Permessi per il diritto allo studio (150 ore)

Permessi per diritto allo studio

Scadenza delle domande: per la concessione dei permessi retribuiti, di cui all’art. 3 del DPR 23.8.1988 n. 395, per l’anno solare 2005: la scadenza è il 15.11.2004.

Normativa di riferimento: l’argomento, oltre che dal citato DPR del 1988, è disciplinato dalle seguenti circolari ministeriali e dai seguenti contratti nazionali – C.M. prot. 31787 del 5.4.1989 del Ministero della Funzione Pubblica, C.M. n. 236 dell’8.7.1989, nota prot. n. 7166 del 5.2.1990, C.M. n. 319 del 24.101991, telex prot. n. 20880 dell’8.7.1992, C.M. n. 274 del 19.9.1994 prot. n. 4892, CCNL del 4.8.1995, art. 5 comma 5, lettera e) e art. 21, comma 8, CCNL 26.5.1999, art. 4, comma 2, lettera b e art. 14, comma 2, C.C.N.L. 24.7.2003 art. 15, comma 7 e art. 142, comma 1, lett. f), punto 1. Con la C.M. n. 274 del 19.11.1994, il Ministero ha confermato che la circolare n. 319 del 24.10.1991 sui permessi straordinari per diritto allo studio, ha carattere permanente.

Scadenzario:
15 ottobre – il CSA, in base alle consistenze organiche,determina nella percentuale prevista, il numero complessivo dei permessi concedibili;
15 novembre – come sopra riportato, scade il termine per la presentazione delle domande ( vedi modulistica);
15 dicembre – predisposizione dei provvedimenti di concessione dei permessi a cura dei dirigenti scolastici, previa autorizzazione del dirigente preposto al CSA.

La contrattazione regionale: fatto salvo il termine del 15.11.2005, valido per tutto il territorio nazionale, le modalità per la presentazione della domanda e i criteri per la fruizione dei permessi sono quelli stabiliti con cadenza quadriennale in sede di contrattazione integrativa decentrata regionale ( art. 4 comma 3, secondo periodo, lett. a) del CCNL 24.7.2003).

Determinazione del contingente dei permessi: il numero dei beneficiari dei permessi retribuiti non può superare complessivamente il 3% della dotazione organica complessiva a livello provinciale, con arrotondamento all’unità superiore. Stabilito il contingente esso verrà ripartito proporzionalmente fra il personale docente, distinto per grado d’istruzione, ivi compreso il personale educativo.

Destinatari : possono presentare la domanda di concessione di permessi straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore annue i docenti con contratto a tempo indeterminato nonché, ai sensi della C.M. n. 130 del 21.4.2000 prot. 49479, i docenti con contratto a tempo determinato stipulato fino al termine dell’anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche e i docenti con contratto annuale per l’insegnamento della religione cattolica. Il Dipartimento per Funzione Pubblica aveva infatti chiarito che l’art. 3 del DPR n. 395/1988 relativo ai permessi retribuiti per il diritto allo studio non fa distinzione fra il personale a tempo indeterminato e personale con contratto a tempo determinato. La possibilità per i docenti con contratto a tempo determinato di fruire dei permessi è comunque praticabile a condizione che la circolare n. 130/2000 sia richiamata espressamente nel contratto integrativo regionale, si ricorda che dopo l’entrata in vigore del CCNL 24.7.2003 tutte le precedenti circolari ministeriali in materia devono considerarsi disapplicate se non sono espressamente richiamate nei contratti integrativi regionali.

Presentazione delle domande: la domanda deve essere presentata a pena di esclusione entro il 15 novembre 2004 all’ufficio di segreteria della scuola/istituto di servizio e intestata per l’inoltro per via gerarchica, al dirigente del CSA della provincia nella quale si presta servizio. In segreteria va presentata altresì copia della stessa domanda, intestata al dirigente scolastico che la tratterrà agli atti ai fini dell’eventuale provvedimento formale di concessione del permesso.

L’anzianità di servizio può essere documentata con dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000 ovvero dichiarata contestualmente alla stessa domanda con le medesime modalità.

Modalità di concessione e graduatoria: il dirigente preposto al CSA, ricevute le domande, formula distinte graduatorie per il personale docente per grado d’istruzione ( materna, elementare, media, superiore) sulla base dei seguenti parametri indicati in stretto ordine di priorità:

1) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza;

2) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di istruzione secondaria di primo e secondo grado o di un diploma di laurea o titoli equipollenti, oppure del diploma di laurea in scienza della formazione primaria, frequenza delle scuole di specializzazione;

3) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio di qualifica professionale, di attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico, ivi compresi i corsi di specializzazione per l’insegnamento su posto di sostegno;

4) frequenza dei corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi post-universitari;

5) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di altro titolo di studio di pari grado a quello già posseduto ( es. seconda laurea);

6) anzianità di ruolo;

7) età.

I permessi verranno concessi in base alla graduatoria come sopra specificata e fino alla concorrenza del contingente distribuito proporzionalmente in relazione alle rispettive consistenze organiche.

A parità di condizioni saranno preferiti i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso.

I provvedimenti formali di concessione dei permessi dovranno essere predisposti dai competenti dirigenti scolastici sulla base delle relative autorizzazioni, entro il 15 dicembre.

Durata dei permessi e certificazione: i permessi, come già detto, sono concessi nella misura massima di 150 ore annue individuali per ciascun dipendente, ivi compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi. Per i docenti che prestano servizio con orario inferiore a quello di cattedra le ore di permesso complessivamente fruite saranno in proporzione all’orario settimanale d’insegnamento.

Ai sensi della nota del Ministero della P.I. del 5.2.1990, prot. n. 7166, purchè il raggruppamento avvenga comunque entro il limite massimo di 150 ore, è possibile raggruppare i permessi orari con eventuale riconduzione a giornate lavorative.

I permessi che decorrono dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 debbono essere fruiti solo per la frequenza dei corsi espressamente previsti dal DPR 395/1988 e dalla C.M. 319/91, pertanto non possono essere utilizzati per la sola preparazione degli esami finali dei corsi e per la sola preparazione della tesi di laurea. Per queste ultime finalità, ai sensi della citata circolare n. 319 del 24.10.1991, si potrà fare ricorso, ove possibile, a turni di lavoro che agevolino l’interessato nello studio e nella preparazione degli esami.

Condizione necessaria per il riconoscimento del permesso retribuito è che il docente destinatario presenti al dirigente scolastico della sede di servizio la certificazione relativa all’iscrizione e alla frequenza dei corsi e/o agli esami finali sostenuti subito dopo l’utilizzo del permesso, ove possibile, e comunque, non oltre il termine di ciascun anno solare.

I permessi retribuiti per diritto allo studio sono equiparati a tutti gli effetti al servizio attivo, sia ai fini retributivi che previdenziali.

Se non si presenta la prescritta certificazione, oppure se i periodi di frequenza indicati in tale certificazione non corrispondono a quelli richiesti e goduti come permesso, al docente viene trattenuta la retribuzione per i permessi fruiti e questi vengono trasformati in aspettativa per motivi personali senza retribuzione, con gli effetti giuridici dell’aspettativa per motivi di famiglia.

Cumulabilità dei permessi

Il personale docente che beneficia delle 150 ore di permessi straordinari retribuiti mantiene il diritto di usufruire dei permessi per partecipazione a concorsi ed esami (comma 1 art. 15 CCNL 24.7.2004)

Modello di domanda in carta libera ( da presentare alla scuola di servizio entro il 15.11.2004)

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