Legge 335/95: Conguaglio Contributivo
Ovvero trovare in busta paga una nuova trattenuta ed essere felici
Molti colleghi ci hanno chiesto delucidazioni sul perchè dal mese di febbraio ’98 hanno trovato sulla busta paga una nuova trattenuta descritta con la dicitura “Applicazione legge 335/95”. A seguito della legge 724 del 23/12/1994, art.15 sulla base pensionabile, maggiorata del 18%, si deve applicare una ritenuta pari al 118%. Questa norma stata ripresa dai commi 9 e 10 dell’art.2 della legge 335/95. Pertanto, dal 1° gennaio 1996 le direzioni provinciali del tesoro applicano l’aliquota dell’8,75% sul 100% dello stipendio (escluso l’I.I.S.) e alla fine dell’anno ricalcolano l’8,75% sul 118% dello stipendio. E’ ovvio che in questo modo ogni dipendente si trova in una situazione debitoria. Ci spieghiamo con un esempio.
Imponibile Stipendio annuo | £ 18.821.000 | |
Aliquota contributiva da pagare(l’8.75% sul 118%) | £ 1.943.268 | |
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Aliquota contributiva pagata (l’8.75% sul 100%) | £ 1.646.838 | |
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Conguaglio contributivo a debito | £ 296.430 |
Nel caso in cui il dipendente abbia percepito nel corso dell’anno compensi accessori potr usufruire della riduzione del debito contributivo. Infatti, sempre per la legge 335/95, anche i trattamenti economici accessori vanno soggetti alle ritenute in conto tesoro. Pertanto, se il dipendente ha percepito un compenso accessorio, ad esempio, di £ 300.000 ha già pagato l’aliquota contributiva dell’8,75% sul 100% e cioè £ 26.180. In tal caso questa ritenuta deve essere sottratta al debito contributivo: £ 296.430 da pagare – £ 26.180 già pagato = £ 270.180 da pagare rateizzato a partire da febbraio ’98.
E’ bene ricordare che il conguaglio contributivo della legge 335/1995 sarà applicata all’inizio di ogni anno solare.
Orazio Ruscica
Fonte: Professione i.r. 3/1998, pag.8
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