Benefici della 104 per i familiari (LEGGE N. 104/92 ART. 33)
Nel presente contributo cercheremo di riportare i benefici per i familiari di persone con disabilità. Ripetiamo che non è nostra intenzione essere esaustivi, ma è nostro scopo iniziare a parlarne affinché si prenda maggiormente coscienza e conoscenza. Non andremo ad esaminare i tanti casi dove è possibile usufruire di benefici da parte dei familiari di persone con disabilità, ma cercheremo di riportare quelli più comuni.
L’articolo 33 della Legge 104/1992, prevede la concessione dei permessi lavorativi a favore dei lavoratori che assistono un familiare con handicap. Ultimamente la Legge 53/2000, agli artt. 19 e 20, ha introdotto modificazioni di rilievo alla disciplina posta all’art. 33 della legge 104/92. È opportuno sottolineare che la condizione principale per accedere ai permessi lavorativi è che il disabile sia in possesso della certificazione di handicap con connotazione di gravità (art. 3 comma 3 legge 104/92). Non basta, quindi, la certificazione di handicap (art. 3 comma 1 legge 104/92), ma è necessario che la commissione medica abbia accertato la connotazione gravità. Riconoscimento che, si badi, non sempre è direttamente collegato al grado d’invalidità riconosciuto: Infatti la legge 104/92 art. 4 comma 1 stabilisce che a decretare lo stato di gravità sia la commissione prevista dalla legge 15 ottobre 1990, n. 295 (commissione deputata al riconoscimento dell’invalidità civile), integrata da un operatore sociale e da uno specialista della patologia di cui il disabile è portatore. La commissione medica deve pronunciarsi entro 180 giorni dalla domanda (Legge n. 423/93 art. 3-bis,).
La Legge 289/2002 all’art. 94 comma 3 ha disposto che per i soggetti affetti da Sindrome di Down la situazione di gravità può essere certificata anche dal proprio medico di base, previa richiesta corredata da presentazione del "cariotipo". Inoltre i soggetti con questo handicap sono esenti da successive visite e controlli (Circolare INPS 128/2003).
Il riconoscimento produce effetto dalla data del rilascio del relativo attestato, salvo che nello stesso sia indicata espressamente una validità decorrente dalla data della domanda. In seguito è sufficiente presentare annualmente una dichiarazione di responsabilità, in cui è indicato che da parte della ASL di appartenenza non si è proceduto a rettifiche o non è stato revocato o modificato il giudizio sulla gravità dell’handicap (Circolare INPS n. 80, 24/3/95).
Altra condizione è che il diversamente abile non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati (legge 104/92 art. 33 comma 1).
L’INPS ha emesso un parere in data 28.01.2003 con il quale precisa, che con ricovero a tempo pieno si intende un ricovero in una struttura adibita all’accoglimento degli handicappati, in cui il disabile trascorre tutta la giornata o gran parte di essa. Il rientro a casa del disabile, se pure elle ore serali, non esclude il concetto di ricovero a tempo pieno. Inoltre è stato precisato che il ricovero presso una qualunque struttura ospedaliera (anche se non legato, direttamente o indirettamente all’handicap) è da intendersi effettuato presso "istituti specializzati".
In generale, dunque, hanno diritto ai permessi lavorativi, con diverse modalità, criteri e condizioni: la madre lavoratrice, o – in alternativa – il lavoratore padre entro i primi tre anni di vita del bambino; la madre lavoratrice, o – in alternativa – il lavoratore padre dopo il compimento del terzo anno di vita del bambino disabile; i parenti o gli affini che assistono la persona disabile ed il lavoratore disabile. I permessi spettano anche nel caso in cui i genitori siano adottivi o affidatari in quest’ultimo caso solo nell’ipotesi di disabili minorenni.
I permessi lavorativi Legge 104/92 art. 33: i genitori
Entro i primi tre anni di vita del figlio con handicap in situazione di gravità, accertato dalla Commissione ASL prevista dalla Legge 104/1992, la lavoratrice madre o in alternativa il padre lavoratore, hanno diritto:
a. Prolungamento (in quanto ha già usufruito dei 6 mesi di congedo parentale) fino ai tre anni di età dell’astensione facoltativa per maternità/paternità con diritto per tutto il periodo alla indennità pari al 30% della retribuzione (dal nono o dal decimo mese in poi a seconda che i mesi di astensione obbligatoria siano stati 3 o 4 dopo la nascita del bambino); Il prolungamento dell’assenza facoltativa è coperto da contribuzione figurativa utile ai fini dell’anzianità di servizio.
b. Permessi retribuiti fino a tre anni di età di vita del bambino rapportati all’orario di lavoro (Legge 104/92, art. 33 cc. 1 e 2): 2 ore di permesso al giorno per orari pari o superiori a 6 ore di lavoro, 1 ora al di sotto delle 6 ore di lavoro.
