Deliberazione della CEI (Non vincolante) – Riconoscimento dell’idoneità all’IRC nelle scuole pubbliche e cattoliche




Deliberazione della CEI (Non vincolante)


(approvata dalla XXXIV Assemblea Generale del 6- 10 maggio 1991 – Approvata a norma dell’art.18 dello statuto della CEI e quindi non vincolante)


Riconoscimento dell’idoneit all’IRC nelle scuole pubbliche e cattoliche


L’Ordinario del luogo deve accertasi che tutti coloro che aspirano ad essere insegnanti di religione cattolica siano in possesso dei requisiti richiesti dal diritto.


A tale scopo, nel verificare, a norma della delibera n.41 1, le domande che riceve da parte dei fedeli, normalmente si atterr ai seguenti criteri:



  1. Per gli insegnanti di classe o sezione della scuola materna o elementare, disponibili a insegnare religione cattolica:



la verifica del possesso dei titoli di qualificazione previsti dal diritto deve essere accompagnata dalla valutazione dell’interesse effettivamente dimostrato dal candidato per l’insegnamento della religione cattolica e per la sua incidenza educativa. Tale interesse pu risultare dalla avvenuta partecipazione a corsi o convegni aventi specifica finalit di aggiornamento in ordine all’insegnamento della religione cattolica o dall’impegno di parteciparvi a breve scadenza.


La necessaria coerenza con i valori da proporre nell’insegnamento della religione cattolica impone inoltre di verificare che non risulti da parte del docente un comportamento pubblico e notorio contrastante con la morale cattolica.



  1. Per coloro che aspirano a incarichi di insegnamento della religione cattolica:


  1. Per quanto riguarda la conoscenza obiettiva e completa dei contenuti della rivelazione cristiana e della dottrina della Chiesa, l’Ordinario si accerta che il richiedente abbia acquisito la formazione adeguata per adempiere nel modo dovuto l’incarico cui aspira mediante il raggiungimento con merito dei profili di qualificazione previsti dalla normativa vigente.
  2. Per quanto riguarda l’abilit pedagogica, l’Ordinario si accerta che nel coso degli studi il candidato abbia curato anche la propria preparazione pedagogico (p. es. seguendo il curriculum pedagogico-didattico negli Istituti di Scienze Religiose), e determina ordine, grado e indirizzo scolastico in cui pi fruttuosamente l’insegnante pu esercitare la sua funzione sulla scorta della valutazione delle sue esperienze di servizio educativo, scolastiche e/o ecclesiali, e di eventuali colloqui o prove.

Per quanto riguarda la testimonianza di vita cristiana, l’Ordinario, oltre a verificare che non risulti da parte del candidato comportamenti pubblici e notori in contrasto con la morale cattolica, si accerta che il medesimo viva coerentemente la fede professata nel quadro di una responsabile comunione ecclesiale.



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