Emendamenti
irrinunciabili
1. Art.5 -al
comma 1 sostituire il periodo “Al primo concorso per
titoli ed esami che sar bandito successivamente alla data
di entrata in vigore della presente legge sono ammessi gli
insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato servizio
nell’insegnamento della religione cattolica per almeno quattro
anni e per un orario settimanale non inferiore a 12 ore
esplicato anche in ordini e gradi scolastici diversi e che
siano in servizio nell’anno scolastico in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge. Al predetto concorso
pu altres partecipare il personale docente che abbia prestato
effettivo servizio per altro insegnamento nelle scuole statali
per almeno quattro anni scolastici e che sia in servizio
nell’anno scolastico in corso alla data predetta. “con
il seguente “In sede di prima applicazione gli insegnanti
di religione cattolica che abbiano prestato servizio nell’insegnamento
della religione cattolica per almeno quattro anni esplicato
anche in ordini e gradi scolastici diversi e che siano in
servizio nell’anno scolastico in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge, saranno ammessi a partecipare
ad un corso abilitante riservato di 110 ore con esame finale.
Gli anni di servizio, richiesti dal presente comma sono
computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo
in ciascun anno. “
2. Art.5 -comma 2 sostituire il periodo “Il personale
di cui al comma 1 deve essere in possesso dei requisiti
previsti dal ‘articolo 3, commi 2 e 3. Limitatamente alle
procedure riguardanti i posti di insegnamento nella scuola
dell’infanzia e nella costituenda scuola di base,per i candidati
al primo concorso di cui al comma 1 si prescinde dal requisito
del possesso del diploma di laurea ” con il seguente
“Il personale di cui al comma 1 deve essere in possesso
dei requisiti previsti dall’articolo 3, commi 2 e 3. Per
i candidati di cui al comma 1 del presente articolo si prescinde
dal requisito del possesso del diploma di laurea “.
3. Art.5 -comma 3 sostituire il periodo “Il programma
di esame del primo concorso di cui al comma 1, consistente
in una prova scritta ed una prova orale, sar volto all’accertamento
della conoscenza della legislazione e dell’ordinamento scolastico,
degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi
di scuola ai quali si riferisce il concorso, nonch all’accertamento
della cultura posseduta dal candidato nel campo delle scienze
sociali filosofiche e storiche “con il seguente “Il
programma di esame del corso abilitante di cui al comma
1 sar volto all’accertamento della conoscenza della legislazione
e dell’ordinamento scolastico, degli orientamenti didattici
e pedagogici relativi ai gradi di scuola ai quali si afferisce
il corso, nonch all’accertamento della cultura posseduta
dal candidato nel campo delle scienze sociali filosofiche
e storiche. Nel punteggio della graduatoria finale interverr
il riconoscimento del servizio prestato in qualit di incaricato
di religione cattolica “.
4. Art.5 -aggiungere il seguente comma 3 bis:”Gli insegnanti
di religione cattolica, che avranno superato il corso abilitante
di cui al comma 1, sono collocati in apposite graduatorie
provinciali, da compilare sulla base dei titoli culturali
e dei titoli di servizio, e saranno immessi in ruolo in
relazione al 70 per cento dei posti disponibili ogni anno.
“
5. Art.5 – aggiungere il seguente comma 3 ter: “I docenti
di cui al precedente comma 3 bis avranno anche la precedenza
nell’assegnazione dei posti di cui all’art.3, comma 7 della
presente legge.“
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