ESPERO O NON ESPERO….CHE DILEMMA

ESPERO O NON ESPERO….CHE DILEMMA

Da mesi, nella scuola, il fondo è uno degli argomenti più gettonati. Ormai è noto a tutti che non esistono più i diritti acquisiti per cui la normativa, che è sempre in continua evoluzione , cambia le modalità contrattuali del personale scolastico con velocità esponenziale e mai a favore del lavoratore.
Il nuovo Fondo Espero è legato alle modalità di calcolo delle pensioni , non più retributivo, ma contributivo, cambiamento che discende dalla Riforma delle pensioni dell’allora Ministro Dini (1995) ; infatti chi al 1\1\96 non ha raggiunto il minimo pensionistico previsto dalla legge ( 18 anni ), andrà in pensione con il calcolo misto, cioè fino al 1995 retributivo, per gli anni successivi contributivo. Chi, invece, era stato appena assunto o lo è stato dopo la Riforma del ’95 andrà in pensione con il solo calcolo contributivo.
Lo spartiacque segna un cambiamento radicale , infatti la pensione obbligatoria corrisponderà a circa il 60% dell’ultima retribuzione in attività e quindi inferiore alle attuali prestazioni.
 E’ in questo contesto che si inquadra il fondo ESPERO, ossia il fondo pensione complementare per il personale scolastico.
Lo scopo del fondo è quello di permettere al dipendente di ricevere un trattamento integrativo rispetto alla pensione ordinaria.
Tale trattamento sarà corrisposto all’atto della cessazione del rapporto di lavoro con diritto a pensione di anzianità o di vecchiaia,  a condizione che siano stati effettuati almeno 5 anni di versamenti effettivi al Fondo stesso.
L’adesione al Fondo  è volontaria. Il dipendente che cesserà dal servizio senza maturare il diritto alla pensione integrativa potrà richiedere la restituzione dei versamenti effettuati al Fondo, ovvero potrà decidere se spostare tali versamenti verso altri Fondi aperti. In caso di decesso del dipendente gli eredi avranno diritto a ricevere quanto versato dal dipendente rivalutato fino alla data del decesso.
La convenienza a sottoscrivere il fondo sussiste per i dipendenti che avranno la pensione liquidata con il sistema contributivo, ma non è escluso che possano trovare convenienza anche coloro che sono in regime di buonuscita e di pensione liquidata con il sistema retributivo o misto.
Vediamo in sintesi i regimi pensionistici attualmente in vigore.
1) Sistema retributivo: interessa il personale che aveva al 31\12\95 un’anzianità contributiva non inferiore a 18 anni.Tale personale è anche in regime di buonuscita perché in servizio alla data del 31\12\2000.
2) Sistema contributivo: interessa il personale neo assunto dal 1\1\96 e il personale che, avendo meno di 18 anni di contributi versati al 31\12\95 si trova nel sistema misto. Il trattamento di pensione è determinato prendendo in considerazione l’ammontare dei contributi versati da ogni singolo dipendente durante  l’intera vita lavorativa.
3) Sistema misto: interessa i dipendenti che avevano un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni alla data del 31\12\95. La pensione è liquidata con il sistema retributivo per i servizi maturati fino al 31\12\95 e con il sistema contributivo per i periodi maturati dal 1\1\96 alla data di cessazione.


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