In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, in
persona del Dot. Carlo Miraglia
Giudice del Lavoro
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa iscritta al n.472/2003 Ruolo Generale Controversie
di Lavoro, avente per oggetto: Pagamento differenze retributive.
Promossa da
C.K omissis
Ricorrente
Contro
Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca
omissis
Resistente
CONCLUSIONI:
- OMISSIS “Voglia il Giudice adito, ogni contraria
istanza reietta, accertare e dichiarare il diritto di
C.K. alla intera retribuzione mensile per i periodi di
astensione obbligatoria e facoltativa, nonché per
i congedi parentali e lei concessi dalla Direzione Didattica
Statale di S. e per l’effetto condannare l’Amministrazione
convenuta al pagamento. Con interessi di legge. Vittoria
di spese ed onorari”. - Per il Ministero convenuto, “Il Giudice del Lavoro
del Tribunale di Arezzo accerti e dichiari la non sussistenza
del diritto, per la Signora C.K., al trattamento di cui
all’art.11 del CCNL del 10/3/2001”
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 23 aprile 2003 e notificato
assieme al decreto di fissazione d’udienza, C.k. conveniva
il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca avanti
al Tribunale di Arezzo, in veste di giudice monocratico
del lavoro, per ottenere il riconoscimento che, durante
l’astensione obbligatoria per gravidanza ed il congedo
parentale, aveva diritto alla retribuzione intera e non
a quella che le era stata corrisposta in misura percentuale.Deduceva
infatti che questo era il preciso disposto dell’art.11
del contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 15 marzo 2001.
Costituitosi in giudizio, il ministero convenuto resisteva
all’accoglimento della domanda, sostenendo che il trattamento
intero spettava al personale di ruolo e non a quello avventizio.
Istruita con la produzione di documenti, la causaè
stata ritenuta in decisione all’udienza di discussione
del 25 marzo 2004 sulle conclusioni come in epigrafe rassegnate.
Motivi della decisione
Il citato art. 11, nello stabilire la misura del corrispettivo
spettante in maternità stabilisce che è dovuta
l’intera misura della retribuzione al “personale
dipendente” e, poiché quest’espressione
si adatta al personale avventizio altrettanto bene che a
quello assunto a tempo indeterminato, se ne deve concludere
che il pieno trattamento va corrisposto anche al primo.
D’altro canto la spettanza di questo diritto è
espressamente sancita dall’art. 19 del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro del 24 luglio 2003 e nulla sta ad indicare
che la nuova formulazione abbia carattere innovativo, parendo
piuttosto che la stessa sia stata impiegata per rendere
più esplicito quanto già previsto in precedenza.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M
Il Tribunale di Arezzo decidendo, in veste di giudice monocratico
del lavoro, sulla causa promossa, con ricorso depositato
in data 23 aprile 2003, da C.K contro Ministero dell’Istruzione;
ogni altra domanda, istanza od eccezione respinta;
dichiara che la C. ha, per i periodi di estensione facoltativa
ed obbligatoria goduti tra il novembre 2001 ed il maggio
2002, diritto all’intera retribuzione e condanna l’amministrazione
a corrispondere le differenze rispetto alle retribuzioni
parziali corrisposte;
condanna il Ministero dell’Istruzione a rimborsare
alla C. le spese del giudizio, che liquida in complessivi
€800,00=, di cui 500,00= per onorari, 300,00= per diritti
ed il resto per spese.
Arezzo 25 marzo 2004
Il Cancelliere Il Giudice
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