Anno di formazione e di prova

Anno di formazione e di prova

I docenti assunti in ruolo per effetto di procedure concorsuali per esami e titoli o per soli titoli (=graduatorie permanenti), devono sostenere l’anno di formazione che sostituisce l’anno di prova.
Il periodo di prova è considerato servizio di ruolo a tutti gli effetti e dispone, pertanto, effetti per il regime delle assenze, per la progressione d’anzianità ai fini della carriera, ecc. Solo dopo il superamento del periodo di prova, è possibile che il personale confermato in ruolo possa chiedere la ricostruzione di carriera, i cui effetti decorrono dal momento stesso della conferma (art. n. 490 d.lgs. 16.04.1994 n. 297), e cioè l’anno scolastico successivo alla nomina in ruolo. Ad esempio: nomina in ruolo il 1° settembre 2005 con fascia stipendiale 1^; conferma al 1° settembre 2006 ricostruzione di carriera.
Il personale docente di religione invece conserverà la posizione stipendiale maturata al momento dell’assunzione in ruolo. Alla successiva conferma in ruolo otterrà un eventuale assegno ad personam, da riassorbire al successivo passaggio stipendiale.
Ciò significa che nessun insegnante di religione avrà una diminuzione di stipendio al momento dell’assunzione in ruolo.

Validità dell’anno di formazione
Il primo anno di servizio deve avere una durata di almeno 180 giorni effettivi nell’anno scolastico, anche per orario inferiore a quello di cattedra; in questo ultimo caso le cattedre non possono superare il 5% dell’organico diocesano.
Il servizio, inoltre, deve essere prestato nella cattedra o posto per il quale la nomina è stata conseguita. La data in cui spetta la conferma in ruolo è il primo giorno dell’anno scolastico successivo al compimento dei 180 giorni.

Assenze utili
Nel conteggio dei giorni vanno considerati, purché ricadenti in un periodo effettivo di servizio:
Ä Tutte le domeniche, i giorni festivi e le festività soppresse, le vacanze pasquali e natalizie.
Ä Il periodo fra il 1° settembre e l’inizio delle lezioni, se sono previste attività di programmazione didattica.
Ä Periodi d’interruzione dell’attività didattica dovuti a ragioni di pubblico servizio (chiusura scuole, elezioni, etc).
Ä Esami e scrutini.
Ä Il primo mese d’astensione per maternità. La Circolare Ministeriale n.180 dell’11 luglio 1979 prot. n. 2263 chiarisce che, nel caso in cui, ad esempio, l’astensione obbligatoria per maternità "abbia inizio nel mese di luglio, si considera “valido” il primo mese di assenza del nuovo anno scolastico".
Ä Il periodo di servizio oltre al 30 aprile, per docenti rientrati in servizio e impiegati in attività didattiche che rientrino nella classe di concorso di titolarità.
Ä frequenza di corsi di formazione e aggiornamento indetti dall’amministrazione scolastica, compresi quelli organizzati a livello di istituto.
Ä il periodo prestato in qualità di preside incaricato.
Ä servizio prestato in qualità di componente le commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre.
Ä il periodo compreso tra l’anticipato termine delle lezioni a causa di elezioni politiche e la data prevista dal calendario scolastico (C.M. 180 dell’1 1.7.1979).
Ä periodi di aspettativa per mandato parlamentare.
Nel conteggio dei giorni non vanno invece considerati:
Ø I giorni di ferie, di assenza per malattia e di aspettativa per famiglia.
Ø Le vacanze estive.

Corso di formazione
Il docente in periodo di prova è obbligato a seguire corsi di formazione (40 ore) organizzati dall’amministrazione scolastica. La frequenza di quest’ultimo corso è valida a condizione che l’insegnante frequenti non meno di due terzi del corso.
Nell’arco dell’anno di formazione il docente "in prova" verrà seguito da un tutor, nominato dal collegio dei docenti. Il docente nell’anno di formazione redigerà una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte, comprese quelle seminariali, la relazione sarà discussa con il comitato per la valutazione, sulla base di ciò e sulla base della relazione del dirigente scolastico, il comitato esprime il parere per la conferma del contratto a tempo indeterminato.

Il dirigente scolastico, dopo aver raccolto tutti gli elementi di giudizio, compreso il parere del comitato, redige una relazione in base a cui dovrà essere emesso il decreto di conferma del contratto a tempo indeterminato, ora di competenza dello stesso dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 14 della legge 3.5.1999 n. 124.

In questi ultimi anni i seminari di formazione sono stati svolti con le modalità dell’e-learning (Piattaforma PUNTOEDU INDIRE): 40 ore, di cui 25 on-line e 15 ore in presenza, articolate in quattro incontri per gruppi di circa 20 docenti.
In caso di esito negativo, il periodo di prova può essere prorogato di un anno, mentre, qualora il docente in prova non raggiunga i 180 giorni di servizio, il periodo può essere prorogato senza limitazioni, nei successivi anni scolastici.
Ricordiamo inoltre che, ai sensi della circolare telegrafica 2.11.1984 n. 357, la docente in astensione obbligatoria che abbia compiuto i 180 gg. di servizio nell’anno scolastico, può sostenere la discussione della relazione finale con il comitato per la valutazione del servizio anche in periodo di astensione obbligatoria, previa autorizzazione del suo medico di fiducia, al fine di veder definito il superamento dell’anno di formazione con la relazione del dirigente scolastico.

NON SONO COMPUTABILI AI FINI DELLA PROVA
1) i periodi di assenza a qualunque titolo, quali periodi di ferie, permessi retribuiti e non, assenze per infermità e le aspettative, eccetto quella per mandato parlamentare;
2) i periodi di chiusura della scuola per le vacanze estive, salvo il computo dei periodi prestati per la partecipazione agli esami.
3) le due giornate che vanno aggiunte alle ferie, a norma della Legge 23.12.1977, n. 937

Retrodatazione giuridica della nomina
La retrodatazione giuridica (non quella economica) della nomina, qualora un’assenza abbia prolungato nel tempo il periodo dei 180 gg. necessari per il superamento del periodo di prova, è possibile nei seguenti casi:
– astensione obbligatoria per maternità, di cui al d. lgs 151/2001: è l’unica ipotesi in cui la retrodatazione spetta anche ai fini economici;
– ufficio di giudice popolare, che abbia impedito l’effettuazione della prova (v. citata nota Min. Tesoro – Rag. Gen. Stato – I.G.O.P. – prot. 154102 del 22.09.1980 e cm n. 302 del 31.10.1980).

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