Testo approvato dal Senato il 12 marzo 2003

disegno
di legge n. 1306-b del 12 marzo 2003
testo approvato in via definitiva
dal senato della repubblica il 12/3/2003

art. 1 – delega in materia di norme generali sull’istruzione
e di livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e di formazione professionale
1. al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della
persona umana, nel rispetto dei ritmi dell’età evolutiva,
delle differenze e dell’identità di ciascuno e delle
scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione
tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia
delle istituzioni scolastiche e secondo i princìpi
sanciti dalla costituzione, il governo è delegato
ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze
costituzionali delle regioni, e di comuni e province, in
relazione alle competenze conferite ai diversi soggetti
istituzionali, e dell’autonomia delle istituzioni scolastiche,
uno o più decreti legislativi per la definizione
delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione
e formazione professionale.
2. fatto salvo quanto specificamente previsto dall’articolo
4, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati
su proposta del ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, di concerto con il ministro dell’economia
e delle finanze, con il ministro per la funzione pubblica
e con il ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentita la conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere
delle competenti commissioni della camera dei deputati e
del senato della repubblica da rendere entro sessanta giorni
dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso
tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque
adottati. i decreti legislativi in materia di istruzione
e formazione professionale sono adottati previa intesa con
la conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo
n. 281 del 1997.
3. per la realizzazione delle finalità della presente
legge, il ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca predispone, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge medesima, un piano programmatico
di interventi finanziari, da sottoporre all’approvazione
del consiglio dei ministri, previa intesa con la conferenza
unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del
1997, a sostegno:

a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi
con la loro attuazione e con lo sviluppo e la valorizzazione
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche;
b) dell’istituzione del servizio nazionale di valutazione
del sistema scolastico;
c) dello sviluppo delle tecnologie multimediali e dell’alfabetizzazione
nelle tecnologie informatiche, nel pieno rispetto del principio
di pluralismo delle soluzioni informatiche offerte dall’informazione
tecnologica, al fine di incoraggiare e sviluppare le doti
creative e collaborative degli studenti;
d) dello sviluppo dell’attività motoria e delle competenze
ludico-sportive degli studenti;
e) della valorizzazione professionale del personale docente;
f) delle iniziative di formazione iniziale e continua del
personale;
g) del concorso al rimborso delle spese di autoaggiornamento
sostenute dai docenti;
h) della valorizzazione professionale del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario (ata);
i) degli interventi di orientamento contro la dispersione
scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto-dovere
di istruzione e formazione;
l) degli interventi per lo sviluppo dell’istruzione e formazione
tecnica superiore e per l’educazione degli adulti;
m) degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia
scolastica.

4. ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei
decreti legislativi di cui al presente articolo e all’articolo
4, possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi
criteri e princìpi direttivi e con le stesse procedure,
entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.

