 5 Commissione
e al tardivo invio della relazione governativa, avvenuto
soltanto il 28 marzo 2000, nonostante le ripetute sollecitazioni
della Commissione.
In tale relazione tecnica l’onere del provvedimento quantificato
come segue: lire 507 milioni per l’anno 2000, per l’espletamento
del concorso per titoli ed esami (il calcolo basato sul
numero dei candidati in servizio al 31 dicembre 1999, in
possesso dei requisiti previsti dal comma 1 dell’articolo
5 del provvedimento, e sul compenso per ciascun componente
delle commissioni giudicatrici necessarie); lire 17.930
milioni per l’anno 2002; lire 46.620 milioni per l’anno
2003.
Rinvio alla relazione scritta per la specificazione dei
criteri induttivi seguiti per i calcoli, che devono comunque
essere rivisti alla luce delle norme attuative del riordino
dei cicli scolastici e al conseguente spazio curriculare
assegnato alla materia.
Per ovviare alla carenza di copertura ho presentato un apposito
emendamento che stato approvato dalla Commissione bilancio;
ritengo per che la previsione complessiva di costo del
provvedimento potrebbe essere ridimensionata. Rinvio, anche
in questo caso, alla relazione scritta per le argomentazioni
che ho addotto in merito, limitandomi a specificare che
molti insegnanti di religione, pur avendo diritto al beneficio
di progressione di carriera, sarebbero ancora inquadrati
al livello iniziale, non rilevabile dall’indagine del Ministero.
Tuttavia, evidente che tale ritardo e i costi che ne derivano,
finora elusi, non possono essere posti a carico del presente
provvedimento. In secondo luogo anche l’anzianit media,
calcolata in 17 anni dall’ufficio tecnico del Ministero,
potrebbe essere sensibilmente inferiore.
Nel dibattito scaturito nelle sedute della 7 Commissione
istruzione sono state sollevate questioni, anche pregiudiziali,
che appare necessario citare. In primo luogo, stata sottolineata
la problematicit insita nella possibilit di revoca degli
insegnanti di religione cattolica da parte dell’autorit
diocesana. Da ci scaturirebbe, per i cittadini italiani
dediti all’insegnamento, una posizione di disparit costituzionale,
alla quale il testo unificato non offrirebbe risposta. In
sostanza, lo Stato dovrebbe farsi carico, per quanto concerne
sia l’accesso sia la tutela dell’insegnamento di religione
cattolica, di determinazioni promananti da un’autorit extrastatuale.
La revisione dello stato giuridico degli insegnanti di religione
non potrebbe quindi essere disancorata dal riferimento a
due inderogabili profili: la disciplina pattizia concordataria
e la giurisprudenza insorta.
Occorre quindi, a giudizio di alcuni componenti della Commissione,
approfondire questo problema (di natura eminentemente costituzionale)
della compatibilit della revoca dell’idoneit da parte
dell’autorit diocesana con l’istituzione di un ruolo statale,
problema sul quale purtroppo la Commissione affari costituzionali
non si pronunciata.
Incidentalmente stata posta la questione della laicit
dello Stato, sulla quale peraltro vi sono pronunce della
Corte costituzionale. Nella pronuncia n. 203 la Corte, ribadendo
ed ampliando le formule gi utilizzate dal Consiglio di
Stato, indica riferimenti costituzionali del principio supremo
della laicit dello Stato ma, in secondo luogo, spiega che
la laicit non significa l’indifferenza dello Stato davanti
alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia
della libert di religione, nel quadro di un accordo bilaterale
tra Stato e Chiesa cattolica.
La successiva sentenza della Corte costituzionale conferma
che l’insegnamento di religione cattolica non in contrasto
con il principio di laicit, con la precisazione che ci
vale anche per l’aspetto del suo inserimento nel piano didattico.
Nonostante tale ultima precisazione, successivi pronunciamenti
giurisprudenziali ripropongono il contrasto della normativa
concordataria con il principio di laicit sotto il profilo
della collocazione della disciplina nel normale orario,
ma vengono dichiarati inammissibili dalla successiva pronuncia
della Corte, la quale, con sentenza n. 290 del 1992, conferma
l’infondatezza della questione dichiarata in precedenza.
da notare che l’insegnamento della religione cattolica
rientra nella categoria delle cosiddette res mixtae
poich da un lato investe la competenza dell’autorit ecclesiastica
e dall’altro la competenza propria dello Stato nella misura
in cui trattasi di insegnamento istituito nella scuola pubblica
o, comunque, nel quadro della pubblica funzione in materia
di istruzione.
