Dal
ministero dell’Istruzione interessanti Faq su credito scolastico,
esame di stato, …
1. I docenti di
religione potranno partecipare all’Esame di Stato?
No, perch religione
non materia d’esame, ma una disciplina presente nel corso
di studi per gli allievi che vogliano avvalersi di tale
insegnamento.
2. Qual l’apporto
dell’insegnamento di Religione o dell’attivit alternativa
scelta rispetto all’attribuzione dei crediti scolastici?
Gli insegnanti di
religione cattolica e quelli incaricati delle attivit didattiche
alternative partecipano a pieno titolo alle deliberazioni
del consiglio di classe relative all’attribuzione del credito
scolastico agli alunni che si avvalgono rispettivamente
del loro insegnamento o attivit. L’insegnamento della religione
cattolica o l’attivit didattica alternativa non possono
concorrere al calcolo materiale della media dei voti, ma
i rispettivi docenti incaricati devono esprimere una propria
specifica valutazione relativamente all’interesse mostrato
e al profitto ricavato dall’insegnamento o dall’attivit,
che va ad aggiungersi alle altre componenti che contribuiscono
a creare il credito scolastico. Si veda a tal riguardo l’art.
3 dell’OM 128/99, confermato dall’OM 126/00.
3. L’ora di religione
costituisce credito formativo?
No, perch le esperienze
che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi sono
acquisite al di fuori della scuola di appartenenza. Si veda
a tale riguardo il D.M. 10.2.99, art.1.
4. Omissis
5. L’Irc (insegnamento
della religione cattolica) deve comparire nella certificazione
dell’obbligo di istruzione?
Si. Dal momento che
l’Irc disciplina appartenente al curricolo ordinario delle
scuole di ogni ordine e grado, deve comparire nella sezione
del certificato di cui al D.M. 70/2000, in cui viene ricostruito
il curricolo frequentato dallo studente che di esso si
avvalso
6. L’insegnante
di religione cattolica deve partecipare ai lavori della
commissione di esame nella scuola elementare?
Si, dal momento che
le commissioni degli esami di licenza elementare sono formate
da tutti i docenti della classe. La presenza dell’insegnante
specificamente incaricato dell’Irc necessaria anche per
evitare disparit di trattamento con le commissioni di classi
in cui tale insegnamento stato impartito dall’insegnante
ordinario, fermo restando che l’Irc non pu essere oggetto
di esame
fonte – http://www.istruzione.it/argomenti/esamedistato/faq/religione.htm
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