Al Sindacato Nazionale Autonomo
Degli Insegnanti di Religione
(S.N.A.D.I.R.)
Segreteria Nazionale
Via Risorgimento, 161/A
97015 MODICA (RG)
(rif.to nota n.592 dell’11.12.1997)
Nella nota in riferimento codesto Sindacato ha segnalato la mancata applicazione da parte di molte Ragionerie provinciali dello Stato della comunicazione di servizio n.2577 del 3.10.1996 del Ministero della Pubblica Istruzione nella parte in cui precisa che la documentazione di rito, richiesta ai docenti incaricati di religione dopo la stipula del contratto di lavoro a tempo determinato, va prodotta solo nei casi in cui si tratti di costituzione di un primo rapporto di lavoro, mentre nei casi di riconferma degli incarichi si fa riferimento alla documentazione prodotta negli anni precedenti, anche su dichiarazione resa dagli interessati.
Nel condividere quanto precisato dal Ministero, si osserva tuttavia che, per consentire alle Ragioneria provinciali l’efficace espletamento del prescritto esame preventivo, il contratto di lavoro deve essere corredato di tutti quegli atti che ne legittimano la stipula da parte dell’Istituto scolastico.
Sar, pertanto cura delle Istituzioni scolastiche acquisire d’ufficio, anche mediante produzione di copie autenticate, la documentazione gi presentata dal docente in anni precedenti e presso altri Istituti, ed allegarla a corredo del contratto annuale da sottoporre al visto della competente Ragioneria, sollevando l’interessato dall’obbligo di produrre ulteriore documentazione.
L’Ispettore generale capo
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