CREDITI
– DOCUMENTO CONSIGLIO DI CLASSE – ADOZIONI LIBRI R.C.
I crediti
I “crediti” che possono essere riconosciuti agli
alunni al termine dell’anno scolastico sono: crediti
formativi e crediti scolastici.
I crediti formativi scaturiscono da esperienze “acquisite
al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori
della società civile legati alla formazione della
persona ed alla crescita umana, civile e culturale …”
(D.M. n. 49 del 24 febbraio 2000).
Tali esperienze devono essere documentate e coerenti con
gli obiettivi educativi e formativi del tipo di corso cui
si riferisce l’esame.
Il credito scolastico (D.P.R. 23 luglio 1998 n.286), invece,
consiste in un punteggio (massimo di 20 punti) attribuito
a ciascun candidato. Esso scaturisce dalle votazioni assegnate
per le singole discipline, utilizzando l’intera scala
decimale di valutazione (O.M. n. 128 del 14 maggio 1999),
ed entra a far parte del voto finale complessivo d’esame.
Con specifico riferimento al credito scolastico, l’i.r.c.
si colloca in modo particolare per due motivi (art. 3 n.1
O.M. n.128/1999) : il primo è dato dalla valutazione,
che, per tale insegnamento, è espressa da un giudizio
e non da un voto numerico, con la conseguente difficoltà
(ma, ovviamente, non impossibilità) ad inserirlo
nel calcolo della media matematica; il secondo motivo si
evidenzia nella stessa redazione dell’art. 3 nella
quale si sceglie di staccare la questione i.r.c. dall’insieme
delle altre discipline, specificandone la funzione valutativa
nel successivo punto n.2.
Dalla lettura dell’art.3 punto n. 2 si deduce la volontà
dell’Amministrazione scolastica di affermare un principio
generale circa l’I.r.c. : quello della sua partecipazione
a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe.
Si tratta di una affermazione di ampia portata, in quanto,
enunciato come principio generale, concorre a spazzar via
ogni residuo dubbio circa il diritto-dovere degli insegnanti
di religione cattolica di votare nelle deliberazioni del
consiglio di classe. La precedente, ambigua, specificazione
la quale prevede che nelle deliberazioni da adottarsi a
maggioranza, qualora tale voto risulti determinante, esso
diventa un giudizio motivato da riportare a verbale (Art.
25), è stata ampiamente chiarita dalle diverse sentenze
dei TAR. Infatti il voto dell’insegnante di religione
“ove determinante si trasforma in giudizio motivato
ma senza perciò perdere il suo carattere decisionale
e costitutivo della maggioranza.” (vedi la sentenza
del TAR Toscana n. 1089 del 20 dicembre 1999, pubblicata
in Professione I.r. n. 1 genn.- febbr. 2000).
Riepilogando:
– tutte le discipline (quelle che utilizzano il voto espresso
in valore numerico) concorrono alla definizione del credito
scolastico ed alla individuazione della banda di oscillazione.
– anche l’I.r.c. (a pieno titolo) concorre alla definizione
del credito scolastico, ma non contribuisce alla determinazione
della media dei voti, in quanto la valutazione, per questo
insegnamento è espressa attraverso un giudizio.
Il punto centrale della questione lo rileviamo dalla lettura
del punto n. 3 dello stesso art. 3. L’ I.r.c. concorre
alla determinazione del credito scolastico, influenzando,
con il proprio giudizio, la misura del credito tra i due
o tre valori posti nella banda di oscillazione. Un esempio:
la media dei voti espressi dalle discipline (quelle col
voto numerico, quindi escluso l’I.r.c.) dà come
risultato 6 e colloca l’alunno in una banda di oscillazione
(per l’ultimo anno) che va da 4 a 5 (il credito scolastico).
Quali sono gli elementi che determinano la scelta tra un
credito di 4 o 5 all’interno della banda di oscillazione
?
Sono :
a – giudizio formulato dal docente di religione.
b – assiduità della frequenza scolastica.
c – interesse e impegno nella partecipazione al dialogo
educativo (vale per tutte le discipline, anche per l’I.r.c.).
d – partecipazione alle attività complementari ed
integrative.
e – eventuali crediti formativi documentati.
