precisazioni_sulla_relazione.htm

Precisazioni
sulla relazione del senatore Brignone in VII Commissione
– seduta n.436 del 5 luglio 2000


Il resoconto
sommario verso la fine recita testualmente: "Egli
sottolinea altres la straordinaria qualificazione richiesta
dal combinato disposto dell’ordinamento canonico e del disegno
di legge n. 662-A agli insegnanti di religione (possesso
del diploma di laurea, specializzazione quadriennale, nonch
quadriennio continuativo di insegnamento gi svolto) per
l’inquadramento in ruolo, in rapporto ai requisiti richiesti
agli altri insegnanti precari dalla legge n. 124 del 1999.
"


Il
resoconto sommario non ha rilevato in modo chiaro le affermazioni
del senatore Brignone. Infatti, in questo passaggio il senatore
Brignone ha descritto la straordinaria qualificazione professionale
richiesta, anche a seguito degli emendamenti presentati,agli
Idr dal ddl. 


Ora,
sono stati presentati dai "soliti Biscardi" emendamenti
che prevedono l’immissione in ruolo dei docenti con la laurea
statale, mentre emendamenti di altri senatori prevedono
la laurea statale soltanto a regime.


Rimane
confermata la determinazione del senatore Brignone 
e degli altri che sostengono il ddl sullo stato giuridico
di accogliere il requisito della laurea statale soltanto
a regime. 


Pertanto
in sede di prima applicazione non verr richiesta la laurea.


Certamente
rimane il pericolo da noi paventato (
per
questo lo Snadir ha indetto lo

sciopero
del 24 maggio 2000
da alcuni
stranamente osteggiato: che siano forse d’accordo con Biscardi?
),
qualora vengano accolti gli emendamenti Biscardi, della
richiesta della laurea statale anche in sede di prima applicazione.
In questo caso nascondersi dietro il dito del riconoscimento
della licenza in teologia come laurea statale non risolverebbe
il problema. Infatti, come recita il comma 4 dell’art.5
del bando di concorso per titoli ed esami della scuola secondaria
di 1 e 2 grado la laurea in teologia o in altre discipline
ecclesiastiche utile per partecipare ai concorsi dove
richiesta la laurea in lettere e filosofia, ma viene concessa
l’abilitazione soltanto per insegnare nelle scuole dipendenti
dall’autorit ecclesiastica. 


La
proposta Biscardi di immettere in ruolo soltanto gli Idr
con laurea statale motivata dal fatto che qualora un docente
di religione immesso nei ruoli dello Stato subisca la revoca,
questi potr essere impiegato in altre mansioni in base
al tipo di laurea statale posseduta. Ci si rende conto quindi
che Biscardi e gli altri si riferiscono soltanto alla laurea
statale.


Infine,
bene precisare che Biscardi vuole evitare che il docente
di religione utilizzi l’immissione in ruolo nell’insegnamento
della religione per poi passare al altri ruoli. Ma ovvio
che  la proposta Biscardi (se verr accolta) invece
di frenare la fuga dei docenti dall’Irc produrr, immettendo
soltanto i laureati statali, l’effetto contrario: non appena
possibile i docenti di religione laureati passeranno ad
altri insegnamenti.


Orazio
Ruscica


 


 

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