ISTRUZIONE (7a)
GIOVEDI’
9 MARZO 2000
407a
Seduta
Presidenza del Presidente
OSSICINI
Interviene
il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Gambale.
La seduta inizia alle ore 15,10.
IN SEDE REFERENTE
(662) SPECCHIA ed altri: Norme
in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione
cattolica
(703) MONTICONE e Pierluigi
CASTELLANI: Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti
della religione cattolica
(1376) FUMAGALLI CARULLI ed
altri: Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei
docenti di religione cattolica
(1411) MINARDO ed altri: Nuova
disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei
docenti di religione cattolica
(2965) COSTA: Norme in materia
di stato giuridico degli insegnanti di religione
– e petizione n. 447 ad essi attinente
(Seguito
dell’esame congiunto e rinvio)
Riprende
l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 gennaio scorso
e rinviato nella seduta del 7 marzo scorso.
Si
passa all’esame del testo unificato, adottato dalla Commissione
come testo base (pubblicato in allegato al resoconto della
seduta antimeridiana del 14 luglio 1999), nonch degli emendamenti
ad esso riferiti.
In
sede di illustrazione degli emendamenti all’articolo 1,
interviene il senatore BISCARDI, sottolineando in via preliminare
come dal suo Gruppo sia stato manifestato l’intento di giungere
ad una revisione della posizione attuale degli insegnanti
di religione cattolica, senza pertanto sottrarsi al dibattito
in corso. Tale prospettiva non pu tuttavia essere disancorata
da un chiaro riferimento a due profili inderogabili, costituiti
rispettivamente dalla disciplina pattizia concordataria
e dalla giurisprudenza costituzionale, anche di recente
ribadita con la sentenza n. 390 del 1999. Emerge, per questo
riguardo, la problematicit insita nella possibilit di
revoca degli insegnanti di religione cattolica da parte
dell’autorit diocesana, in base alla quale si delinea per
i cittadini italiani impegnati nell’insegnamento una posizione
di disparit costituzionale. Il testo unificato del relatore,
assunto dalla Commissione quale testo base, non offre risposta
agli interrogativi alimentati da tale questione: a ci si
lega il dubbio sulla possibilit stessa di dar vita a un
ruolo di insegnanti in assenza di certezza in ordine alla
sua stabilit nel tempo, la quale inoltre dipende dalle
opzioni di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica,
di volta in volta espresse dagli studenti. E di ancor maggiore
difficolt si pone il problema della sovranit dello Stato,
il quale dovrebbe farsi carico, in ordine sia all’accesso
come alla conservazione dell’insegnamento della disciplina,
di determinazioni promananti da un’autorit extra–statuale.
Il testo base, infine, largamente insufficiente proprio
in ordine alla disciplina, transitoria come a regime, dei
profili di un accesso per via concorsuale.
L’insieme
di ragioni sopra espresse – egli prosegue – rendono conto
dell’emendamento 1.5, che ha il significato di rafforzare
la posizione dei docenti interessati, applicando ad essi
il trattamento economico e di carriera previsto per gli
insegnanti a tempo indeterminato. In tale linea muove altres
l’emendamento 1.6.
Conclusivamente
riconosce come la complessit dei provvedimenti, quali la
riforma dei cicli scolastici e la parit scolastica, sottoposti
negli ultimi tempi al vaglio delle forze parlamentari non
abbia consentito alla maggioranza di approfondire le numerose
questioni che il testo all’esame della Commissione alimenta.
In particolare, da nessuna parte politica stato approfondito
il problema – avente, a suo avviso, natura eminentemente
di legittimit costituzionale – della compatibilit della
revoca dell’idoneit degli insegnanti di religione cattolica
da parte dell’autorit diocesana, con l’istituzione di un
ruolo statale. Su tale delicato snodo problematico sarebbe
auspicabile giungessero i dovuti chiarimenti da parte della
Commissione affari costituzionali.
Il
senatore BERGONZI fa proprio l’emendamento 1.2, che d per
illustrato. Fa indi propri ed illustra gli emendamenti 1.3
e 1.4, volti a contemperare le esigenze della particolare
categoria di lavoratori del mondo della scuola costituita
dagli insegnanti di religione cattolica con alcune fondamentali
questioni di principio. In particolare, la previsione che
tali insegnanti vengano assunti al di fuori delle ordinarie
graduatorie, nonch a discrezione di istituzioni esterne
a quelle dello Stato italiano, le quali inoltre possono
revocare l’idoneit all’insegnamento, evidenzia una disparit
rispetto a tutti gli altri insegnanti, tenuti a seguire
ben determinate e rigorose procedure per l’accesso all’insegnamento.
