La Riforma della scuola secondaria di secondo grado tra Stato e Regioni

La Riforma della scuola secondaria di secondo grado tra  Stato e  Regioni

La riforma  della scuola Secondaria di secondo grado, voluta dalla legge n. 53 del 28 marzo 2003, si inquadra in un contesto normativo molto ampio e complesso che tocca l’intero apparato  dello Stato e delle competenze degli enti periferici: regioni, province, comuni.
Il complesso panorama normativo si è snodato a partire dagli anni 90 specialmente con il decreto legislativo 112/98 con l’attribuzione alle regioni e agli enti locali di alcune competenze in materia d’istruzione.
Con la legge di riforma costituzionale n. 3/01 (art. 117) viene riconosciuta alle regioni potestà legislativa esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale lasciando allo stato la potestà esclusiva sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e  sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e sulle norme generali sull’istruzione. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione statale.
Sia il Senato che la Camera hanno approvato in sede di prima deliberazione il disegno di legge costituzionale, d’iniziativa del governo, che modifica ulteriormente il testo attualmente in vigore dell’art. 117 della Costituzione.
Il nuovo art. 117 attribuisce alle regioni competenza legislativa esclusiva per le seguenti materie:
Ø organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l’autonomia scolastica delle istituzioni scolastiche;
Ø definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della regione.
Ciò significa che le regioni avranno competenza legislativa esclusiva in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale, sembrerebbe che la scuola  va verso una regionalizzazione  completa.
Alcuni interrogativi sono dovuti:
1. Tale impostazione risolverà definitivamente il problema della scuola italiana?
2. Saranno tutte le regioni in grado di sostenere un peso organizzativo, programmatico, economico di così larga portata?
Se si pensa come alcune regioni hanno gestito la formazione professionale di loro competenza c’è da esprimere ampie riserve e da rappresentare pesanti dubbi!

Come si può notare la riforma della scuola secondaria di secondo grado si muove in un quadro complesso di vasta portata a cui il legislatore deve porre grandissima attenzione se non vuole incorrere nel pericolo di alimentare un vasto contenzioso tra Stato e Regioni a tutto discapito della tranquillità e serenità dell’organizzazione scolastica.
Purtroppo allo stato attuale risulta un intricato e controverso dibattito in ordine alla reale portata del nuovo testo costituzionale di cui alla legge 3/2001 e sull’impatto che esso provoca sulla legislazione statale già in vigore, all’estensione e ai limiti dei poteri che a decorrere dal 2001 sono stati assegnati alle Autonomie locali nei rapporti con lo Stato centrale.
Molto si è scritto sulla riforma scolastica e molto ci sarà ancora da scrivere sulla riforma della scuola secondaria di secondo grado in cui si gioca tutta la credibilità e la forza della legge 53/03.
I giudizi sono disparati e variano a secondo della figura professionale che li esprime e della sua collocazione politica.
Comunque, prescindendo dagli estremismi, va apprezzata la nuova struttura ordinamentale della riforma del secondo ciclo, che sottende una  logica di azione integrata con il territorio e la rilevazione dei fabbisogni formativi per  procedere parallelamente alle richieste specifiche di formazione che provengono dal sistema dell’istruzione, della Formazione professionale e dal mondo del lavoro.

Domenico Buccheri

Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *