Comparto scuola. Contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 4 agosto 1995. Inquadramento, trattamento e progressione economica del personale.
Si fa seguito alla C.M. n.276 del 5 agosto 1995 e si forniscono i chiarimenti per l’inquadramento del personale della scuola nelle nuove posizioni stipendiali di cui alla tab. B annessa al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 4 agosto 1995. n personale interessato quello in servizio alla data del 1 gennaio 1996. Gli articoli del contratto da prendere in considerazione ai fini che qui interessano sono il 27, il 66, il 67 ed il 68.
1 – PRIMO INQUADRAMENTO
- – Personale docente, educativo e A.T.A.
Per una corretta applicazione di quanto previsto dal contratto in esame, si ritiene utile, in via preliminare, formulare alcune considerazioni di carattere generale.
1) Il passaggio dalla struttura stipendiale di cui al D.P.R.23.8.1988, n.399 a quella prevista dal nuovo contratto avviene sulla base dell’anzianit da ciascuno maturata alla data del 31.12.1995, come precisato nell’art.66 – comma 2. Il disposto del successivo comma 3, che prevede la corresponsione dell’assegno “ad personam”, pari alla differenza tra l’eventuale maggiore trattamento economico in godimento al 31/12/1995 e quello di primo inquadramento, e finalizzato al so lo mantenimento del trattamento economico in godimento al 31.12.1995.
2) Dal quadro normativo di seguito esaminato, deve intendersi escluso ogni riferimento alle ore che, pur facendo parte integrante della cattedra, eccedono il normale orario settimanale di insegnamento e sono oggetto di separata remunerazione.
3) Il comma 2 dell’art. 66, nel fare riferimento all’anzianit da ciascuno maturata alla data del 31.12.1995, nulla rileva in ordine alle caratteristiche dell’anzianit medesima, nel senso che non fa alcuna distinzione, com’ invece previsto dalla pregressa normativa, tra l’anzianit riconosciuta ai fini giuridici ed economici e quella valutabile ai soli fini dell’attribuzione degli aumenti biennali.
Ci stante, da ritenere che le anzianit sopra indicate (cos come gi avvenuto in applicazione dell’art. 4, comma 3 del D.P.R.399/88, al raggiungimento di determinate anzianit di servizio), siano entrambe ugualmente utili ai fini dell’inquadramento nelle nuove posizioni stipendiali, previste dalla tabella B annessa al C.C.N.L.
4) Per effetto del rinvio operato dal comma 6 dell’art.66 del C.C.N.L., restano confermate le norme concernenti il riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo previste dal D.L. 19.61970, n. 370 e successive modificazioni e integrazioni nonch le relative disposizioni applicative cos come definite dall’art.4 del D.P.R.23 agosto 1988, n. 399.
In particolare, per il personale A.T.A., ai sensi del comma 13 del predetto art.4, l’anzianit utile va determinata valutando direttamente, in complesso, il servizio di ruolo nella carriera di appartenenza, il servizio non di ruolo eventualmente prestato nelle diverse qualifiche ed anche l’eventuale servizio di ruolo prestato nelle carriere inferiori.
5) Le disposizioni concernenti la parte economica, contenute nel C.C.N.L., non concernono, in alcun modo, l’indennit integrativa speciale che, pertanto, rimane assoggettata alla sua specifica disciplina.
6) L’art.67 del C.C.N.L. prevede che al personale il quale nel corso del biennio 1996/97, in ragione dell’anzianit riconosciuta al 31.12.1995, non consegua nella nuova struttura il passaggio stipendiale successivo a quello di primo inquadramento, venga attribuito il rateo degli aumenti retributivi previsti dalle tabelle annesse al DPR n. 399/88, in corso di maturazione alla stessa data del 31.12.1995.
Tra il personale destinatario della disposizione anzidetta rientra anche il personale che, vantando al 31.12.1995 un’anzianit pari o superiore a 35 anni, viene ad essere inquadrato nell’ultimo scaglione previsto dalla tabella B annessa al C.C.N.L. e, quindi, non consegue ulteriori miglioramenti economici nella nuova struttura stipendiale.
Gli aumenti retributivi considerati dalla norma citata concernono sia lo stipendio sia l’indennit di funzione di cui al D.P.R.399/88 e sono riferiti all’anzianit utile, distintamente, ai fini giuridici ed economici e ai soli fini degli aumenti biennali convenzionali, in itinere alla data del 31.12.1995.