art. 2 – sistema educativo di istruzione e di formazione
1. i decreti di cui all’articolo 1 definiscono il sistema
educativo di istruzione e di formazione, con l’osservanza
dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) è promosso l’apprendimento in tutto l’arco della
vita e sono assicurate a tutti pari opportunità di
raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le
capacità e le competenze, attraverso conoscenze e
abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini
e le scelte personali, adeguate all’inserimento nella vita
sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle
dimensioni locali, nazionale ed europea;
b) sono promossi il conseguimento di una formazione spirituale
e morale, anche ispirata ai princìpi della costituzione,
e lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza
alla comunità locale, alla comunità nazionale
ed alla civiltà europea;
c) è assicurato a tutti il diritto all’istruzione
e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino
al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo
anno di età; l’attuazione di tale diritto si realizza
nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione
professionale, secondo livelli essenziali di prestazione
definiti su base nazionale a norma dell’articolo 117, secondo
comma, lettera m), della costituzione e mediante regolamenti
emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400 e garantendo, attraverso adeguati
interventi, l’integrazione delle persone in situazione di
handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104. la
fruizione dell’offerta di istruzione e formazione costituisce
un dovere legislativamente sanzionato; nei termini anzidetti
di diritto all’istruzione e formazione e di correlativo
dovere viene ridefinito ed ampliato l’obbligo scolastico
di cui all’articolo 34 della costituzione, nonché
l’obbligo formativo introdotto dall’articolo 68 della legge
17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni. l’attuazione
graduale del diritto-dovere predetto è rimessa ai
decreti legislativi di cui all’articolo 1, commi 1 e 2,
della presente legge correlativamente agli interventi finanziari
previsti a tale fine dal piano programmatico di cui all’articolo
1, comma 3, adottato previa intesa con la conferenza unificata
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e coerentemente con i finanziamenti disposti
a norma dell’articolo 7, comma 6, della presente legge;
d) il sistema educativo di istruzione e di formazione si
articola nella scuola dell’infanzia, in un primo ciclo che
comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo
grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei
licei ed il sistema dell’istruzione e della formazione professionale;
e) la scuola dell’infanzia, di durata triennale, concorre
all’educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio,
cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei
bambini promuovendone le potenzialità di relazione,
autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare
un’effettiva eguaglianza delle opportunità educative;
nel rispetto della primaria responsabilità educativa
dei genitori, essa contribuisce alla formazione integrale
delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà
didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa
con il complesso dei servizi all’infanzia e con la scuola
primaria. e’ assicurata la generalizzazione dell’offerta
formativa e la possibilità di frequenza della scuola
dell’infanzia; alla scuola dell’infanzia possono essere
iscritti secondo criteri di gradualità e in forma
di sperimentazione le bambine e i bambini che compiono i
3 anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico
di riferimento, anche in rapporto all’introduzione di nuove
professionalità e modalità organizzative;
f) il primo ciclo di istruzione è costituito dalla
scuola primaria, della durata di cinque anni, e dalla scuola
secondaria di primo grado della durata di tre anni. ferma
restando la specificità di ciascuna di esse, la scuola
primaria è articolata in un primo anno, teso al raggiungimento
delle strumentalità di base, e in due periodi didattici
biennali; la scuola secondaria di primo grado si articola
in un biennio e in un terzo anno che completa prioritariamente
il percorso disciplinare ed assicura l’orientamento ed il
raccordo con il secondo ciclo; nel primo ciclo è
assicurato, altresì, il raccordo con la scuola dell’infanzia
e con il secondo ciclo; è previsto che alla scuola
primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono
i sei anni di età entro il 31 agosto; possono iscriversi
anche le bambine e i bambini che li compiono entro il 30
aprile dell’anno scolastico di riferimento; la scuola primaria
promuove, nel rispetto delle diversità individuali,
lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far
acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità
di base fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di
fare apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa l’alfabetizzazione
in almeno una lingua dell’unione europea oltre alla lingua
italiana, di porre le basi per l’utilizzazione di metodologie
scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni
e delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali
e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai
princìpi fondamentali della convivenza civile; la
scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline
di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità
autonome di studio ed al rafforzamento delle attitudini
all’interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso
l’alfabetizzazione e l’approfondimento nelle tecnologie
informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in
relazione alla tradizione culturale e all’evoluzione sociale,
culturale e scientifica della realtà contemporanea;
è caratterizzata dalla diversificazione didattica
e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità
dell’allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline;
sviluppa progressivamente le competenze e le capacità
di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli
allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle
attività di istruzione e di formazione; introduce
lo studio di una seconda lingua dell’unione europea; aiuta
ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione;
il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di
stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso
al sistema dei licei e al sistema dell’istruzione e della
formazione professionale;
g) il secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa,
culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere,
il fare e l’agire, e la riflessione critica su di essi,
è finalizzato a sviluppare l’autonoma capacità
di giudizio e l’esercizio della responsabilità personale
e sociale; in tale ambito, viene anche curato lo sviluppo
delle conoscenze relative all’uso delle nuove tecnologie;
il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei
e dal sistema dell’istruzione e della formazione professionale;
dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi
e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro
o attraverso l’apprendistato; il sistema dei licei comprende
i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale
e coreutico, scientifico, tecnologico, delle scienze umane;
i licei artistico, economico e tecnologico si articolano
in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi;
i licei hanno durata quinquennale; l’attività didattica
si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno
che prioritariamente completa il percorso disciplinare e
prevede altresì l’approfondimento delle conoscenze
e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo,
culturale e professionale del corso di studi; i licei si
concludono con un esame di stato il cui superamento rappresenta
titolo necessario per l’accesso all’università e
all’alta formazione artistica, musicale e coreutica; l’ammissione
al quinto anno dà accesso all’istruzione e formazione
tecnica superiore;
h) ferma restando la competenza regionale in materia di
formazione e istruzione professionale, i percorsi del sistema
dell’istruzione e della formazione professionale realizzano
profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono
titoli e qualifiche professionali di differente livello,
valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti
ai livelli essenziali di prestazione di cui alla lettera
c); le modalità di accertamento di tale rispondenza,
anche ai fini della spendibilità dei predetti titoli
e qualifiche nell’unione europea, sono definite con il regolamento
di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c); i titoli e le
qualifiche costituiscono condizione per l’accesso all’istruzione
e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; i titoli
e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema
dell’istruzione e della formazione professionale di durata
almeno quadriennale consentono di sostenere l’esame di stato,
utile anche ai fini degli accessi all’università
e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa
frequenza di apposito corso annuale, realizzato d’intesa
con le università e con l’alta formazione artistica,
musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità
di sostenere, come privatista, l’esame di stato anche senza
tale frequenza;
i) è assicurata e assistita la possibilità
di cambiare indirizzo all’interno del sistema dei licei,
nonché di passare dal sistema dei licei al sistema
dell’istruzione e della formazione professionale, e viceversa,
mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all’acquisizione
di una preparazione adeguata alla nuova scelta; la frequenza
positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta
l’acquisizione di crediti certificati che possono essere
fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente
interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui alle
lettere g) e h); nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche,
esperienze formative e stage realizzati in italia o all’estero
anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali,
sociali, produttive, professionali e dei servizi, sono riconosciuti
con specifiche certificazioni di competenza rilasciate dalle
istituzioni scolastiche e formative; i licei e le istituzioni
formative del sistema dell’istruzione e della formazione
professionale, d’intesa rispettivamente con le università,
con le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale
e coreutica e con il sistema dell’istruzione e formazione
tecnica superiore, stabiliscono, con riferimento all’ultimo
anno del percorso di studi, specifiche modalità per
l’approfondimento delle conoscenze e delle abilità
richieste per l’accesso ai corsi di studio universitari,
dell’alta formazione, ed ai percorsi dell’istruzione e formazione
tecnica superiore;
l) i piani di studio personalizzati, nel rispetto dell’autonomia
delle istituzioni scolastiche, contengono un nucleo fondamentale,
omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le
tradizioni e l’identità nazionale, e prevedono una
quota, riservata alle regioni, relativa agli aspetti di
interesse specifico delle stesse, anche collegata con le
realtà locali.

