Istruzione
Parere Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione del
15 luglio 2004 prot. n. 11673
Parere su "Schema di decreto legislativo concernente
il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, ai sensi
dell’art. 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003,
n. 53"
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Adunanza del 15 luglio 2004
IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista la nota prot. n. 38/Segr. del 18/5/2004 (D.G. per
gli Ordinamenti Scolastici – Ufficio I) con la quale il
Ministro della P.I. ha chiesto il parere del Cnpi in merito
all’argomento in oggetto;
Visti gli artt. 24 e 25 del D.L.vo n. 297 del 16/4/1994;
Vista la relazione della Commissione consiliare, appositamente
costituita per l’esame istruttorio, ed incaricata di riferire
al Consiglio in ordine all’argomento in oggetto specificato;
Dopo ampio ed approfondito dibattito,
ESPRIME
il proprio parere nei seguenti termini:
La legge n. 53/2003 all’art. 2, comma 1, lettera c) definisce
il principio del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione
per almeno 12 anni, o fino al conseguimento di una qualifica
triennale, rinviando ambiti e modalità di esercizio
del diritto-dovere medesimo al decreto legislativo in esame.
Prima di analizzare e valutare analiticamente, con riferimento
ai vari articoli, i contenuti e gli effetti del decreto,
il Cnpi ritiene opportuno segnalare, preliminarmente, alcune
questioni generali che andrebbero tenute presenti nella
stesura del testo definitivo, al fine di evitare che la
sua interpretazione sia difforme sul territorio nazionale
e di rendere effettivo l’obbligo di istruzione sancito dall’articolo
34 della Costituzione.
L’esercizio del diritto-dovere all’istruzione ed alla formazione
deve essere inteso come impegno imprescindibile delle istituzioni
al fine di assicurare la piena realizzazione della persona
nei termini e nei modi di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione.
Pertanto, nella formulazione del testo, a parere del Cnpi,
dovranno essere chiaramente esplicitati i seguenti princìpi:
• garantire l’unitarietà del Sistema formativo,
anche attraverso l’individuazione di standard culturali
e professionali da definirsi contestualmente con la decretazione
attuativa in raccordo con i livelli essenziali delle prestazioni
di cui all’art. 117 della Costituzione;
• assicurare pari opportunità ed esiti formativi
a ciascuno ed a tutti su tutto il territorio nazionale;
• collegare il principio del diritto-dovere al ruolo
imprescindibile della scuola dell’autonomia;
• richiamare nella stesura definitiva del testo il
ruolo fondamentale e le competenze delle istituzioni scolastiche
autonome con particolare riferimento alla progettazione
delle attività e alla valutazione e conseguente riconoscimento
dei crediti. Ad esempio, non pare condivisibile negli articoli
1 – comma 2 e 4 – non fare esplicito richiamo al D.P.R.
n. 275/1999 e all’articolo 5 – comma 3 – non prevedere in
modo inequivocabile che la valutazione dei crediti certificati
è di competenza delle istituzioni scolastiche o formative
presso cui se ne chiede il riconoscimento;
• garantire la generalizzazione della scuola dell’infanzia
che, a parere Cnpi, è da considerare presupposto
e integrazione del diritto-dovere. La mancata esplicita
formulazione di detto principio si potrebbe leggere come
una marginalizzazione dal percorso scolastico di questo
segmento che, invece, ne fa parte a pieno titolo.
Il Cnpi fa notare inoltre che:
a) la mancata conoscenza del piano attuativo dell’impianto
del secondo ciclo pone serie difficoltà di valutazione
dell’impatto del decreto in esame. Per di più, le
varie tematiche sono affrontate con una serie di provvedimenti
non contestuali e non sempre coerenti pienamente tra loro;
b) il testo proposto contraddice, a parere della Commissione,
quanto previsto all’articolo 2 – comma 1, lett. g) della
legge n. 53/2003 che recita: "…il secondo ciclo è
costituito dal Sistema dei licei e dal Sistema dell’istruzione
e della formazione professionale; dal compimento del quindicesimo
anno di età i diplomi e le qualifiche si possono
conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l’apprendistato;
…", nella parte in cui individua come "Sistemi"
l’alternanza scuola-lavoro e l’apprendistato; infatti, la
legge-delega individua questi percorsi come "modalità
di conseguimento di diplomi e qualifiche". Pare, altresì,
non coerente alla delega il riferimento all’istruzione professionale
regionale. Il testo, anche sul piano della stesura formale,
deve essere chiaro e esplicito per evitare che, consegnato
senza chiarezza alle varie regioni, apra uno scenario preoccupante
e non uniforme su tutto il territorio;
c) è necessario uniformare e chiarire i riferimenti
al secondo ciclo in relazione al quale il testo usa terminologie
non uniformi che potrebbero aprire la strada a molti equivoci.