I due benefici sono fra loro alternativi.
Le due ore di permesso giornaliero sono retribuite e sono computate ai fini dell’anzianità di servizio, ma sono esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia. In caso di prestazione di lavoro fino alle sei ore giornaliere può essere concessa una sola ora di permesso.
Dopo il compimento del terzo anno di vita del figlio con handicap grave, la madre, o in alternativa il padre, hanno diritto, non più alle due ore di permesso, ma ai tre giorni di permesso mensile. Detti permessi sono fruibili anche in maniera continuativa nell’ambito del mese (decreto legislativo 26.3.2001, n. 151 art. 42). I tre giorni, però, non sono cumulabili con quelli dei mesi successivi e non sono assoggettabili alla disciplina del recupero. Possono essere presi, invece, da entrambi i genitori alternativamente: la circolare INPS n. 133/2000 specifica che l’alternatività si riferisce al numero complessivo di giorni mensili (che restano tre) ma possono essere fruiti nell’ambito dello stesso mese da entrambi i genitori (per es. 2 giorni il padre e un giorno la madre; e il giorno preso dalla madre può essere coincidente con uno dei due giorni preso dal padre).
La concessione dei permessi spetta solo nel caso in cui il disabile non sia ricoverato a tempo pieno in istituto o in altro centro.
E’ importante sottolineare, che le norme degli ultimi anni hanno precisato: i permessi lavorativi spettano al genitore anche nel caso in cui l’altro non ne abbia diritto. Ad esempio, quindi, i permessi spettano al lavoratore padre anche nel caso la moglie sia casalinga o disoccupata, o alla lavoratrice madre se il padre è lavoratore autonomo (art. 20 Legge 53/00).
Dopo il compimento della maggiore età, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai tre giorni, questi permessi lavorativi sono retribuiti (Legge 423, 27/10/93) e coperti da contributi figurativi (art. 19, comma 1, punto a, Legge 53/00).
Non è richiesta la convivenza (requisito già escluso dalla circolare INPS 80/1995) tra genitori e figli maggiorenni con handicap purché si assicuri un’assistenza continua ed esclusiva (art. 42 comma 3 del Testo unico).
Continuità dell’assistenza (circolare INPS 133/2000; art. 20 Legge 53/2000; Decreto Legislativo 26/3/2001 n. 151 art. 42)
Consiste nell’effettiva assistenza del soggetto handicappato, per le sue necessità quotidiane, da parte del lavoratore, genitore o parente del soggetto stesso, per il quale vengono richiesti i giorni di permesso.
La continuità di assistenza non è individuabile nei casi di oggettiva lontananza delle abitazioni, lontananza da considerare non necessariamente in senso spaziale, ma anche temporale. La Circolare 128/2003 ha individuato in circa un’ora di percorrenza il tempo massimo di lontananza che può individuare un’assistenza quotidiana "continua". In casi superiori occorrerà la rigorosa prova dall’interessato, sia dei rientri giornalieri sia dell’effettiva assistenza che si può fornire in casi di tale lontananza (circolare 128/2003).
Esclusività dell’assistenza (circolare INPS 133/2000; Decreto Legislativo 26/3/2001 n. 151 art. 42)
Va intesa nel senso che il lavoratore richiedente i permessi deve essere l’unico soggetto che presta assistenza alla persona handicappata: la esclusività stessa non può perciò considerarsi realizzata quando il soggetto handicappato non convivente con il lavoratore richiedente, risulta convivere a sua volta, in un nucleo familiare in cui sono presenti… soggetti non lavoratori in grado di assisterlo. L’interessato, qualora non si tratti di coniuge o genitore, dovrà inoltre, certificare mediante dichiarazione personale sotto propria responsabilità, redatta ai sensi della legge n. 15/68, che non vi siano nell’ordine altri conviventi, parenti o affini dello stesso grado nelle condizioni di prestare assistenza continuativa alla persona handicappata o di essere, pertanto, l’unico membro della famiglia in grado di provvedere a tale assistenza. Tale unicità di assistenza comporta che nessun altro membro nel nucleo familiare in questione si avvalga, o si sia avvalso in passato della precedente relativa all’art. 33 per il medesimo soggetto handicappato: pertanto il richiedente… dovrà presentare una dichiarazione degli altri componenti del nucleo familiare, redatta ai sensi della legge 15/68.
