Comparto:
Regioni ed autonomie locali
Area:
Personale dei livelli
Istituto:
Maternità e congedi dei genitori
Data:
16/05/2001
Quesito:
F18. Lavoratrice a termine e periodi di astensione obbligatoria e di astensione facoltativa per maternità: fruibilità e retribuzione
Risposta:
Riteniamo utile precisare quanto segue:
1. nel caso di contratto di lavoro a termine, la lavoratrice ha diritto ad usufruire per intero del periodo di astensione obbligatorio con la corresponsione della intera retribuzione, ai sensi dell’art. 17 , comma 4, del CCNL del 14.9.00, anche dopo la scadenza del termine previsto di durata del rapporto di lavoro. Si tratta di una espressa previsione contenuta nell’art. 17, comma 1, della legge 1204/71.
2. per l’astensione facoltativa, viceversa, in mancanza di analoga previsione, la fruizione potrà avvenire solo ed esclusivamente all’interno del periodo di durata del contratto a termine. Pertanto, con la scadenza del termine, cessa anche l’obbligo del datore di lavoro di retribuire tale particolare forma di assenza per la parte che eventualmente residua e che si colloca al di fuori del rapporto a termine.
Relativamente ai periodi di astensione facoltativa richiesti dalla lavoratrice e che si collocano all’interno della durata del contratto a termine, trova applicazione la generale disciplina del trattamento economico prevista per tale istituto dall’art. 17, comma 5, del CCNL del 14.9.00, con riferimento ai lavoratori a tempo indeterminato.
Pertanto, i primi trenta giorni di astensione facoltativa saranno retribuiti per intero, mentre per i successivi troverà applicazione la disciplina del trattamento economico stabilita nella legge n. 53/2000.
In tal senso depone l’art. 7, comma 10 del CCNL del 14.9.2000 secondo il quale al personale con contratto a termine, ove non diversamente ed espressamente stabilito, si applica il trattamento economico e normativo previsto per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
NOTA BENE: Il rinvio all’art. 17 della L. 1204/71 deve intendersi riferito alle corrispondenti disposizioni dell’art. 24 del D. Lgs. 151/2001.
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