art. 3 – valutazione degli apprendimenti e della qualità
del sistema educativo di istruzione e di formazione
1. con i decreti di cui all’articolo 1 sono dettate le norme
generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione
e di formazione e degli apprendimenti degli studenti, con
l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti
e del comportamento degli studenti del sistema educativo
di istruzione e di formazione, e la certificazione delle
competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti delle
istituzioni di istruzione e formazione frequentate; agli
stessi docenti è affidata la valutazione dei periodi
didattici ai fini del passaggio al periodo successivo; il
miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa
valutazione, nonché la continuità didattica,
sono assicurati anche attraverso una congrua permanenza
dei docenti nella sede di titolarità;
b) ai fini del progressivo miglioramento e dell’armonizzazione
della qualità del sistema di istruzione e di formazione,
l’istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione
effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze
e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva
dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative;
in funzione dei predetti compiti vengono rideterminate le
funzioni e la struttura del predetto istituto;
c) l’esame di stato conclusivo dei cicli di istruzione considera
e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso
e al termine del ciclo e si svolge su prove organizzate
dalle commissioni d’esame e su prove predisposte e gestite
dall’istituto nazionale per la valutazione del sistema di
istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento
del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento
dell’ultimo anno.

art. 4 – alternanza scuola-lavoro
1. fermo restando quanto previsto dall’articolo 18 della
legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di assicurare agli
studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età
la possibilità di realizzare i corsi del secondo
ciclo in alternanza scuola-lavoro, come modalità
di realizzazione del percorso formativo progettata, attuata
e valutata dall’istituzione scolastica e formativa in collaborazione
con le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza
e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
che assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base,
l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del
lavoro, il governo è delegato ad adottare, entro
il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge e ai sensi dell’articolo 1,
commi 2 e 3, della legge stessa, un apposito decreto legislativo
su proposta del ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, di concerto con il ministro del lavoro
e delle politiche sociali e con il ministro delle attività
produttive, d’intesa con la conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sentite le associazioni maggiormente rappresentative
dei datori di lavoro, nel rispetto dei seguenti princìpi
e criteri direttivi:

a) svolgere l’intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso
l’alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la
responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa,
sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive
associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici
e privati ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili
ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che
non costituiscono rapporto individuale di lavoro; le istituzioni
scolastiche, nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro,
possono collegarsi con il sistema dell’istruzione e formazione
professionale ed assicurare, a domanda degli interessati
e d’intesa con le regioni, la frequenza negli istituti di
istruzione e formazione professionale di corsi integrati
che prevedano piani di studio progettati d’intesa fra i
due sistemi, coerenti con il corso di studi e realizzati
con il concorso degli operatori di ambedue i sistemi;
b) fornire indicazioni generali per il reperimento e l’assegnazione
delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione
dei percorsi di alternanza, ivi compresi gli incentivi per
le imprese, la valorizzazione delle imprese come luogo formativo
e l’assistenza tutoriale;
c) indicare le modalità di certificazione dell’esito
positivo del tirocinio e di valutazione dei crediti formativi
acquisiti dallo studente.