In quanto res mixta, l’insegnamento in questione
vede determinata la propria disciplina all’interno dell’ordinamento
canonico, da un insieme di norme che si ricollegano alla
complessit e alla specificit del sistema delle fonti,
che qualifica lo ius publicum ecclesiasticum externum.
L’istituto dell’approvazione dei docenti da parte dell’ordinario
diocesano costituisce il mezzo tecnico giuridico attraverso
il quale si opera il raccordo fra l’ordinamento canonico
e l’ordinamento statuale e si collegano nel medesimo soggetto,
vale a dire la persona del docente, le differenti funzioni
canoniche e civili che questo chiamato contestualmente
ad esercitare nello svolgimento della sua mansione.
per opportuno sottolineare anche che l’istruzione religiosa
non deve essere confusa con l’educazione religiosa. Infatti,
l’istruzione ha propriamente luogo nelle scuole pubbliche,
l’educazione invece, nella quale pure ricompresa l’istruzione,
tipica delle scuole confessionali, nelle quali tutto il
processo formativo religiosamente orientato.
In Commissione stato avanzato un dubbio sulla possibilit
di dare vita ad un ruolo di insegnanti in assenza di certezze
in ordine alla sua stabilit nel tempo, la quale dipende,
inoltre, dall’opzione di avvalersi o meno dell’insegnamento
espressa annualmente dagli studenti.
stato pregiudizialmente chiesto se l’istituzione di un
apposito organico possa preesistere alla libert dello studente
di avvalersi o meno dell’insegnamento, richiamando la necessit
di non poter prescindere nella prosecuzione dei lavori dal
parere della Commissione affari costituzionali la quale
sino ad ora non si espressa.
Ritengo che la percentuale del 70 per cento dei posti disponibili
e le proiezioni complessive degli indici statistici degli
avvalentisi possano garantire la congruit del numero di
cattedre, stante anche l’ipotesi di ampia flessibilit tra
discipline opzionali od obbligatorie nei curriculi scolastici,
che potrebbe essere introdotta nell’attuazione del riordino
dei cicli, come avviene, ad esempio, per il modificarsi
delle scelte verificatosi nel campo dello studio delle lingue
straniere, questioni queste che investiranno anche e soprattutto
gli organici degli insegnanti di molte altre materie.
da rimarcare che in vari interventi stata sottolineata
la necessit di portare avanti e concludere la discussione
dell’affare assegnato, nella cui citata relazione in Commissione
dell’11 novembre 1999 si ampiamente riferito sulla giurisprudenza
insorta in merito allo stato giuridico degli insegnanti
di religione cattolica, con particolare riguardo alla revoca
dell’idoneit e al reclutamento.
In conclusione, sottolineo che seppure molte problematiche
restino aperte, occorre cogliere gli elementi peculiari
e positivi emergenti dall’Accordo e dall’Intesa, elementi
peraltro avvertiti dai giudici che si sono occupati del
contenzioso apertosi sull’insegnamento di religione cattolica.
Forse finora la rigidit del sistema scolastico italiano
non ha saputo del tutto assimilare la normativa concordataria
che introduce l’elemento di elasticit di una materia facente
parte dell’ordinamento degli studi ma frequentabile solo
in base ad una libera scelta, n ha saputo disciplinare
lo stato giuridico dei suoi docenti.
Il presente disegno di legge, che la Commissione istruzione
ha ritenuto di trasferire all’Assemblea, volto appunto
a dare attuazione ad un intento espresso ufficialmente 15
anni fa nei confronti degli insegnanti di una disciplina
avente pari dignit delle altre, poich il suo insegnamento
assicurato dalla Repubblica italiana nel quadro delle
finalit della scuola, come recita il comma 2 dell’articolo
9 dell’Accordo del 1984. (Applausi dai Gruppi LFNP, PPI,
DS e del senatore Folloni. Congratulazioni).
PRESIDENTE.
Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge
in titolo ad altra seduta.
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