Va rilevato a tale proposito che, facendo riferimento la norma agli aumenti retributivi di cui al DPR n. 399/88 in corso di maturazione alla data del 31.12.1995, possono essere considerati a tal fine solo i passaggi alla posizione stipendiale immediatamente successiva a quella in godimento e gli aumenti biennali convenzionali eventualmente conseguibili, medio tempore, nella stessa posizione stipendiale in godimento alla data del 31.12.1995, per effetto dell’anzianit utile ai soli fini economici.
Il rateo determinato dal rapporto tra l’anzianit maturata al 31.12.1995 nella posizione stipendiale in godimento e quella tabellare, necessaria per conseguire il beneficio economico in corso di maturazione. In termini monetari detto rapporto va poi applicato alla differenza tra il trattamento economico annuo in corso di maturazione (per stipendio e indennit di funzione) e quello in godimento.
Considerato che le posizioni stipendiali e gli aumenti biennali sono attribuiti nell’ordinamento di cui al DPR n.399/88 dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto, le eventuali frazioni di anzianit vanno sempre arrotondate per eccesso a mese intero.
Il beneficio da attribuire titolo di rateo viene calcolato, come previsto dal comma 3 dell’art.67, ragguagliandolo agli anni interi del biennio 1996 e 1997 e, previa riduzione del 25%, dovr essere poi corrisposto, nell’ambito del biennio stesso, in rate mensili decorrenti rispettivamente, dal 1 luglio 1996 e dal 1 gennaio 1997 a seconda che gli incrementi economici di cui trattasi sarebbero stati conseguiti, ai sensi del DPR n.399/88, nel corso dell’anno 1996 o dell’anno 1997. L’importo delle rate mensili risulter pari ad l/18 dell’intero importo se decorrenti dal 1 luglio 1996 o ad 1/12 se decorrenti, invece, dal 1 gennaio 1997. Per omogeneit con la retribuzione, l’importo dei ratei dovr essere calcolato in ragione annua, moltiplicando per 12 la rata mensile.
7) Le posizioni stipendiali in cui differenziato il trattamento economico previsto dal C.C.N.L., sono attribuite, in connessione allo sviluppo della professionalit del personale interessato, al termine dei periodi in cui articolata la tabella B annessa al contratto stesso previo assolvimento degli obblighi inerenti alle funzioni proprie dell’area di appartenenza e alla partecipazione alle attivit di formazione e di aggiornamento.
La partecipazione a tali attivit, secondo quanto prescritto dall’art.27 del C,C.N.L., da ritenersi condizionante per il conseguimento delle posizioni stipendiali successive a quella di primo inquadramento. La durata complessiva della stessa stabilita, in via generale dal predetto art. 27, in misura non inferiore a 100 ore, da svolgere nel periodo di permanenza in ciascuno scaglione stipendiale, ad eccezione di quello iniziale (da 0 a 2 anni) nel quale la durata pari a 50 ore; fa altres eccezione il personale A.T.A. con le qualifiche di collaboratore scolastico e di assistente amministrativo ed equiparate, per il quale la durata fissata in misura non inferiore a 60 ore, ridotte a 30 nell’ambito del rispettivo scaglione iniziale.
Per il conseguimento della posizione immediatamente successiva a quella di primo inquadramento la durata dell’attivit di formazione e di aggiornamento e proporzionalmente ridotta in misura corrispondente all’anzianit residua determinata in sede di inquadramento stesso, rispetto al numero degli anni complessivamente previsti per il passaggio alla posizione successiva.
Ai fini anzidetti deve ritenersi utile la partecipazione a tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento incluse nel piano della singola scuola di cui all’art.28, punto 7, del citato contratto e, pi in generale, la partecipazione alle diverse tipologie di attivit formativa previste dalla direttiva n.43 del 1 febbraio 1996, che ha dato attuazione all’art.28 sopracitato.
Rientrano in tale previsione, tra l’altro, i corsi di riconversione professionale di cui all’art.473 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le iniziative formative cofinanziate dall’Unione Europea, le iniziative formative finalizzate all’insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare, quelle di formazione, specializzazione e perfezionamento promosse e realizzate dall’universit e dai consorzi universitari.
Sono altres utili ai fini anzidetti, ai sensi dell’art.27, comma 2, del C.C.N.L., le attivit di formazione iniziale previste per il periodo di prova, nonch i corsi biennali di specializzazione per le attivit di sostegno di cui all’art.325 del citato decreto legislativo n. 297/1994.
Tutte le attivit sopra richiamate, da considerare utili ai fini del conseguimento delle posizioni stipendiali successive a quelle di primo inquadramento, debbono essere state realizzate dopo la nomina in ruolo.
