ATTUATIVO DELLO STATUTO DELLO SNADIR
I soci
Art.1- Tutti i soci sono tenuti a partecipare attivamente
alle iniziative del sindacato come previsto dallo Statuto
e come prescritto dal seguente Regolamento attuativo dello
Statuto approvato dal Congresso nazionale.Fino alla convocazione
del primo Congresso nazionale il presente Regolamento è
approvato dalla Segreteria nazionale.
Per l’attività del socio possono essere rimborsate
le spese effettivamente sostenute per l’attività
prestata entro i limiti preventivamente stabiliti dalla
segreteria nazionale o provinciale.
Il socio è tenuto a versare la quota fissata dal
congresso nazionale; qualora non versi detta quota sociale
entro il mese di febbraio di ogni anno è sospeso
dalla qualità di socio.Tale qualità, comunque,
si perde a causa di ritardo superiore a tre (3) mesi nel
pagamento delle quote sociali. I soci morosi, che volessero
regolarizzare la propria posizione, dovranno versare l’importo
di tutte le quote arretrate.
La qualità di socio si perde pure per radiazione
qualora il medesimo commetta azioni disonorevoli entro e
fuori il sindacato o con la sua condotta costituisca ostacolo
all’attività del sindacato e al decoro della categoria.
A questa sanzione disciplinare e alle altre previste dallo
Statuto il socio può fare appello al collegio nazionale
dei probiviri il cui verdetto è definitivo.
In caso di morte, dimissioni, decadenza ed esclusione il
socio o i suoi aventi causa non possono far valere alcun
diritto sul fondo patrimoniale del sindacato, anche se vi
avessero contribuito con personale donazione di qualsivoglia
natura.
Il congresso provinciale
Art.2- Il congresso provinciale è convocato dal
segretario provinciale quando è opportuno o necessario
oppure su richiesta per iscritto del 10% degli iscritti
della provincia o della maggioranza dei componenti la segreteria
provinciale e comunque almeno una volta ogni triennio per
il rinnovo delle cariche previste dallo Statuto e l’elezione
dei delegati provinciali in vista del Congresso nazionale.
All’atto della convocazione la segreteria provinciale può
disporre che alla riunione congressuale partecipino, senza
diritto di voto, esperti non soci.
All’inizio dei suoi lavori il congresso provinciale elegge
un Presidente garante del corretto funzionamento dei lavori
e approva , su proposta della segreteria provinciale, il
regolamento in base al quale essi si dovranno svolgere.
Il Regolamento, comunque, deve rispettare quanto previsto
dalle norme Statutarie.
La segreteria provinciale
Art.3- La segreteria provinciale è composta da cinque
a sette membri eletti fra i soci della provincia durante
il Congresso provinciale in cui è previsto il rinnovo
delle cariche.
Oltre al segretario coordinatore al suo interno elegge anche
il tesoriere.
La segreteria provinciale viene convocata dal segretario
provinciale almeno una volta a trimestre e all’occorrenza
su richiesta scritta della maggioranza semplice dei suoi
membri; è convocata dagli organi nazionali in caso
di commissariamento.In caso di ingiustificate inadempienze
rispetto alle deliberazioni adottate dal Congresso Nazionale
o di iniziative che compromettano le scelta e l’immagine
del Sindacato oppure di paralisi delle attività della
segreteria provinciale, la sezione stessa può essere
commissariata dalla Segreteria nazionale, con il parere
vincolante del Collegio dei Probiviri, dopo aver acquisito
le controdeduzioni della Segreteria provinciale interessata,
per un periodo massimo di sei mesi, entro il quale si dovrà
procedere al rinnovo delle cariche provinciali.
Il congresso nazionale
Art.4- Il congresso nazionale è convocato dal segretario
nazionale quando è opportuno o necessario oppure
su richiesta per iscritto di un terzo (1/3) dei componenti
il congresso nazionale o della maggioranza semplice dei
membri della segreteria nazionale e comunque almeno una
volta ogni tre anni per il rinnovo delle cariche previste
dagli organi statutari.
All’atto della convocazione la segreteria nazionale può
disporre che alla riunione congressuale partecipino, senza
diritto di voto, esperti non soci.
Dopo l’atto di convocazione e prima dello svolgimento congressuale
per il rinnovo delle cariche statutarie devono essere riuniti
i congressi provinciali.