L’attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno
spetta a tutti i docenti componenti il consiglio di classe:
essa va deliberata e verbalizzata (O.M. n. 31 del 4 febbraio
2000, art. 8 n.6).
Da questo quadro emerge lo spazio dell’i.r.c. nell’ambito
dell’attribuzione del credito scolastico, ma non riveste
minore importanza la questione dei crediti formativi. Negli
spazi extrascolastici i docenti hanno, infatti, la possibilità
di proporre un progetto educativo religioso (da attuare
anche su reti di scuole), che si può attuare attraverso
esperienze di “crescita umana, civile e culturale”
della persona (D.M. n. 49 del 24 febbraio 2000).
I docenti, magari costituendosi in associazione, possono
realizzare attività culturali, di educazione all’ambiente,
al volontariato ed alla solidarietà che, adeguatamente
organizzate e documentate, possono offrire un ulteriore
spazio di formazione e di recupero (o approfondimento) di
valori.
Il Documento del Consiglio di
classe
Alla commissione degli esami di Stato dev’essre consegnato,
entro il 15 maggio, il documento elaborato dal Consiglio
di classe relativo all’azione educativa e didattica
realizzata nell’ultimo anno di corso. In esso vengono
illustrati i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso
formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati,
gli obiettivi raggiunti ed ogni altro elemento ritenuto
utile per lo svolgimento degli esami. Prima della elaborazione
del testo definitivo del Documento. i consigli di classe
possono consultare, per eventuali proposte ed osservazioni,
la componente studentesca e quella dei genitori, facenti
parte dei consigli stessi.
Il docente di religione, quale membro del consiglio di classe,
ha l’obbligo di contribuire alla stesura del Documento,
in particolar modo per la parte inerente all’azione
educativa e didattica realizzata durante l’anno scolastico
(O.M. n. 31 del 4 febbraio 2000, art. 6 n.1; O.M. n.29 del
13 febbraio 2001; O.M. n.43 dell’11 aprile 2002; O.M.
n.21 del 9 febbraio 2004). Il docente di religione interviene
anche nei casi in cui abbia attuato iniziative i cui contenuti
siano riferibili all’esame di Stato, e interviene sempre
nella fase in cui si descrive il livello di partecipazione
degli alunni ai sensi del Regolamento recante le norme dello
Statuto delle studentesse e degli studenti (O.M. n. 31 del
4 febbraio 2000, art. 6 n.5; O.M. n.29 del 13 febbraio 2001;
O.M. n.43 dell’11 aprile 2002; O.M. n.21 del 9 febbraio
2004).
Adozioni libri di testo
Come ogni anno nel mese di maggio (entro la seconda decade
per la scuola secondaria superiore, la terza decade per
la scuola elementare e media) i collegi docenti sono chiamati
a deliberare sulla scelta dei libri di testo.
La circolare prot. 5036 del 13 marzo 2003 richiama i criteri
e le modalità operative che presiedono a tale adempimento
nella scuola secondaria. “L’adozione dei libri
di testo rappresenta espressione dell’autonomia didattica
delle istituzioni scolastiche, che si realizza anche con
la scelta e l’utilizzazione delle metodologie e degli
strumenti didattici, coerentemente con il Piano dell’Offerta
Formativa”. Ricordando subito dopo che la scelta del
libro di testo attiene “ai compiti attribuiti al collegio
dei docenti” la circolare esorta i docenti ad effettuare
“una puntuale verifica dei testi in uso ed un attento
esame delle novità editoriali intervenute”.
Il decreto del Direttore Generale del 13 febbraio 2002 (Decreto
scuola primaria; Decreto
scuola secondaria) fissa il tetto massimo complessivo
di spesa per i libri di testo per il primo anno della scuola
media e della scuola superiore. Tale tetto può essere
sforato nel limite del 10%. In ogni caso il testo di religione
va adottato e non semplicente consigliato. La
C.M. n.38 del 31 marzo 2004, prot.6934, in attesa del
perfezionamento dei decreti con in quali saranno recepiti
i nuovi obiettivi specifici di apprendimento per la scuola
dell’infanzia e primaria di religione cattolica, conferma
l’adozione degli attuali testi di religione in uso.
Redazione
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