(Approvata dalla XXVIII Assemblea generale del 18 – 22 maggio 1987)
Incarico dell’IRC nella scuola materna ed elementare a religiosi o religiose in possesso di qualificazione riconosciuta dalla CEI
La Conferenza Episcopale Italiana
– visto il canone 804, 1 e 2;
– visto il punto 4.4, lettera a) dell’Intesa stipulata il 14 dicembre 1985 tra il Presidente della CEI e il Ministro della Pubblica Istruzione;
– vista la Delibera n.41 sull’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche adottata dalla XXVI Assemblea Generale;
– vista la Nota pastorale della Commissione Episcopale per la dottrina della fede, la catechesi e la cultura e della Commissione Episcopale per l’educazione cattolica: “La formazione teologica nella Chiesa particolare” del 19 maggio 1985, nn.7,8,10,11,12;
DELIBERA
L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole materne ed elementari pu essere affidato a religiosi o religiose che siano in possesso di uno dei seguenti titoli di qualificazione:
– diploma di scienze religiose rilasciato da un Istituto di Scienze Religiose;
– diploma di cultura teologica rilasciato da una Scuola di formazione religiosa;
– attestato di positiva partecipazione a un corso equipollente alla Scuola di formazione teologica.
2 – L’ordinario del luogo, prima di procedere a riconoscere l’idoneit del religioso/a a norma del can. 804, 2, tenuto a verificare la qualificazione.
A tale scopo richiede all’interessato l’esibizione dei suoi titoli di studio e nel caso del diploma rilasciato da Scuola di formazione teologica o altro curricolo equipollente e verifica la effettiva corrispondenza dei corsi frequentati ai requisiti previsti dal n.12 della Nota pastorale del 19 maggio 1985 richiamata in premessa.
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