All’inizio dei suoi lavori il congresso nazionale elegge
un comitato di presidenza di tre membri che collabora con
il Presidente garantendo il corretto funzionamento dei lavori
e approva, su proposta della segreteria nazionale, il regolamento
in base al quale essi si dovranno svolgere.
La segreteria nazionale
Art.5- La segreteria nazionale è convocata dal segretario
nazionale quando occorre ed è necessario e , comunque,
almeno una volta ogni semestre. Deve essere altresì
convocata ogni qualvolta lo richiedono per iscritto la maggioranza
semplice dei suoi membri.
La segreteria nazionale è delegata a condurre le
trattative contrattuali nazionali e a tale scopo nomina
la delegazione politica composta da quattro membri.
La segreteria nazionale, dopo aver individuato settori nazionali
del lavoro, ne nomina i responsabili affidando loro specifiche
funzioni.
La segreteria nazionale elegge al suo interno un vicesegretario
nazionale vicario e due vicesegretari nazionali.
Le decisioni riguardanti l’organizzazione, le strategie
e la politica del sindacato vanno prese a maggioranza semplice
, mentre per le decisioni riguardanti sanzioni disciplinari
è richiesta la maggioranza dei due terzi (2/3).
Il membro dimissionario viene surrogato con il primo dei
non eletti nell’ambito della votazione congressuale.Qualora
non vi siano più soci che abbiano riportato voti
la segreteria resterà con quei membri fino al nuovo
Congresso per il rinnovo delle cariche statutarie. Nel caso
in cui vi siano le dimissioni della maggioranza semplice
dei membri della segreteria, viene convocato entro sei mesi
un congresso per il rinnovo delle cariche statutarie.
Il collegio nazionale dei probiviri
Art.6- Il collegio nazionale dei probiviri è composto
da tre (3) membri effettivi e da due (2) supplenti, eletti
dal congresso nazionale con votazione nella quale è
possibile esprimere tre preferenze sui cinque membri da
eleggere. I tre che riporteranno il maggior numero di preferenze
saranno eletti membri effettivi, il quarto ed il quinto
saranno eletti membri supplenti.
Il collegio dei probiviri elegge al proprio interno un Presidente
cui spetta di convocare e presiedere le sedute.
Al collegio dei probiviri spetta il giudizio , previo ricorso,
sulla conformità allo statuto degli atti adottati
dagli organi dello Snadir. Esso esamina e compone altresì
le controversie che dovessero insorgere tra organi del sindacato.
E’ competente pure a giudicare le infrazioni disciplinari
degli iscritti che ricoprano cariche sia all’interno del
sindacato, sia quali rappresentanti dello stesso in organismi
esterni e del socio che commetta azioni ritenute disonorevoli
entro e fuori del sindacato o che con la sua condotta costituisca
ostacolo al buon andamento del sindacato e della categoria.
Il collegio, ricevuto un ricorso, si riunisce entro 15 giorni
e deve invitare immediatamente le parti interessate ad inviare
le proprie controdeduzioni entro il termine di trenta giorni.
Il collegio deve emettere la propria decisione entro novanta
(90) giorni dalla prima riunione. La carica di membro del
collegio è incompatibile con qualsiasi altro incarico
elettivo nel sindacato. Le misure disciplinari, commisurate
alla gravità delle infrazioni sono: a) l’ammonizione;
b) la sospensione dagli incarichi sociali per tempo indeterminato;
c) la radiazione dal sindacato. Ogni provvedimento adottato
dal collegio dei probiviri deve essere motivato per iscritto.
La decisione finale motivata per iscritto è inappellabile.
Fino alla convocazione del primo congresso nazionale il
collegio nazionale dei probiviri è nominato dalla
segreteria nazionale stante l’incompatibilità con
la carica di membro del collegio con qualsiasi carica elettiva
all’interno del sindacato.
Le riunioni degli organi statutari
Art.7- Le riunioni ordinarie di qualsiasi organo statutario
sono indette nelle sedi sociali o in un luogo diverso con
preavviso di almeno dieci (10) giorni a mezzo lettera semplice.
La lettera di avviso deve contenere l’ordine del giorno.
L’avviso di convocazione va altresì affisso nelle
sedi del sindacato durante i dieci (10) giorni antecedenti
quello stabilito per la riunione.Gli organi statutari si
riuniscono in seconda convocazione dopo un’ora dalla prima.
Le riunioni degli organismi sono valide in prima convocazione
se è presente la metà più uno dei membri.