2. i compiti svolti dal docente incaricato dei rapporti
con le imprese e del monitoraggio degli allievi che si avvalgono
dell’alternanza scuola-lavoro sono riconosciuti nel quadro
della valorizzazione della professionalità del personale
docente.

art. 5 – formazione degli insegnanti
1. con i decreti di cui all’articolo 1 sono dettate norme
sulla formazione iniziale dei docenti della scuola dell’infanzia,
del primo ciclo e del secondo ciclo, nel rispetto dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:

a) la formazione iniziale è di pari dignità
per tutti i docenti e si svolge nelle università
presso i corsi di laurea specialistica, il cui accesso è
programmato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge
2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni. la programmazione
degli accessi ai corsi stessi è determinata ai sensi
dell’articolo 3 della medesima legge, sulla base della previsione
dei posti effettivamente disponibili, per ogni ambito regionale,
nelle istituzioni scolastiche;
b) con uno o più decreti, adottati ai sensi dell’articolo
17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, anche
in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 10, comma
2, e all’articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al
decreto del ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, sono
individuate le classi dei corsi di laurea specialistica,
anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati
anche alla formazione degli insegnanti di cui alla lettera
a) del presente comma. per la formazione degli insegnanti
della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo
le classi predette sono individuate con riferimento all’insegnamento
delle discipline impartito in tali gradi di istruzione e
con preminenti finalità di approfondimento disciplinare.
i decreti stessi disciplinano le attività didattiche
attinenti l’integrazione scolastica degli alunni in condizione
di handicap; la formazione iniziale dei docenti può
prevedere stage all’estero;
c) l’accesso ai corsi di laurea specialistica per la formazione
degli insegnanti è subordinato al possesso dei requisiti
minimi curricolari, individuati per ciascuna classe di abilitazione
nel decreto di cui alla lettera b) e all’adeguatezza della
personale preparazione dei candidati, verificata dagli atenei;
d) l’esame finale per il conseguimento della laurea specialistica
di cui alla lettera a) ha valore abilitante per uno o più
insegnamenti individuati con decreto del ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca;
e) coloro che hanno conseguito la laurea specialistica di
cui alla lettera a), ai fini dell’accesso nei ruoli organici
del personale docente delle istituzioni scolastiche, svolgono,
previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro,
specifiche attività di tirocinio. a tale fine e per
la gestione dei corsi di cui alla lettera a), le università,
sentita la direzione scolastica regionale, definiscono nei
regolamenti didattici di ateneo l’istituzione e l’organizzazione
di apposite strutture di ateneo o d’interateneo per la formazione
degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base di convenzioni,
anche i rapporti con le istituzioni scolastiche;
f) le strutture didattiche di ateneo o d’interateneo di
cui alla lettera e) promuovono e governano i centri di eccellenza
per la formazione permanente degli insegnanti, definiti
con apposito decreto del ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca;
g) le strutture di cui alla lettera e) curano anche la formazione
in servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni
di supporto, di tutorato e di coordinamento dell’attività
educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche
e formative.

