Congedi parentali: ARAN – Risposta F19

Comparto:
Regioni ed autonomie locali
Area:
Personale dei livelli


Istituto:
Maternità e congedi dei genitori
Data:
16/05/2001


Quesito:
F19. Qual è l’entità e la natura del trattamento economico da corrispondere alla lavoratrice assunta a termine ai sensi dell’art. 17, comma 1, L. 1204/71?


Risposta:
Nel merito del quesito formulato, riteniamo utile specificare quanto segue.


L’art. 17, comma 1, della legge n. 1204/71, attraverso il rinvio ivi contenuto all’art. 2, comma 3, lett. C) prescrive la corresponsione del trattamento economico stabilito per l’astensione obbligatoria anche dopo la scadenza del termine, nel caso in cui la lavoratrice sia stata assunta con contratto di lavoro a tempo determinato.
Per definire l’entità di tale trattamento economico, occorre fare riferimento alla disciplina contenuta nell’art. 17, comma 4 del CCNL del 14.9.2000.


In virtù di tale regolamentazione contrattuale, alla lavoratrice, sia a tempo indeterminato che, alla luce di quanto detto, a tempo determinato, deve essere corrisposto il trattamento economico di miglior favore rappresentato dalle seguenti voci: intera retribuzione fissa mensile, le quote di salario economico fisse e ricorrenti, comprese la retribuzione di posizione, nonché il salario di produttività.


Tuttavia, pur trattandosi sostanzialmente della retribuzione percepita dalla lavoratrice al 100%, essa ha comunque natura puramente indennitaria per i periodi di corresponsione successivi alla scadenza del termine stabilito per la durata del rapporto di lavoro.
Tale precisazione vale ad escludere che detti periodi e i relativi emolumenti possano essere utilizzati ai fini di altri istituti come maturazione ferie, tredicesima mensilità, etc..


NOTA BENE: Il rinvio all’art. 17 della L. 1204/71 deve intendersi riferito alle corrispondenti disposizioni dell’art. 24 del D. Lgs. 151/2001.

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