Oggetto: Iscrizione, e scelta dell’I.R.C.
La presente vuole sintetizzare le disposizioni in vigore per quanto attiene l’iscrizione e la scelta di avvalersi o non avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica e nel contempo fornire riscontro a numerosi quesiti posti in in materia, delineando una corretta procedura degli adempimenti connessi.
L’ultimo comma dell’art. 9,2 del nuovo Concordato di cui alla legge 25.3.85, n. 121 precisa le modalit di questa scelta. Essa deve esser fatta: 1) all’atto dell’iscrizione; 2) dall’alunno o dai suoi genitori; 3) senza dar luogo a discriminazione.
Sono obbligati a fare la scelta di avvalersi o non avvalersi. A) i genitori quando iscrivono il figlio a ogni sezione, di scuola materna, alla prima classe elementare, alla prima classe della scuola media inferiore (su richiesta della scuola). B) gli studenti quando si iscrivono alla prima classe delle scuole superiori, con contro firma dei genitori quando sono ancora minorenni. Tale firma obbligatoria nel caso di scelta di uscita dai locali scolastici.
Per la scuola elementare e la scuola media inferiore, il terzo comma dell’art.310 del D.L.vo 297/94, rettificato successivamente dal Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri G.U.del 6-7.1994, n. 156, ha disposto che la scelta dell’IRC da parte dei genitori degli alunni avvenga all’atto dell’iscrizione non d’ufficio, cio solo all’inizio di ogni ciclo scolastico, avendo poi valore per tutto il ciclo ai sensi del D.P.R. 16.12.1985 e D.P.R.. 23.6.1990 n. 202. Occorre quindi curare che i moduli per la scelta dell’IRC siano distribuiti ai genitori solo per l’iscrizione alla prima elementare e alla prima media. Per le altre classi vale la scelta gi effettuata a meno che non si intenda modificarla per l’anno scolastico successivo all’atto della preiscrizione.
Parimenti, per la scuola secondaria superiore, la C.M. n. 119/95 stabilisce identiche procedure. Non devono, quindi essere distribuiti ogni anno i moduli per la scelta dell’IRC, non sono accettabili quei moduli d’iscrizione utilizzati da alcune scuole, che recano uno spazio per la scelta dell’IRC non conforme alle indicazioni ministeriali. La scadenza dell’iscrizione deve essere rigorosamente rispettata e sono pertanto da ritenere illegittime o nulle le modifiche operate alla scelta dopo l’iscrizione, per es. all’inizio del nuovo anno scolastico o dopo aver conosciuto l’orario delle lezioni. A norma del Concordato la scuola a dover proporre la scelta ad alunni e genitori e quindi, una eventuale trascuratezza di questo adempimento si configura come colpevole omissione.
Per quanto attiene l’uso della modulistica inerente le scelte, ai sensi del 4 comma dell’articolo 1 della Legge 281/96 e la C.M. 122/91, la procedura corretta deve consistere in una consegna separata dei moduli, per tenere separate richieste di diversa rilevanza; per prima cosa va consegnato il modulo “A” con cui si propone solo la scelta tra avvalersi e non avvalersi; solo dopo aver constatato che la scelta quella di non avvalersi deve essere proposto il secondo modulo, “B”, per le opzioni alternative (cfr CC.MM. n. 188/89 e 122/91). Per evidenti ragioni di trasparenza dell’azione amministrativa e nel rispetto della riservatezza delle scelte, ove richiesto all’Insegnante di religione cattolica deve essere resa nota la consistenza numerica degli alunni non avvalentesi unitamente alle opzioni operate dagli stessi nel modulo “B”.
Con l’occasione, per dare adempimento al disposto della Legge finanziaria sulla diminuzione del 3% del personale scolastico in un triennio, vi invito a fornire all’Ufficio di coordinamento normativo, entro il 31 ottobre, il numero degli Insegnanti di Religione in servizio presso le singole istituzioni scolastiche. Prego, pertanto, le SS.LL. di dare la massima diffusione alla presente Circolare tra tutto il personale interessato.
Il Provveditore agli studi di Torino
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