Dal 1° luglio
2003
sono stati rivalutati i limiti di reddito
L’Inps con Circolare
n.110 del 24 giugno 2003 (file in formato
pdf – Adobe Acrobat) ha stabilito i nuovi limiti
(v.
Allegato 3 – file in formato Excel)
di reddito familiare (non sono ci sono maggiorazioni degli
importi) da considerare ai fini della corresponsione dell’assegno
per nucleo familiare per il periodo 1 luglio 2003 – 30
giugno 2004.
Gli elementi utili per la determinazione dell’assegno sono
due:
1) la composizione del nucleo familiare;
2) il reddito complessivo assoggettabile all’Irpef facente
capo a tutti i componenti il nucleo familiare.
Per quanto riguarda il primo punto:
a) uno stesso nucleo familiare pu usufruire soltanto di
un assegno;
b) il nucleo familiare costituito:
* dai coniugi (con esclusione di quello legalmente ed effettivamente
separato);
* dai figli e loro equiparati (ivi compresi quelli avuti
da precedente matrimonio di et inferiore ai 18 anni (senza
limite di et qualora si trovino, a causa di infermit o
difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilit
di dedicarsi ad un proficuo lavoro)
* fanno parte del nucleo familiare i fratelli, le sorelle
ed i nipoti del dipendente o pensionato nel caso in cui
essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito
il diritto alla pensione ai superstiti e semprech si trovino
ad essere inferiori di 18 anni di et o inabili a proficuo
lavoro (da comprovare con stato di famiglia o dichiarazione
ai sensi dell’art.2 legge n.15/1968).
Per quanto riguarda, invece, il reddito del nucleo familiare
si deve tener conto dell’ammontare dei redditi complessivi,
assoggettabili all’Irpef, conseguiti dai suoi componenti
nell’anno solare precedente il 1 luglio di ciascun anno
ed ha valore per la corresponsione dell’assegno fino al
30 giugno dell’anno successivo.
Pertanto, per la determinazione dell’assegno spettante dal
1 luglio 2003 si deve fare riferimento alla dichiarazione
dei redditi relativa all’anno solare 2002.
E’ importante ricordare che l’assegno non spetta se la somma
dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altre
prestazioni previdenziali derivanti da lavoro dipendente
inferiore al 70% del reddito complessivo.
Le variazioni dei componenti il nucleo familiare devono
essere comunicate entro 30 giorni dal loro verificarsi.
Per ottenere il nuovo assegno basta una semplice autoattestazione
(v.
modello – file in formato doc)
con firma non autenticata.
Redazione
Snadir 2003
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