Qualora
gli Idr venissero esclusi dalla attribuzione del credito
scolastico, devono chiedere l’allegazione a verbale della
dichiarazione di illegittimit-nullit delle operazioni
di scrutinio finale, chiedere copia dei verbali, mettersi
in contatto con la segretaria nazionale dello Snadir al
fini di impugnare le predette operazioni davanti alla competente
autorit giudiziaria.
DICHIARAZIONE
DA INSERIRE A VERBALE
Premesso
che, a mente del punto 4.1 lett.a della “intesa” fra Ministero
della P.I. e Conferenza Episcopale italiana resa esecutiva
a tutti gli effetti di legge nell’ordinamento statale italiano
giusta DPR 16/12/1985 n.751 successivamente integrato con
DPR 23/06/1990 n.202, all’insegnamento della religione cattolica
assegnata “dignit pari a quella di tutte le altre discipline”
e che in relazione a tale presupposto di principio, con
riguardo agli alunni che abbiano liberamente scelto di avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica, i docenti incaricati
dell’impartimento di quest’ultimo, secondo quanto previsto
dal punto 2.7 della citata intesa, “fanno parte della componente
docente degli organi scolastici con gli stessi diritti e
doveri degli altri insegnanti” e “partecipano alle valutazioni
periodiche e finali”, con voto che pu anche essere determinante.
Premesso che, ai sensi dell’art.11 del Regolamento di esecuzione
emanato con DPR 23/07/1998 n.323, assegnato al Consiglio
di classe il compito di attribuire ad ogni alunno, nello
scrutino finale di ciascuno degli ultimi tre anni della
scuola secondaria superiore, un apposito punteggio denominato
“credito scolastico” – da determinarsi con riguardo al profitto
nonch all’assiduit della frequenza scolastica, all’interesse
ed all’impegno nella partecipazione al dialogo educativo,
alle attivit complementari ed integrative ed ad eventuale
credito formativo – che va assommato a quello delle prove
scritte e del colloquio ai fini dell’assegnazione del voto
dell’esame di stato conclusivo del corso di studi di istruzione
secondaria superiore.
Premesso che l’art.3, commi 2 e 3 dell’O.M. n.128 del 14
maggio 1999 stabiliscono che: “I docenti che svolgono l’insegnamento
della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle
deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione
del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale
insegnamento” (comma 2) e che “l’attribuzione del punteggio,
nell’ambito della banda di oscillazione, tiene conto, oltre
che degli elementi di cui all’art.11, comma 2, del Regolamento,
del giudizio formulato dai docenti di cui al precedente
comma 2 riguardante l’interesse con il quale l’alunno ha
seguito l’insegnamento della religione cattolica ovvero
l’attivit alternativa e il profitto che ne ha tratto”.
Constatato che in data 15/9/2000 il Tar Lazio, terza sezione
bis, ha dichiarato la legittimit della partecipazione dell’Irc
all’attribuzione del credito scolastico.
Ritenuto, conseguentemente a dette premesse, che al docente
di religione cattolica, quale componente a tutti gli effetti
del Consiglio di classe con compiti assolutamente corrispondenti
a quelli dei docenti delle altre discipline, in sede di
scrutinio finale degli ultimi tre anni della scuola secondaria
superiore, va riconosciuto, per gli alunni che abbiano scelto
di avvalersi del relativo insegnamento, il diritto-dovere
di partecipare al pari degli altri insegnanti all’attribuzione
del cennatto punteggio denominato credito scolastico.
Ci premesso e ritenuto il/la sottoscritto/a prof. ______________________
docente di religione cattolica, considerato che in questa
sede gli stato inibito di partecipare alle valutazioni
e votazioni per l’atttribuzione del credito scolastico,
eccepisce, per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento
della religione cattolica, la illegittimit-nullit per
tale parte e profilo delle presenti operazioni di scrutinio
finale e si riserva di impugnare le stesse davanti alla
competente autorit giudiziaria.
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