Importante: tutti i riposi e i permessi previsti dalla legge 104 possono essere cumulati con il congedo per malattia del figlio e con il congedo parentale ordinario (testo unico art. 42 comma 4).
Rispetto alla questione della frazionabilità dei tre giorni di permesso, le indicazioni sono diverse a seconda dell’ente previdenziale di riferimento:
L’INPS consente di frazionare i tre giorni di permesso al massimo in mezze giornate (Circolare INPS 211/1996);
L’INPDAP, l’istituto che assicura gran parte dei dipendenti pubblici, al contrario, ammette anche il frazionamento in ore per un massimo di 18 ore mensili (Circolare INPDAP 34/2000).
Lavoro notturno (Art. 53, Decreto Legislativo n. 151/2001, che riprende il testo dell’art. 5, commi 1 e 2, lettere a) e b), della legge 9 dicembre 1977 n. 903).
Non sono obbligati a prestare lavoro notturno (dalle ore 24 alle ore 6) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge n. 104/92.
Inoltre, è vietato adibire al lavoro notturno tutte le lavoratrici dal momento dell’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
Non sono obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore ai tre anni o in alternativa il lavoratore padre convivente e ancora, la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore ai 12 anni.
Lavoratore con handicap che assiste familiare anch’esso handicappato.
La Circolare INPS 211/1996 aveva previsto che il lavoratore handicappato potesse fruire, nello stesso mese, sia dei giorni di permesso per se stesso che dei giorni di permesso per assistere un familiare convivente, anch’esso handicappato, qualora la natura dell’handicap di questo familiare avesse comportato la necessità di beneficiare di altri giorni, in aggiunta a quelli richiesti per se stesso.
A modifica di quanto sopra, secondo le accennate indicazioni ministeriali, si precisa che il lavoratore handicappato può fruire dei giorni di permesso solo per se stesso e non anche di ulteriori giorni per assistere un altro familiare handicappato (Circolare 37/1999 ribadita dalla Circolare 128/2003).
Francesco Pisano
NORMATIVE DI RIFERIMENTO
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LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, n°104, ARTICOLO 33, Definisce il concetto di persona handicappata grave e stabilisce che la situazione di gravità deve essere accertata dall’ASL che rilascia certificazione.
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LEGGE 8 MARZO 2000, n°53, Ha ampliato la sfera dei benefici previsti dall’articolo 33 legge 104/92
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LEGGE 15 OTTOBRE 1990, N. 295, Modifiche ed integrazioni all’articolo 3 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173 , convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti"
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LEGGE 289/2002
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LEGGE 9 DICEMBRE 1977 N. 903, Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro
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TESTO UNICO 26.03.2001, n°151, Ha sistematizzato e armonizzato l’intera normativa sui riposi e i permessi per i genitori di figli con handicap grave.
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PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO 1611/92, Natura retribuzione permessi
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PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO 784/95, Cumulabilità dei permessi in caso di più disabili all’interno della famiglia
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PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO 65/96, Possibilità di estendere le agevolazioni al padre lavoratore dipendente quando la madre non sia lavoratrice dipendente
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CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO 28/93, Fissa criteri generali per riconoscimento stato di gravità
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CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO 43/9, Recepimento delle sentenze del Consiglio di Stato e della legge 423/93
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CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO 165/96, Fissa i criteri per l’ottenimento dei permessi da parte di lavoratore dipendente nel caso in cui l’altro genitore sia lavoratore non dipendente o non lavoratore
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CIRCOLARE INPS 80/95, Recepimento della sentenza del Consiglio di Stato 784/95
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CIRCOLARE INPS 37/99, Elenco casi di diritto ai permessi in presenza di genitore non lavoratore
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CIRCOLARE INPS 133/2000, Revisione della normativa sui permessi alla luce della legge 53/2000
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CIRCOLARE INPS 128/2003, Permessi ai sensi della legge 104/92 – Disposizioni varie
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CIRCOLARE INPS 211/1996, Legge n. 104/1992 – Agevolazioni a favore dei genitori, parenti o affini di persone handicappate gravi e dei lavoratori portatori di handicap grave.
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CIRCOLARE INPDAP 34/2000, Legge quadro n. 104 del 5/2/1992 per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate. La disciplina di cui agli artt. 1, 3, 4, 33 e le innovazioni introdotte dagli artt. 19 e 20 della Legge n. 53 del 8/3/2000
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DELIBERAZIONE N° 32 DEL 7/3/2000 CONSIGLIO DIRETTIVO INPS, Ulteriore casistica di diritto ai permessi da parte del lavoratore anche in presenza di familiare non lavoratore.
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