Non raggiungendo tale numero di presenze, la riunione sarà
valida in seconda convocazione con la presenza di almeno
un terzo dei componenti l’organismo interessato. Qualora
non si raggiungesse nemmeno in seconda convocazione il numero
legale si procede ad una nuova convocazione dell’organismo
statutario interessato.
La presidenza delle riunioni spetta al presidente o al segretario
dell’organo; in caso di assenza o impedimento, al vicepresidente
o vicesegretario; in caso di assenza o impedimento del vicepresidente
o del vicesegretario spetta al socio più anziano
d’età. Chi presiede le riunioni nomina il segretario
verbalizzante.
Le votazioni si fanno di regola per alzata di mano; si fanno
a scrutinio segreto qualora l’assemblea lo riterrà
opportuno. E’ ammessa la delega scritta, ma un socio non
può rappresentare più di due (2) soci. Le
deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti,
fatte salve le maggioranze diverse espressamente previste
dal presente regolamento e dallo statuto.
Nei casi di riunioni straordinarie e urgenti degli organi
statutari, la convocazione deve avvenire almeno 48 ore prima
con la comunicazione del relativo ordine del giorno con
qualsiasi mezzo che consente di avvisare l’interessato.
Le cariche
Art.8- Per le elezioni per il rinnovo delle cariche qualora
siano presentate più liste di candidati, è
applicato il metodo proporzionale. L’organo elettivo delibera
a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto le preferenze
esprimibili e il quoziente di proporzionalità che
determina la composizione degli organismi stessi.
Gli eletti durano in carica tre (3) anni. Decadono anticipatamente
per dimissione individuale o collettiva presentata all’organo
elettore o per sfiducia votata da questo nei loro confronti.Qualora
per dimissioni o per altra causa uno dei membri degli organi
statutari cessi prima del termine stabilito, la composizione
dell’organo verrà integrata secondo le modalità
del presente regolamento e dello statuto, rimanendo immutata
la scadenza della carica dell’organo, ad eccezione dei casi
previsti dallo statuto.
Tutte le cariche sono esercitate a titolo gratuito. E’ consentito
soltanto il rimborso delle spese vive. Pur tuttavia la segreteria
nazionale a maggioranza dei due terzi (2/3) può deliberare
la retribuzione per l’attività di uno o più
componenti la segreteria nazionale ed eventualmente, per
particolari situazioni, di segretari provinciali o zonali.
In ogni caso è da retribuire il socio che abbia ottenuto
su delibera della segreteria nazionale il distacco sindacale
senza retribuzione da parte dello Stato.
Le risorse finanziarie e patrimoniali
Art.9- Le risorse finanziarie e patrimoniali dello Snadir
sono amministrate dalla segreteria nazionale e da quelle
provinciali. Ogni segreteria è responsabile in solido
della gestione economica di sua competenza. La segreteria
nazionale acquisisce i versamenti dei soci ed eroga ogni
sei (6) mesi alle segreterie provinciali le percentuali
delle quote versate dai soci appartenenti alle rispettive
province.
Per i professori incaricati in servizio il computo è
fatto in base alla sede scolastica dove insegnano ; per
gli altri in base alla residenza.
L’anno sociale e l’esercizio finanziario si aprono il 1°
gennaio e si chiudono il 31 dicembre. Il bilancio preventivo
e quello consuntivo sono redatti per capitoli e con criteri
analitici. Essi devono essere redatti con chiarezza e rappresentare
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale
ed economico-finanziaria del Sindacato.
Le segreterie provinciali entro cinque (5) giorni dall’approvazione
del bilancio trasmettono copia del medesimo alla segreteria
nazionale, che curerà la redazione coordinata dei
bilanci e la successiva approvazione.
Il bilancio preventivo provinciale e quello consuntivo nazionali
sono approvati annualmente entro il 31 maggio di ogni anno.
Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono approvati
annualmente entro il di ogni anno.
Durante la vita del Sindacato è preclusa la distribuzione,
anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonché
di fondi, riserve o capitale, salvo la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge.
Approvato dalla Segreteria Nazionale in Modica il 24 gennaio
2002
Prof. Alberto Borsò
Prof.ssa Maricilla Cappai
Prof. Francesco Cacciapuoti
Prof. Salvatore Modica
Prof. Orazio Ruscica
Prof.ssa Marisa Scivoletto
Prof. Pasquale Troìa
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