Dichiarazione_inserire_verbale.htm

Qualora
gli Idr venissero esclusi dalla attribuzione del credito
scolastico, devono chiedere l’allegazione a verbale della
dichiarazione di illegittimità-nullità delle
operazioni di scrutinio finale, chiedere copia dei verbali,
mettersi in contatto con la segretaria nazionale dello Snadir
al fini di impugnare le predette operazioni davanti alla
competente autorità giudiziaria

DICHIARAZIONE DA
INSERIRE A VERBALE

Premesso che, a mente del punto 4.1 lett.a della "intesa"
fra Ministero della P.I. e Conferenza Episcopale italiana
resa esecutiva a tutti gli effetti di legge nell’ordinamento
statale italiano giusta DPR 16/12/1985 n.751 successivamente
integrato con DPR 23/06/1990 n.202, all’insegnamento della
religione cattolica è assegnata "dignità
pari a quella di tutte le altre discipline" e che in
relazione a tale presupposto di principio, con riguardo
agli alunni che abbiano liberamente scelto di avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica, i docenti incaricati
dell’impartimento di quest’ultimo, secondo quanto previsto
dal punto 2.7 della citata intesa, "fanno parte della
componente docente degli organi scolastici con gli stessi
diritti e doveri degli altri insegnanti" e "partecipano
alle valutazioni periodiche e finali", con voto che
può anche essere determinante.
Premesso che, ai sensi dell’art.11 del Regolamento di esecuzione
emanato con DPR 23/07/1998 n.323, è assegnato al
Consiglio di classe il compito di attribuire ad ogni alunno,
nello scrutino finale di ciascuno degli ultimi tre anni
della scuola secondaria superiore, un apposito punteggio
denominato "credito scolastico" – da determinarsi
con riguardo al profitto nonché all’assiduità
della frequenza scolastica, all’interesse ed all’impegno
nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività
complementari ed integrative ed ad eventuale credito formativo
– che va assommato a quello delle prove scritte e del colloquio
ai fini dell’assegnazione del voto dell’esame di stato conclusivo
del corso di studi di istruzione secondaria superiore.
Premesso che l’art.3, commi 2 e 3 dell’O.M. n.128 del 14
maggio 1999, confermato dall’O.M. 126/00, stabiliscono
che: "I docenti che svolgono l’insegnamento della religione
cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni
del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito
scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento"
(comma 2) e che "l’attribuzione del punteggio, nell’ambito
della banda di oscillazione, tiene conto, oltre che degli
elementi di cui all’art.11, comma 2, del Regolamento, del
giudizio formulato dai docenti di cui al precedente comma
2 riguardante l’interesse con il quale l’alunno ha seguito
l’insegnamento della religione cattolica ovvero l’attività
alternativa e il profitto che ne ha tratto".
Constatato che in data 15/9/2000 il Tar Lazio, terza sezione
bis, ha dichiarato la legittimità della partecipazione
dell’Irc all’attribuzione del credito scolastico.
Ritenuto, conseguentemente a dette premesse, che al docente
di religione cattolica, quale componente a tutti gli effetti
del Consiglio di classe con compiti assolutamente corrispondenti
a quelli dei docenti delle altre discipline, in sede di
scrutinio finale degli ultimi tre anni della scuola secondaria
superiore, va riconosciuto, per gli alunni che abbiano scelto
di avvalersi del relativo insegnamento, il diritto-dovere
di partecipare al pari degli altri insegnanti all’attribuzione
del cennatto punteggio denominato credito scolastico.
Ciò premesso e ritenuto il/la sottoscritto/a prof.
______________________ docente di religione cattolica, considerato
che in questa sede gli è stato inibito di partecipare
alle valutazioni e votazioni per l’atttribuzione del credito
scolastico, eccepisce, per gli alunni che si sono avvalsi
dell’insegnamento della religione cattolica, la illegittimità-nullità
per tale parte e profilo delle presenti operazioni di scrutinio
finale e si riserva di impugnare le stesse davanti alla
competente autorità giudiziaria.

 

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