La partecipazione ad iniziative formative diverse da quelle deliberate dalla singola scuola, anche se effettuata per un numero di ore di per se sufficiente a soddisfare il presupposto per il passaggio alla successiva posizione stipendiale, non fa venir meno il diritto dovere del docente di partecipare – successivamente al completamento delle predette iniziative – ad altre attivit formative indicate nel piano della scuola, salvo eventualmente il diritto al compenso per le attivit aggiuntive di formazione svolte oltre le trenta ore annue senza esonero dagli altri obblighi di servizio.
Fatte tali premesse, si precisa che le operazioni di inquadramento del personale docente, educativo ed A.T.A. sono effettuate secondo la sequenza sotto elencata:
a) determinazione dell’anzianit complessiva, senza alcuna distinzione come sopra precisato, quale risulta alla data del 31.12.1995, per effetto dell’inquadramento di cui al DPR n. 399/88;
b) individuazione, nella tab. B annessa al nuovo contratto, dello scaglione in cui compresa l’anzianit maturata alla data del 31.12.1995, ed esposizione del relativo stipendio;
c) determinazione dell’eventuale importo da corrispondere a titolo di assegno “ad personam”, pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento al 31.12.1995 e lo stipendio relativo allo scaglione di inquadramento. Nel trattamento economico al 31.12.1995 vanno compresi: lo stipendio di cui alla tab. A annessa al DPR 399/88,1’indennit di funzione di cui alla tab. B del medesimo decreto presidenziale, la somma di L. 20.000 mensili lorde di cui all’art.7 comma I, del D.L. 19.9.1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n.438 e l’importo del miglioramento stipendiale di cui alla tab. A2 del C.C.N.L. L’assegno “ad personam” va riassorbito con il passaggio alla successiva posizione stipendiale;
d) determinazione dell’anzianit residua, previo arrotondamento ad anno intero delle frazioni superiori a sei mesi, trascurando quelle pari o inferiori;
e) indicazione dell’anzianit necessaria per conseguire la posizione stipendiale successiva a quella di primo inquadramento, tenuto conto dell’eventuale anzianit residua;
f) calcolo dei ratei di cui all’art.67 del C.C.N.L., da attribuire qualora l’interessato non consegua una successiva posizione stipendiale nell’ambito del biennio 1996-1997. In proposito si evidenzia che non si fa luogo all’attribuzione dei ratei di cui trattasi anche nelle ipotesi in cui il passaggio alla posizione stipendiale successiva a quella individuata alla precedente lettera b) si determini per effetto dell’arrotondamento ad anno intero delle frazioni di anzianit residua.
Premesso quanto sopra, si riportano alcuni esempi di inquadramento nel nuovo sistema retributivo, partendo dalle anzianit maturate al 31.12.1994 secondo la normativa di cui al DPR n.399/88, al fine di evidenziare le variazioni economiche che il contratto introduce a partire dal 1 gennaio 1995, data dalla quale decorrono, appunto, i primi miglioramenti economici previsti dal contratto stesso.
Omissis
- – Insegnanti di religione
Gli insegnanti di religione, per quanto concerne il trattamento economico, si distinguono, ai sensi della normativa pregressa, nelle seguenti tre categorie:
1) docenti di religione nelle scuole materne, elementari e secondarie con almeno un quadriennio d’insegnamento e con orario settimanale di attivit educativa o di insegnamento non inferiore a 12 ore, nelle scuole materne ed elementari, e nelle scuole secondarie con orario settimanale di 18 ore o inferiore, entro il limite di 12, qualora la riduzione di orario discenda da esigenze strutturali (vedasi in proposito C.M. n.206/1990). Essi, ai sensi dell’art.3, commi 6 e 7, del DPR n.399/1988, in quanto abbiano mantenuto il suddetto orario settimanale d’insegnamento, sono equiparati, per quanto riguarda in particolare la progressione economica, agli altri docenti di ruolo;
2) docenti di religione incaricati annuali nella scuola secondaria ai quali, non ricorrendo le condizioni previste dal punto precedente, si applica, ai fini del trattamento economico, il disposto di cui all’art.53, comma 5, della L. I 1.7.1980 n. 312, che prevede l’attribuzione di aumenti biennali, pari a 2,50% dello stipendio iniziale spettante, per ogni biennio di servizio prestato;
3) docenti di religione di scuola secondaria, gi equiparati ai docenti di ruolo a norma del citato art. 3, commi 6 e 7, del DPR n. 399/1988, ai quali sia stato poi conferito un insegnamento per un orario inferiore a quello previsto nel precedente punto 1). Nei confronti di tale personale la progressione economica viene bloccata nell’ultima posizione stipendiale maturata, e vengono attribuiti solo aumenti biennali convenzionali per ogni biennio di servizio prestato, a norma del combinato disposto dell’art.53, comma 5, della legge n. 312/1980 e dell’art.3, comma 4, del DPR n. 399/1988.
