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Crediti
– Documento del Consiglio di Classe – Adozioni

I crediti

I “crediti” che possono essere riconosciuti
agli alunni al termine dell’anno scolastico sono: crediti
formativi e crediti scolastici.
I crediti formativi scaturiscono da esperienze “acquisite
al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori
della societ civile legati alla formazione della persona
ed alla crescita umana, civile e culturale …” (D.M. n.
49 del 24 febbraio 2000).
Tali esperienze devono essere documentate e coerenti con
gli obiettivi educativi e formativi del tipo di corso cui
si riferisce l’esame.
Il credito scolastico (D.P.R. 23 luglio 1998 n.286), invece,
consiste in un punteggio (massimo di 20 punti) attribuito
a ciascun candidato. Esso scaturisce dalle votazioni assegnate
per le singole discipline, utilizzando l’intera scala decimale
di valutazione (O.M. n. 128 del 14 maggio 1999), ed entra
a far parte del voto finale complessivo d’esame.
Con specifico riferimento al credito scolastico, l’i.r.c.
si colloca in modo particolare per due motivi (art. 3 n.1
O.M. n.128/1999) : il primo dato dalla valutazione, che,
per tale insegnamento, espressa da un giudizio e non da
un voto numerico, con la conseguente difficolt (ma, ovviamente,
non impossibilit) ad inserirlo nel calcolo della media
matematica; il secondo motivo si evidenzia nella stessa
redazione dell’art. 3 nella quale si sceglie di staccare
la questione i.r.c. dall’insieme delle altre discipline,
specificandone la funzione valutativa nel successivo punto
n.2.
Dalla lettura dell’art.3 punto n. 2 si deduce la volont
dell’Amministrazione scolastica di affermare un principio
generale circa l’I.r.c. : quello della sua partecipazione
a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe.
Si tratta di una affermazione di ampia portata, in quanto,
enunciato come principio generale, concorre a spazzar via
ogni residuo dubbio circa il diritto-dovere degli insegnanti
di religione cattolica di votare nelle deliberazioni del
consiglio di classe. La precedente, ambigua, specificazione
la quale prevede che nelle deliberazioni da adottarsi a
maggioranza, qualora tale voto risulti determinante, esso
diventa un giudizio motivato da riportare a verbale (Art.
25), stata ampiamente chiarita dalle diverse sentenze
dei TAR. Infatti il voto dell’insegnante di religione “ove
determinante si trasforma in giudizio motivato ma senza
perci perdere il suo carattere decisionale e costitutivo
della maggioranza.” (vedi la sentenza del TAR Toscana n.
1089 del 20 dicembre 1999, pubblicata in Professione I.r.
n. 1 genn.- febbr. 2000).
Riepilogando: 
– tutte le discipline (quelle che utilizzano il voto espresso
in valore numerico) concorrono alla definizione del credito
scolastico ed alla individuazione della banda di oscillazione.
– anche l’I.r.c. (a pieno titolo) concorre alla definizione
del credito scolastico, ma non contribuisce alla determinazione
della media dei voti, in quanto la valutazione, per questo
insegnamento espressa attraverso un giudizio.
Il punto centrale della questione lo rileviamo dalla lettura
del punto n. 3 dello stesso art. 3. L’ I.r.c. concorre alla
determinazione del credito scolastico, influenzando, con
il proprio giudizio, la misura del credito tra i due o tre
valori posti nella banda di oscillazione.
Un esempio: la media dei voti espressi dalle discipline
(quelle col voto numerico, quindi escluso l’I.r.c.) d come
risultato 6 e colloca l’alunno in una banda di oscillazione
(per l’anno scolastico 1998/99) che va da 4 a 6 (il credito
scolastico). 
Quali sono gli elementi che determinano la scelta tra un
credito di 4, 5 o 6 all’interno della banda di oscillazione
?
Sono :
a – giudizio formulato dal docente di religione.
b – assiduit della frequenza scolastica.
c – interesse e impegno nella partecipazione al dialogo
educativo (vale per tutte le discipline, anche per l’I.r.c.).
d – partecipazione alle attivit complementari ed integrative.
e – eventuali crediti formativi documentati.
L’attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno spetta
a tutti i docenti componenti il consiglio di classe: essa
va deliberata e verbalizzata (O.M. n. 31 del 4 febbraio
2000, art. 8 n.6). 
Da questo quadro emerge lo spazio dell’i.r.c. nell’ambito
dell’attribuzione del credito scolastico, ma non riveste
minore importanza la questione dei crediti formativi. Negli
spazi extrascolastici i docenti hanno, infatti, la possibilit
di proporre un progetto educativo religioso (da attuare
anche su reti di scuole), che si pu attuare attraverso
esperienze di “crescita umana, civile e culturale” della
persona (D.M. n. 49 del 24 febbraio 2000).
I docenti, magari costituendosi in associazione, possono
realizzare attivit culturali, di educazione all’ambiente,
al volontariato ed alla solidariet che, adeguatamente organizzate
e documentate, possono offrire un ulteriore spazio di formazione
e di recupero (o approfondimento) di valori.

Il Documento del Consiglio di classe

Alla commissione degli esami di Stato dev’essre consegnato,
entro il 15 maggio, il documento elaborato dal Consiglio
di classe relativo all’azione educativa e didattica realizzata
nell’ultimo anno di corso. In esso vengono illustrati i
metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo,
i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi
raggiunti ed ogni altro elemento ritenuto utile per lo svolgimento
degli esami. Prima della elaborazione del testo definitivo
del Documento. i consigli di classe possono consultare,
per eventuali proposte ed osservazioni, la componente studentesca
e quella dei genitori, facenti parte dei consigli stessi.
Il docente di religione, quale membro del consiglio di classe,
ha l’obbligo di contribuire alla stesura del Documento,
in particolar modo per la parte inerente all’azione educativa
e didattica realizzata durante l’anno scolastico (O.M. n.
31 del 4 febbraio 2000, art. 6 n.1; O.M. n.29 del 13 febbraio
2001). Il docente di religione interviene anche nei casi
in cui abbia attuato iniziative i cui contenuti siano riferibili
all’esame di Stato, e interviene sempre nella fase in cui
si descrive il livello di partecipazione degli alunni ai
sensi del Regolamento recante le norme dello Statuto delle
studentesse e degli studenti (O.M. n. 31 del 4 febbraio
2000, art. 6 n.5; O.M. n.29 del 13 febbraio 2001).

Adozioni libri di testo

Come ogni anno nel mese di maggio (entro il 19 maggio) i
collegi docenti sono chiamati a deliberare sulla scelta
dei libri di testo.
La circolare n.37 del 22 febbraio 2001 richiama i criteri
e le modalit operative che presiedono a tale adempimento
nella scuola secondaria. “L’adozione e l’utilizzazione delle
metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i
libri di testo, debbono essere coerenti con il piano dell’offerta
formativa ed attuate con criteri di trasparenza e tempestivit”.
Dopo aver ricordato anche che la scelta del libro di testo
attiene “alle competenze professionali del corpo docente”
la circolare esorta i docenti ad effettuare “una puntuale
verifica dei testi in uso ed un attento esame delle novit
editoriali intervenute”.
Il decreto n.33 del 16 febbraio 2001 fissa il tetto massimo
complessivo di spesa per i libri di testo per il primo anno
della scuola media e della scuola superiore. Tale tetto
pu essere sforato nel limite del 10%. In ogni caso il testo
di religione va adottato e non semplicente consigliato.

Redazione

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