Del Ministero dell’Istruzione
interessanti FAQ su
IRC e credito scolastico, POF, certificazione e commissione
di esame della scuola elementare
1. I docenti di religione potranno partecipare all’Esame
di Stato?
No, perch religione non materia d’esame, ma una disciplina
presente nel corso di studi per gli allievi che vogliano
avvalersi di tale insegnamento.
2. Qual l’apporto dell’insegnamento di Religione o
dell’attivit alternativa scelta rispetto all’attribuzione
dei crediti scolastici?
Gli insegnanti di religione cattolica e quelli incaricati
delle attivit didattiche alternative partecipano a pieno
titolo alle deliberazioni del consiglio di classe relative
all’attribuzione del credito scolastico agli alunni che
si avvalgono rispettivamente del loro insegnamento o attivit.
L’insegnamento della religione cattolica o l’attivit didattica
alternativa non possono concorrere al calcolo materiale
della media dei voti, ma i rispettivi docenti incaricati
devono esprimere una propria specifica valutazione relativamente
all’interesse mostrato e al profitto ricavato dall’insegnamento
o dall’attivit, che va ad aggiungersi alle altre componenti
che contribuiscono a creare il credito scolastico. Si veda
a tal riguardo l’art. 3 dell’OM 128/99, confermato dall’OM
126/00.
3. L’ora di religione costituisce credito formativo?
No, perch le esperienze che danno luogo all’acquisizione
dei crediti formativi sono acquisite al di fuori della scuola
di appartenenza. Si veda a tale riguardo il D.M. 10.2.99,
art.1.
4. Qual la posizione dell’Irc (insegnamento della religione
cattolica) nel Piano dell’offerta formativa di una scuola?
L’Irc deve comparire tra le discipline che concorrono alla
determinazione della quota nazionale obbligatoria del curricolo
di ciascuna istituzione scolastica e non pu essere confuso
con uno degli “insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi”
di cui all’art.21, c.9, della legge 59/97, che possono eventualmente
offerti all’utenza. A norma dell’Accordo di modificazione
del Concordato (Legge 121/85) e della successiva Intesa
tra Ministro della Pubblica Istruzione e il Presidente della
Conferenza episcopale italiana (Dpr.751/85), infatti, solo
l’utenza ha la facolt di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento
della religione cattolica, mentre la scuola ha il dovere
di assicurarne comunque la presenza nel curricolo di istituto.
5. L’Irc (insegnamento della religione cattolica) deve
comparire nella certificazione dell’obbligo di istruzione?
Si. Dal momento che l’Irc disciplina appartenente al curricolo
ordinario delle scuole di ogni ordine e grado, deve comparire
nella sezione del certificato di cui al D.M. 70/2000, in
cui viene ricostruito il curricolo frequentato dallo studente
che di esso si avvalso
6. L’insegnante di religione cattolica deve partecipare
ai lavori della commissione di esame nella scuola elementare?
Si, dal momento che le commissioni degli esami di licenza
elementare sono formate da tutti i docenti della classe.
La presenza dell’insegnante specificamente incaricato dell’Irc
necessaria anche per evitare disparit di trattamento
con le commissioni di classi in cui tale insegnamento
stato impartito dall’insegnante ordinario, fermo restando
che l’Irc non pu essere oggetto di esame
fonte – http://www.istruzione.it/argomenti/esamedi
stato/faq/religione.htm
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