In tale ottica, gli emendamenti 1.3 e 1.4 si sforzano di
giungere a una soluzione equa, riconoscendo a questa categoria
di docenti la qualit del lavoro svolto ai fini in particolare
del trattamento economico, senza tuttavia vulnerare l’eguaglianza
di diritti di chi lavora nella scuola. Assumere deliberazioni
di diverso orientamento costituirebbe, oltre che un precedente
pericoloso, altres la trasgressione a questioni di principio
e di diritto insormontabili, le quali trascendono la tutela
dei diritti di una particolare categoria di lavoratori per
investire invece i diritti di tutti. Non rileva qui, pertanto,
il carattere della disciplina insegnata o l’istanza di una
revisione del patto concordatario al fine di introdurre
un insegnamento di storia delle religioni, bens una pregiudiziale
di costituzionalit, che il suo Gruppo si curerebbe di sollevare
in Aula, nel prosieguo dell’iter del disegno di legge.
Il
PRESIDENTE esprime rammarico per l’assenza dei pareri delle
competenti Commissioni parlamentari, ancorch sollecitate,
su questioni di cos rilevante profilo.
Il
senatore ASCIUTTI d per illustrato l’emendamento 1.1.
Il
senatore BEVILACQUA d per illustrato l’emendamento 1.7.
Il
relatore BRIGNONE esprime parere sugli emendamenti, rinunziando
a pi ampie considerazioni, quali quelle attinenti all’aggiornamento
o alla revisione del Concordato, le quali trovano naturale
collocazione nella trattazione dell’affare assegnato sulla
politica di Governo in ordine all’insegnamento della religione
cattolica, anch’esso all’esame della Commissione. Rimarca
peraltro come non sia pensabile che l’autorit ecclesiastica
non abbia parte alcuna nella prestazione di un servizio
reso nella scuola ma non integralmente della scuola, configurandosi
pertanto quale res mixta. Limitarsi ai profili meramente
retributivi, aventi in definitiva natura contrattuale, senza
entrare nel merito dello stato giuridico significherebbe
eludere il problema, che rimarrebbe irresoluto. Desta inoltre
meraviglia il fatto che, dopo lunga attesa e vaglio parlamentari,
si senta ora cos impellente esigenza di considerare la
costituzionalit della questione, dopo che la competente
Commissione parlamentare non si espressa.
Esprime
indi parere contrario sull’emendamento 1.2, inaccettabile
se non altro perch non si possono omettere i riferimenti
alle norme pattizie. Analogamente, il parere contrario
sugli emendamenti 1.5, 1.3, 1.6 e 1.4, in quanto si limitano
ad aspetti connessi al trattamento economico e di carriera,
che risultano tuttavia di pertinenza del contratto nazionale,
senza di contro affrontare il tema del ruolo e dello stato
giuridico degli insegnanti. Esprime infine parere contrario
sugli emendamenti 1.1 e 1.7, in quanto non tengono conto
di alcuni fondamentali profili pattizi.
Conclusivamente
chiede di ritirare tutti gli emendamenti.
Il
sottosegretario GAMBALE si rimette alla Commissione in ordine
alla valutazione delle proposte emendative test illustrate.
Non ritiene di pronunciarsi sulle considerazioni esposte
dal senatore Biscardi, in quanto strettamente attinenti
al merito del provvedimento. Concorda peraltro con le valutazioni
negative del senatore Brignone l ove queste abbiano riguardato
gli aspetti attinenti alla questione concordataria.
Si
apre quindi un dibattito incidentale sull’ordine dei lavori.
Il
senatore BISCARDI richiama l’attenzione della Commissione
sul fatto che la 5a Commissione del Senato ha richiesto
una relazione tecnica sul testo in esame al Governo, il
quale doveva trasmetterla entro il 25 febbraio. Desidera
pertanto sapere dal Sottosegretario per quali ragioni tale
impegno non sia stato mantenuto.