Si potrebbe usare sistematicamente in tutti gli articoli
il riferimento alle terminologie della legge-delega, e,
quindi, a seconda dei vari casi, al "Sistema educativo
di istruzione e formazione di cui alla legge n. 53/2003
– articolo 2" e/o al "primo ciclo di istruzione
di cui alla legge n. 53/2003 – articolo 2 – comma 1, lettera
f)" e/o "al secondo ciclo di cui alla legge n.
53/2003 – articolo 2 – comma 1, lettera g)" eventualmente
precisando, ove necessario, "costituito dal Sistema
dei licei e dal Sistema dell’istruzione e della formazione
professionale";
d) la previsione di far discendere la sanzionabilità
del mancato assolvimento del diritto-dovere dall’art. 4
della Costituzione appare alla commissione difficilmente
sostenibile. Tale norma della Carta Costituzionale parla,
infatti, di un dovere civico e morale, quello di concorrere
allo sviluppo della società, sulla cui sanzionabilità
si espresse in senso contrario proprio l’Assemblea costituente.
In questa logica deve essere emendato il comma 3 dell’articolo
7;
e) dal momento che l’apprendistato è previsto come
contratto triennale dalle norme attuative della legge n.
30/2003 e non può iniziare prima dei 15 anni di età,
il Cnpi ritiene indispensabile prevedere forme istituzionali
di frequenza all’interno del secondo ciclo per gli allievi
che terminano il primo ciclo di istruzione con età
inferiore ai 15 anni. Diversamente non si realizzerebbe
il diritto-dovere all’istruzione e formazione per 12 anni
o fino al conseguimento di una qualifica triennale;
f) le modalità di valutazione dei crediti, previste
all’articolo 6 – comma 2 – debbano essere definite anche
con il contributo ed il concorso di rappresentanti delle
istituzioni scolastiche autonome; una soluzione praticabile
potrebbe essere l’inserimento del parere del Cnpi;
g) deve essere garantita la gratuità del percorso
scolastico e formativo a tutti gli allievi indipendentemente
dai percorsi seguiti, con l’ovvia esclusione delle scuole
paritarie. Si propone di riformulare in tal senso l’articolo
1 – comma 4;
h) la fase transitoria prevista dall’articolato non è,
a parere del Cnpi, compatibile con gli attuali percorsi
scolastici e formativi; è necessario modificare il
comma 1 dell’articolo 8 prevedendo la garanzia di prosecuzione
dei percorsi già attivati ai sensi delle normative
vigenti fino al completamento del loro percorso e la non
riattivazione di classi iniziali di tali percorsi dopo l’emanazione
dei provvedimenti attuativi relativi ai percorsi del secondo
ciclo della legge n. 53/2003;
i) le soluzioni proposte paiono mancanti delle necessarie
risorse economiche e quindi sono minate a priori sul piano
della fattibilità; l’affermazione trae origine da
un’attenta lettura della relazione tecnica con particolare
riferimento all’articolo 3 – comma 2 – all’articolo 4 e
all’articolo 6 – comma 1. In particolare, a parere Cnpi,
non pare proponibile né credibile parlare di "azioni
per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni"
(art. 4) o di "passaggi tra i percorsi del Sistema
educativo di istruzione e di formazione" (art. 6) senza
prevedere adeguati incrementi di risorse sia umane sia economiche.
Si chiede, conseguentemente, l’integrazione delle risorse
economiche previste all’articolo 10.
Il Cnpi auspica che le osservazioni e le conseguenti richieste
di modifica siano recepite in sede di emanazione dell’atto
definitivo.
IL SEGRETARIO
M.R. Cocca
IL VICE PRESIDENTE
M. Guglietti
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