La legge sulla ”privacy” non esclude la pubblicazione della valutazione dell’Irc

La legge sulla ”privacy” non esclude la pubblicazione della valutazione dell’Irc


Il “Codice per la tutela della privacy” (Decreto legislativo 30/06/2003 n . 196) ha introdotto una serie di novità, per quanto riguarda l’utilizzo dei dati sensibili, cui sono vincolati tutti coloro che li gestiscono attraverso strumenti elettronici.
Alcuni dirigenti scolastici hanno ritenuto che rientrasse nelle tipologie previste dalla norma anche il divieto di pubblicare i dati degli scrutini finali inerenti alla valutazione dell’insegnamento della religione, ma il Ministero dell’Istruzione con la nota prot. N. 10642 del 16 giugno 2004, ha precisato, con estrema chiarezza di argomentazioni, che tale divieto non sussiste.
Il MIUR ha specificato che l’insegnamento della religione cattolica, nel momento in cui ne viene fatta richiesta, “assurge al medesimo rango delle altre discipline e concorre, quindi, sebbene mediante formulazione di giudizio e non di voto, alla valutazione globale e finale del profitto degli alunni dichiarati promossi“, e pertanto il relativo esito va pubblicato mediante affissione all’albo dell’istituto.
E’ opportuno in questo momento, infine, precisare che con Decreto legge del 22 giugno 2004 il Consiglio dei Ministri ha prorogato la scadenza fissata al 30 giugno 2004, per l’adeguamento a quanto richiesto dal Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 in materia di tutela della privacy, facendola slittare al 31 dicembre 2004.


Ernesto Soccavo

Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *