14_12_2000_XI_Commissione_lavoro.htm

CAMERA
DEI DEPUTATI – XIII LEGISLATURA

Resoconto della XI Commissione permanente

(Lavoro pubblico e privato)



XI Commissione
– Resoconto di gioved 14 dicembre 2000





UFFICIO
DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI


L’Ufficio di
presidenza si riunito dalle 14 alle 14.15.



SEDE REFERENTE


Gioved
14 dicembre 2000. – Presidenza del Presidente Renzo INNOCENTI.
– Intervengono i sottosegretari di Stato per la funzione
pubblica Raffaele Cananzi e per la pubblica istruzione Giuseppe
Gambale.


Omissis

Insegnanti
di religione cattolica.

(C. 7238, approvato dal Senato, C. 666, Sbarbati, C. 1008,
Napoli, C. 1119 Landolfi, C. 1382 Teresio Delfino, C. 1463
Guidi, 1468 Napoli, C. 3597, Caruso, C. 3929 Lumia, C. 6917
Saonara).

(Esame e rinvio).


La Commissione
inizia l’esame del provvedimento.

Carlo STELLUTI
(DS-U), relatore, osserva che indispensabile, ai
fini di una migliore comprensione dei provvedimenti in esame,
ricordare, per sommi capi, il contesto legislativo vigente
nel quale esso si colloca.

Va innanzitutto ricordato che la legge n. 121 del 1985,
di ratifica delle modifiche al Concordato del 1929, garantisce
che lo Stato assicuri l’insegnamento della religione cattolica
nella scuola statale riconoscendo il valore formativo della
cultura religiosa anche come fondamento del patrimonio storico
degli italiani e nel contempo riconosce il diritto di avvalersi
o meno dell’insegnamento.

Il Protocollo addizionale alla legge succitata dispone inoltre
che nelle scuole pubbliche non universitarie l’insegnamento
della religione cattolica venga impartito in conformit
alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libert
di coscienza degli alunni. Gli insegnanti devono essere
riconosciuti idonei dall’autorit ecclesiastica e nominati
d’intesa con l’autorit scolastica.

Il Ministero della pubblica istruzione e la CEI hanno stipulato
una intesa, resa esecutiva dal decreto del Presidente della
Repubblica n.751 del 1985, finalizzata a definire le modalit
di organizzazione dell’insegnamento e i profili della qualificazione
degli insegnanti. Per quanto riguarda i titoli richiesti
per l’insegnamento nella scuola materna ed elementare,
prevista la frequenza ai corsi di religione cattolica impartiti
nelle scuole secondarie superiori, mentre per le scuole
secondarie sono richiesti titoli accademici in teologia,
diplomi di laurea validi nell’ordinamento italiano unitamente
a un diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose
riconosciuto dalla CEI. Per entrambi gli insegnamenti
richiesto il possesso dell’idoneit riconosciuta dall’autorit
ecclesiastica diocesana.

necessario ricordare che il decreto legislativo n. 297
del 1994, all’articolo 309, prevede che il capo di istituto,
d’intesa con l’ordinario diocesano, conferisce agli insegnanti
di religione cattolica incarichi annuali, che si intendono
confermati qualora permangano i requisiti richiesti. L’idoneit
rilasciata dall’autorit ecclesiastica ha effetto permanente
fino a che non venga revocata a seguito di grave e accertata
carenza dei requisiti previsti dal codice di diritto canonico.

L’obiettivo comune delle proposte di legge abbinate riguarda
il superamento della sostanziale condizione di precariato
degli insegnanti di religione, attribuendo ad essi lo stato
giuridico del personale docente di ruolo dello Stato e regolando
l’accesso alla scuola attraverso una apposita procedura
concorsuale. Tuttavia, le soluzioni tecniche proposte sono
fra loro significativamente diverse.

La proposta n. 1008 prevede l’istituzione di ruoli provinciali
dei docenti di religione, rinviando a un decreto ministeriale
la specificazione di titoli, requisiti, prove e criteri
di formazione delle graduatorie, mentre la proposta n. 1119
disciplina in modo puntuale e dettagliato le modalit di
reclutamento e di sistemazione del personale precario.

Le proposte n. 666 e n. 3929, oltre a stabilire i requisiti
per il conferimento delle cattedre, prevedono entrambe l’istituzione
di un ruolo nazionale di ispettori ministeriali per il settore
disciplinare della religione cattolica.

La proposta n. 1120 permette il riconoscimento degli anni
di servizio pregresso ai fini dell’ammissione a concorsi
per soli titoli.

La proposta n. 1382 prevede l’istituzione di concorsi e
ruoli provinciali e stabilisce che l’immissione in ruolo
avvenga per concorso ordinario per titoli ed esami.