Il
senatore BERGONZI fermamente censura la errata interpretazione,
da parte cos del rappresentante del Governo come del relatore,
degli emendamenti da lui sottoscritti. Si tratta di una
falsificazione del loro significato che, se mantenuta, renderebbe
impossibile il prosieguo della discussione, tanto essa
flagrante. Non infatti assolutamente vero che essi intendano
escludere o sottacere la questione concordataria, dal momento
che l’emendamento 1.3 fa un preciso riferimento alla legislazione
vigente, nella quale rientra a pieno titolo anche tale disciplina
pattizia.
Il
senatore CO’ – intervenendo a sua volta sull’ordine dei
lavori – esprime, quale presentatore di alcuni emendamenti
sia pure riferiti all’articolo 3, alcune preoccupazioni,
poich riemergono questioni estremamente delicate di rango
costituzionale. Ritiene pertanto non sia possibile prescindere
dal parere della 1a Commissione, di cui auspica una tempestiva
emanazione. Richiama inoltre un profilo di incostituzionalit
ulteriore, rispetto a quelli adombrati nel corso del dibattito.
Il testo in esame introduce infatti ruoli provinciali di
insegnanti di religione cattolica, cos presupponendo, pur
senza espressa disposizione, l’istituzione di un apposito
organico. Se cos , deve essere approfondito se siffatto
organico preesista alla libert dello studente di scegliere
se avvalersi o meno dell’insegnamento di religione cattolica,
ovvero se questa medesima libert di scelta impedisca di
considerare quell’organico come un elemento dato. In altri
termini, da verificare se si possa prevedere un organico
per un insegnamento non obbligatorio, subordinato alla scelta
degli studenti, senza che ci leda tale libert di scelta.
Il
PRESIDENTE ricorda di aver operato, anche per ci che attiene
al necessario parere sui temi ora segnalati, in puntuale
conformit al Regolamento: la 1^ Commissione stata a suo
tempo richiesta di esprimere il proprio parere sul testo
e sugli emendamenti; gli consta che il relativo esame, inizialmente
avviato in sede ristretta, sia poi stato rimesso alla sede
plenaria, ma senza giungere finora ad alcun esito.
Il
senatore BEVILACQUA, intervenendo a sua volta sull’ordine
dei lavori, ringrazia il Presidente per aver assicurato
il rigoroso rispetto del Regolamento ed osserva che l’inerzia
delle altre Commissioni non pu paralizzare i lavori della
7^ Commissione. Giudica poi singolare la richiesta avanzata
dal senatore Biscardi di ulteriori approfondimenti sul testo
del relatore, che risale al luglio 1999, mentre appare pi
coerente la posizione del senatore Bergonzi, disponibile
a concessioni economiche a favore degli insegnanti della
religione cattolica, ma non al riconoscimento dello stato
giuridico. Piuttosto, non affatto chiara la posizione
del Governo, che nello stesso tempo si compiace per la ripresa
dell’iter, si rimette alle decisioni della Commissione
su tutti gli emendamenti e ne taccia alcuni di incostituzionalit.
Invita quindi la componente cattolica della maggioranza
a enunciare chiaramente il proprio giudizio sui problemi
in discussione e ricorda conclusivamente che, specialmente
nella scuola elementare, gli insegnanti della religione
cattolica sono soggetti a odiosi condizionamenti che giungono
a veri e propri ricatti.
Il
senatore ASCIUTTI – intervenendo allo stesso titolo – ribadisce
la volont del Gruppo Forza Italia di proseguire celermente
l’iter e invita la maggioranza – che entra in fibrillazione
non appena viene affrontato il tema – a fare finalmente
chiarezza al suo interno, dichiarando apertamente, se questa
la sua volont, di voler impedire l’approvazione del testo.
Il
senatore DONISE risponde che la maggioranza intende discutere
e proseguire sull’iter. Esistono peraltro problemi
di grande rilievo, evocati dai senatori Bergonzi e Biscardi,
che non si possono ignorare: i profili di possibile illegittimit
costituzionale e la presenza di oneri finanziari, con la
conseguente necessit di provvedere ad una idonea copertura.
Su questi problemi occorre un confronto approfondito.