Tale normativa trova conferma nell’art.66, comma 7, del nuovo C.C.N.L.. Ne consegue che, ai fini dell’inquadramento del personale anzidetto nella nuova struttura retributiva, si procede come segue:
a) per gli insegnanti di religione di cui al precedente punto 1), essendo questi equiparati ai docenti di ruolo, l’inquadramento all’l.l.96 viene effettuato, in conformit a quanto previsto dal precedente paragrafo 1.1, sulla base dell’anzianit maturata alla data del 31.12.1995;
b) ai docenti di cui al precedente punto 2), a decorrere dal 1 gennaio 1996, viene attribuito lo stipendio iniziale di lire 16.205.000 a.l., previsto dal nuovo C.C.N.L. per i docenti della scuola secondaria di II grado, maggiorato di tanti aumenti biennali del 2,50% dello stipendio stesso (. 405.125 a.l.) per ogni biennio di servizio utile ai sensi del DPR n. 399/88;
c) per il personale di cui al precedente punto 3), l’inquadramento viene effettuato nello scaglione stipendiale di cui alla tab. B del C.C.N.L. previsto per il personale docente della scuola secondaria di II grado, nel quale compreso il numero degli anni corrispondenti alla posizione stipendiale in godimento alla data del 31.12.1995. L’anzianit eccedente quella iniziale dello scaglione di inquadramento, maggiorata del servizio prestato dalla data di attribuzione della posizione stipendiale in godimento fino alla data del 31 dicembre 1995, computabile ai fini dell’attribuzione degli aumenti biennali, da calcolarsi nella misura del 2,50% dello stipendio iniziale di L. 16.205.000 a.l., previsto dal C.C.N.L. (pari a L. 405.125 a.l.).
Esempio n. 7 – Insegnante di religione nella scuola media
Orario di servizio: ore 10 settimanali.
Servizio prestato al 31.12.1995 – anni 9, mesi 4.
Trattamento economico maturato al 31.12.1995
Stipendio a.l. iniziale – Tab. A DPR n. 399/88 . 12.924.000
Importo corrispondente a n. 4 aumenti biennali
convenzionali di stipendio (. 384.000 x 4) . 1.536.000
. 14.460.000
Indennit di funzione – Tab. B DPR n. 399/88 . 1.416.000
Importo corrispondente a n. 4 aumenti biennali
dell’indennit di funzione (.48.000 x 4) . 192.000
. 1.608.000
Art. 7 L. 438/92 (. 20.000 x 12) . 240.000
Incremento stipendiale – Tab. A2 C.C.N.L.
iniziale (. 135.439 x 12) . 1.625.268
Totale a.l. . 17.933.268
Trattamento economico spettante al 1. 1 .1996
Stipendio a.l. iniziale – Tab. B – C.C.N.L. . 16.205.000
N. 4 aumenti biennali di . 405.125 cadauno
(pari al 2,50% di lire 16.205.000) . 1.620.500
. 17.825.500
Assegno “ad personam”
(. 17.933.268 – . 17.825.500) . 107.768
Totale a.l. .17.933.268
Tuttavia, prestando l’interessato servizio per 10 ore settimanali, il trattamento effettivo da corrispondersi sar ridotto a 10/18, pari, cio, a . 9.962.927 a.l.
La residua frazione di servizio prestato di anni I e mesi 4, da arrotondare ad anni I, utile ai fini dell’attribuzione del successivo aumento biennale del 2,50% conseguibile il 1. 1 .1997.
2. INTERRUZIONI E SUPERVALUTAZIONI DEL SERVIZIO
L’art.81 del C.C.N.L. stabilisce che “per tutte le materie e gli istituti non disciplinati dal presente contratto, ai sensi dell’art.72 del D.L.vo n. 29 del 1993, rimangono in vigore le norme di legge e contrattuali vigenti”.
Alla luce della suddetta statuizione, si ritiene che siano tuttora applicabili le norme che in relazione alla mancata prestazione del servizio, ne impediscono la relativa valutazione.