Le proposte n. 1463 e n. 6917 estendono la normativa relativa
allo stato giuridico e ai concorsi delle scuole statali
anche agli insegnanti di religione e regolano la procedura
di mobilit in caso di revoca dell’idoneit.

La proposta n. 1468 regola la nomina in ruolo, la procedura
dei trasferimenti, delle assegnazioni provvisorie, delle
riammissioni in servizio, delle supplenze e degli orari
di cattedra.

La proposta n. 3597 prevede l’immissione in ruolo degli
insegnanti di religione che hanno maturato almeno 5 anni
di servizio nell’anno scolastico 1995-96 e prevede l’indizione
di concorsi triennali per l’accesso ai ruoli ordinari.

Si sofferma quindi sulla proposta approvata dal Senato.

L’articolo 1 estende agli insegnanti di religione cattolica
le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico
previsti dal testo unico delle disposizioni legislative
in materia di istruzione e dalla contrattazione collettiva
per gli insegnanti di ruolo.

L’articolo 2 definisce le dotazioni organiche dei posti
per l’insegnamento della religione cattolica.

L’articolo 3 detta le norme relative al reclutamento del
personale docente in questione. Per l’accesso ai ruoli si
applicano le disposizioni generali contenute nel testo unico,
per quanto compatibili con la presente legge.

In particolare il comma 3 conferma che ciascun candidato
dovr essere in possesso del riconoscimento dell’idoneit
all’insegnamento della religione cattolica rilasciato dall’autorit
ecclesiastica diocesiana competente per territorio, come
previsto dal Protocollo che correda l’Accordo tra lo Stato
Italiano e la Santa Sede di revisione del concordato.

Ai sensi del comma 5, l’assunzione dell’insegnante di religione
avviene con contratto di lavoro a tempo indeterminato da
parte del dirigente dell’ufficio scolastico periferico,
d’intesa con l’ordinario diocesano competente per territorio.
Per tutti i posti non coperti con contratto di lavoro a
tempo indeterminato, il dirigente scolastico provvede alla
stipula di contratti a tempo determinato.

Oltre ai motivi previsti dalle disposizioni vigenti, la
risoluzione del rapporto di lavoro pu avvenire anche attraverso
la revoca dell’idoneit da parte dell’Ordinario diocesano.

L’articolo 4 prevede che agli insegnanti di religione inseriti
nei ruoli si applicano le disposizioni relative alla mobilit
professionale per il personale della scuola, subordinatamente
al possesso della qualificazione richiesta per il ruolo
al quale si aspira.

L’articolo 5 reca infine le norme transitorie relative al
primo concorso per titoli ed esami, il quale dovr essere
riservato agli insegnanti in servizio alla data di entrata
in vigore della legge, purch siano in possesso dei titoli
di qualificazione previsti dalla legge e abbiano svolto
almeno quattro anni di insegnamento della religione cattolica
con orario settimanale non inferiore a dodici ore oppure
quattro anni di insegnamento di altra materia nelle scuole
statali. Il personale docente della scuola per l’infanzia
e della scuola di base pu partecipare al primo concorso
anche se non in possesso del diploma di laurea.

Il comma 3 prevede che l’esame del primo concorso, consistente
in una prova scritta ed orale, sar volto non solo all’accertamento
della conoscenza dell’ordinamento scolastico e degli orientamenti
didattici e pedagogici, ma anche alla conoscenza nel campo
delle scienze sociali, filosofiche e storiche.

Al comma 4 si specifica che le norme si applicano agli insegnanti
che operano nelle regioni di confine, terminologia non usuale
nel nostro ordinamento, ma presente nel citato Protocollo
addizionale, ove non risultino in contrasto con le norme
locali.

Sottolinea che il Senato ha approvato, con ampi consensi,
dopo un lungo lavoro ed un vivace dibattito, il testo illustrato,
che finalmente tende a far uscire dalla condizione di precariato
perenne i circa 25 mila insegnanti di religione, oltre due
terzi dei quali sono laici. tanto pi apprezzabile il
lavoro svolto dal Senato in quanto si tratta di una materia
molto delicata per le implicazioni che essa ha con le convinzioni
religiose di ciascuno, con la storia del nostro Paese, con
i rapporti fra lo Stato italiano e la Santa Sede, con i
trattati che li regolano, senza contare le numerose sentenze
della Corte costituzionale.

Auspica che la Commissione prenda in considerazione tutti
gli elementi a disposizione per contribuire alla costruzione
di un provvedimento, da tanti anni invocato, che veda, in
uno Stato laico ed in una scuola laica, gli insegnanti di
religione cattolica come una risorsa del processo di mutamento
positivo della scuola e della societ.

Renzo INNOCENTI,
presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia
il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta
termina alle 15.20.


 

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