2. con i decreti di cui all’articolo 1 sono dettate norme
anche sulla formazione iniziale svolta negli istituti di
alta formazione e specializzazione artistica, musicale e
coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, relativamente
agli insegnamenti cui danno accesso i relativi diplomi accademici.
ai predetti fini si applicano, con i necessari adattamenti,
i princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1
del presente articolo.
3. per coloro che, sprovvisti dell’abilitazione all’insegnamento
secondario, sono in possesso del diploma biennale di specializzazione
per le attività di sostegno di cui al decreto del
ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato
nella gazzetta ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al
decreto del presidente della repubblica 31 ottobre 1975,
n. 970, nonché del diploma di laurea o del diploma
di istituto superiore di educazione fisica (isef) o di accademia
di belle arti o di istituto superiore per le industrie artistiche
o di conservatorio di musica o istituto musicale pareggiato,
e che abbiano superato le prove di accesso alle scuole di
specializzazione all’insegnamento secondario, le scuole
medesime valutano il percorso didattico teorico-pratico
e gli esami sostenuti per il conseguimento del predetto
diploma di specializzazione ai fini del riconoscimento dei
relativi crediti didattici, anche per consentire loro un’abbreviazione
del percorso degli studi della scuola di specializzazione
previa iscrizione in sovrannumero al secondo anno di corso
della scuola. i corsi di laurea in scienze della formazione
primaria di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 19
novembre 1990, n. 341, valutano il percorso didattico teorico-pratico
e gli esami sostenuti per il conseguimento del diploma biennale
di specializzazione per le attività di sostegno ai
fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici e
dell’iscrizione in soprannumero al relativo anno di corso
stabilito dalle autorità accademiche, per coloro
che, in possesso di tale titolo di specializzazione e del
diploma di scuola secondaria superiore, abbiano superato
le relative prove di accesso. l’esame di laurea sostenuto
a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria
istituiti a norma dell’articolo 3, comma 2, della legge
19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione
delle attività di tirocinio previste dal relativo
percorso formativo, ha valore di esame di stato e abilita
all’insegnamento, rispettivamente, nella scuola materna
o dell’infanzia e nella scuola elementare o primaria. esso
consente, altresì, l’inserimento nelle graduatorie
permanenti previste dall’articolo 401 del testo unico di
cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni. al fine di tale inserimento, la tabella di
valutazione dei titoli è integrata con la previsione
di un apposito punteggio da attribuire al voto di laurea
conseguito. all’articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre
1990, n. 341, le parole: "i concorsi hanno funzione
abilitante." sono soppresse.

art. 6 – regioni a statuto speciale e province autonome
di trento e di bolzano
1. sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di trento e di bolzano,
in conformità ai rispettivi statuti e relative norme
di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3.

art. 7 – disposizioni finali e attuative
1. mediante uno o più regolamenti da adottare a norma
dell’articolo 117, sesto comma, della costituzione e dell’articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite
le commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell’autonomia
delle istituzioni scolastiche, si provvede:

a) all’individuazione del nucleo essenziale dei piani di
studio scolastici per la quota nazionale relativamente agli
obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline e
alle attività costituenti la quota nazionale dei
piani di studio, agli orari, ai limiti di flessibilità
interni nell’organizzazione delle discipline;
b) alla determinazione delle modalità di valutazione
dei crediti scolastici;
c) alla definizione degli standard minimi formativi, richiesti
per la spendibilità nazionale dei titoli professionali
conseguiti all’esito dei percorsi formativi, nonché
per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici.

2. le norme regolamentari di cui al comma 1, lettera c),
sono definite previa intesa con la conferenza permanente
per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome
di trento e di bolzano, di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
3. il ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca presenta ogni tre anni al parlamento una relazione
sul sistema educativo di istruzione e di formazione professionale.
4. per gli anni scolastici 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006
possono iscriversi, secondo criteri di gradualità
e in forma di sperimentazione, compatibilmente con la disponibilità
dei posti e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo
gli obblighi conferiti dall’ordinamento e nel rispetto dei
limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità,
al primo anno della scuola dell’infanzia i bambini e le
bambine che compiono i tre anni di età entro il 28
febbraio 2004, ovvero entro date ulteriormente anticipate,
fino alla data del 30 aprile di cui all’articolo 2, comma
1, lettera e). per l’anno scolastico 2003/2004 possono iscriversi
al primo anno della scuola primaria, nei limiti delle risorse
finanziarie di cui al comma 5, i bambini e le bambine che
compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004.
5. agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 2,
comma 1, lettera f), e dal comma 4 del presente articolo,
limitatamente alla scuola dell’infanzia statale e alla scuola
primaria statale, determinati nella misura massima di 12.731migliaia
di euro per l’anno 2003, 45.829migliaia di euro per l’anno
2004 e 66.198migliaia di euro a decorrere dall’anno 2005,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003/2005, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente
"fondo speciale" dello stato di previsione del
ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca. il ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca provvede a modulare le anticipazioni, anche
fino alla data del 30 aprile di cui all’articolo 2, comma
1, lettera f), garantendo, comunque, il rispetto del predetto
limite di spesa.
6. all’attuazione del piano programmatico di cui all’articolo
1, comma 3, si provvede, compatibilmente con i vincoli di
finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente
nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto
dal documento di programmazione economico-finanziaria.
7. ciascuno dei decreti legislativi di cui agli articoli
1 e 4 deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi
dell’articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468 e successive modificazioni.
8. i decreti legislativi di cui al precedente comma 7 la
cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica sono emanati solo successivamente all’entrata in
vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie.
9. il parere di cui all’articolo 1, comma 2, primo periodo,
è espresso dalle commissioni parlamentari competenti
per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.
10. la legge 10 febbraio 2000, n. 30, è abrogata.
11. la legge 20 gennaio 1999, n. 9, è abrogata.

allegato
a

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