Il citato art. 81 del C.C.N.L. ha, inoltre, confermato la vigenza delle particolari norme concernenti la supervalutazione del servizio, i cui benefici si sostanziano nella attribuzione di una maggiorazione di anzianit che comporta una accelerazione della progressione economica. da ritenere che nella nuova struttura retributiva i benefici in questione – ove non siano stati in precedenza gi riconosciuti – debbano essere riconosciuti mediante l’attribuzione dello scaglione stipendiale in corso di maturazione, con un anticipo temporale corrispondente a quello della supervalutazione, ferma restando la misura oraria delle attivit di formazione necessaria per il conseguimento dello scaglione stipendiale di cui trattasi.
3. BENEFICI PREVISTI DALLA LEGGE N.336/1970
Com’ noto, nella determinazione del trattamento economico assumono particolare rilievo i cosiddetti “benefici”, segnatamente, gli aumenti biennali previsti per gli ex combattenti dalla legge 24.5.1970, n. 336, che sono correlati, in via generale, ad anzianit convenzionali e consentono, di fatto, accelerazioni di carriera e miglioramenti stipendiali.
Detti benefici, in quanto previsti da una norma speciale, sono sottratti alla contrattazione delle parti e, conseguentemente, sono riconoscibili anche nella nuova struttura retributiva prevista dal C.C.N.L. in esame.
Al riguardo, va osservato, in via preliminare, come il legislatore, volendo attribuire i benefici economici di cui trattasi a particolari categorie di dipendenti, anzich quantificarli in termini monetari, li ha commisurati all’importo di un aumento periodico o biennale che all’epoca era pari al 2,50% dello stipendio iniziale della classe di appartenenza dell’interessato, fissando cos, oltre alla misura del beneficio, anche il criterio di riferimento: (Cfr. Consiglio di Stato, parere n. 742/92 espresso nell’Adunanza Generale del 17.5.1993).
Ne consegue che nel nuovo ordinamento retributivo previsto dal C.C.N.L. gli stessi benefici devono essere calcolati in misura pari al 2,50% dello stipendio della posizione retributiva in godimento e di cui alla tab. B del contratto stesso.
Peraltro, rimangono inalterati, per l’attribuzione dei benefici di cui trattasi, i criteri ed i requisiti richiesti dalla disposizione che li prevede, come parimenti rimangono inalterate le condizioni che ne determinano il riassorbimento.
Nulla innovato circa l’applicazione del beneficio di cui all’art.2 della stessa legge n. 336/70, il quale prevede che il personale ex combattente, destinatario della disposizione, possa chiedere all’atto del collocamento a riposo, in alternativa agli aumenti biennali, l’attribuzione del grado o della qualifica superiore.
Al fine di evitare ulteriori aggravi di lavoro per gli istituti scolastici e per le Direzioni provinciali del Tesoro, l’applicazione provvisoria degli inquadramenti del personale della scuola nelle nuove posizioni stipendiali, secondo i criteri stabiliti dalla presente circolare, sar effettuato esclusivamente attraverso un flusso informatico diretto tra i sistemi informativi di questa Amministrazione e della Direzione generale per i servizi periferici entro le scadenze che saranno successivamente comunicate.
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La presente circolare viene emanata d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la funzione pubblica ed il Ministero del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato – I.G.O.P.. La stessa concordata, a norma dell’art.190 dalle vigenti Istruzioni Generali sui Servizi del Tesoro, con la Direzione Generale dei Servizi Periferici di detto Dicastero. Le SS.LL. sono pregate di riprodurla e di trasmetterla, per gli adempimenti di competenza, ai capi delle istituzioni scolastiche ed educative dei rispettivi territori, compresi i direttori dei conservatori e delle accademie ed i coordinatori degli I.S.I.A..
Con l’occasione si rende noto che in corso di perfezionamento l’accordo siglato il 1 luglio 1996 dall’ARAN e dalle organizzazioni sindacali del comparto scuola, con il quale si d l’interpretazione autentica dell’art.66 del CCNL-scuola del 4 agosto 1995, per la parte relativa alle modalit di inquadramento dei capi d’istituto. Alla stregua di tale interpretazione l’anzidetto art. 66 deve intendersi nel senso che l’inquadramento dei capi d’istituto va disposto in base al comma 2 o, in alternativa, in base al comma 4 dell’articolo medesimo, secondo il criterio del trattamento pi favorevole. I provvedimenti predisposti dalle SSLL. sulla base di quanto sopra saranno resi esecutivi successivamente al perfezionamento dell’anzidetto accordo.
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