Il
sottosegretario GAMBALE replica al senatore Bergonzi precisando
che il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti
1.2 e 1.1, poich intaccano norme pattizie o che comunque
non possono essere modificate unilateralmente. Non vi era
comunque nelle sue parole alcuna intenzione di alterare
la volont del senatore Bergonzi. Per quanto riguarda la
mancata presentazione da parte del Governo della relazione
tecnica, egli se ne assume, a nome del Ministero della pubblica
istruzione, la responsabilit, facendo presente il forte
impegno cui il Dicastero stato sottoposto per seguire
fino a pochi giorni fa l’iter parlamentare del disegno
di legge sulla parit scolastica. In ogni caso la relazione
– molto importante, perch indubbiamente il testo comporta
oneri – quasi pronta ed egli potrebbe consegnarla alla
Commissione gi all’inizio della prossima settimana.
Dopo
che il PRESIDENTE ha ricordato che la relazione dovr essere
presentata ritualmente alla Commissione bilancio, interviene
il senatore NAVA, il quale si sofferma sul rapporto fra
cattolicit e laicit, tema oggi in discussione non solo
presso la 7^ Commissione, del quale sottolinea il grande
contenuto di libert. Egli comprende le radici storiche
della resistenza, ancor viva in parte dell’opinione pubblica,
a non cogliere la saldatura fra coscienza laica e coscienza
cattolica operata dal Concordato come grande strumento di
libert. In tale prospettiva, sarebbe stato opportuno, a
suo avviso, riprendere l’esame dei disegni di legge all’ordine
del giorno solo dopo aver concluso il dibattito sul tema
complessivo dell’insegnamento concordatario della religione
cattolica nella scuola italiana, avviato dalla Commissione
ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento. L’unico
orizzonte capace di dare un senso all’esperienza educativa
– dopo l’esaurirsi della prospettiva marxiana e a fronte
del nichilismo che pervade la societ italiana – l’impegno
a recuperare uno degli elementi pi forti che costituiscono
l’identit culturale italiana, quale la matrice cristiana.
Auspicando quindi che non ci si attardi ulteriormente in
uno scontro – nel quale invero gli eredi dell’esperienza
comunista sembrano i meno desiderosi di essere trascinati
– che appartiene ormai al passato, afferma la necessit
di conferire ai docenti della religione cattolica la medesima
dignit degli altri professori. Deplora quindi l’atteggiamento
del Governo, che sembra voler disconoscere tali aspirazioni,
con ci tradendo il senso stesso dell’alleanza fra le varie
componenti politiche e ideali che lo sostiene, e conclusivamente
afferma che voter a favore dell’articolo 1 del testo unificato
proposto dal relatore.
Il
PRESIDENTE dichiara concluso il dibattito incidentale e,
stante l’imminente inizio dei lavori dell’Assemblea, rinvia
il seguito dell’esame congiunto.
La
seduta termina alle ore 16,30.
EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL RELATORE
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 662, 703, 1376, 1411 E 2965
Art. 1
Sopprimere il comma 1.
1.2 BESOSTRI
Sostituire
il comma 1 con il seguente:
"1.
Agli insegnanti di religione cattolica nominati in base
alle indicazioni delle competenti autorit diocesane, secondo
quanto stabilito dall’Accordo di revisione del Concordato
lateranense, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985,
n. 121, e dall’Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione
e il presidente della Conferenza Episcopale italiana, resa
esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1985 e successive modificazioni, si applica
il trattamento economico e di carriera previsto nel contratto
nazionale per gli insegnanti a tempo indeterminato in servizio
nel corrispondente ordine scolastico".
1.5
PAGANO, BISCARDI
Al
comma 2, sostituire le parole:
"inseriti nei ruoli di cui al comma 1" con
le seguenti: "nominati ai sensi della legislazione
vigente".
1.3
BESOSTRI
Conseguentemente
all’emendamento 1.5, al comma 2, sostituire le parole: "inseriti
nei ruoli di cui al comma 1" con le seguenti: "nominati
ai sensi della legislazione vigente" e dopo le parole:
"trattamento economico previsti" inserire le
seguenti: "per gli insegnanti a tempo indeterminato".
1.6
PAGANO, BISCARDI
Al
comma 2, sopprimere le parole:
"per quanto compatibili con la presente legge".
1.1
MINARDO, ASCIUTTI
Al
comma 2, sopprimere le parole:
"per quanto compatibili con la presente legge".
1.7
SPECCHIA, MAGGI, BEVILACQUA, MARRI, PACE
Al
comma 2, dopo le parole: "le
norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti"
inserire le seguenti: "per gli insegnanti a tempo
indeterminato".
1.4
BESOSTRI
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